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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_584/2021  
 
 
Sentenza del 20 ottobre 2022  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Jametti, Haag, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
patrocinati dall'avv. Sabrina Aldi, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
1. C.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti, 
2. D.________, 
patrocinata dall'avv. Francesca Antonini Roffi, 
opponenti, 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
 
E.________, 
patrocinato dall'avv. Patrick Untersee. 
 
Oggetto 
Accesso dei mass-media a un decreto di abbandono, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 24 agosto 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2021.167). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Nel 2020 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto un procedimento penale nei confronti di C.________, rettore emerito della facoltà di teologia di X.________ e già vicario generale della Diocesi di X.________, per i titoli di lesioni semplici per omissione, coazione, sequestro di persona e rapimento. I prospettati reati sarebbero stati commessi contro una donna (D.________) che viveva con l'indagato nel medesimo appartamento. 
 
B.  
Esperita l'istruzione, con decisione del 24 febbraio 2021 il Procuratore pubblico (PP) ha decretato l'abbandono del procedimento penale. Il decreto di abbandono non è stato impugnato ed è passato in giudicato. 
 
C.  
Con istanza del 4 marzo 2021, A.________ e B.________, direttore e vicedirettore del quotidiano "F.________", hanno chiesto al PP una copia anonimizzata del decreto di abbandono. Un'istanza analoga è stata presentata il 5 marzo 2021 da E.________, direttore del quotidiano "G.________". Con decisione del 17 maggio 2021 il PP ha accolto la domanda, disponendo che alla crescita in giudicato della decisione, i giornalisti interessati avrebbero potuto presentarsi presso gli uffici del Ministero pubblico per visionare il decreto di abbandono anonimizzato. 
 
D.  
Contro la decisione del PP, A.________ e B.________, C.________ e D.________ hanno adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) con tre reclami. Con sentenza del 24 agosto 2021 la Corte cantonale ha congiunto le cause e ha accolto i reclami ai sensi dei considerandi. Ha riformato la decisione del PP nel senso che, alla crescita in giudicato del giudizio della CRP, il PP trasmetterà ai giornalisti una copia parziale del decreto di abbandono limitata alle parti relative all'indicazione dei reati prospettati, alla sussunzione giuridica e al dispositivo. 
 
E.  
A.________ e B.________ impugnano questa sentenza con un ricorso in materia di diritto pubblico del 29 settembre 2021 al Tribunale federale, chiedendo di riformarla nel senso di trasmettere loro una copia integrale del decreto di abbandono, anonimizzato limitatamente ai nominativi, agli indirizzi e al domicilio delle parti in causa. In via subordinata, chiedono di annullare il giudizio impugnato e di rinviare la causa alla Corte cantonale per una nuova decisione. I ricorrenti lamentano essenzialmente una ponderazione arbitraria degli interessi in discussione, lesiva del principio della pubblicità della giustizia. 
 
F.  
La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale. Il PP chiede di accogliere il ricorso. C.________ postula in via principale la reiezione del gravame. In via subordinata, chiede che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di permettere la visione del decreto di abbandono in presenza sua, o del suo patrocinatore, presso il Ministero pubblico, senza la possibilità di eseguire fotocopie. D.________ chiede invece di respingere il ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
La decisione impugnata, concernente l'accesso a un decreto di abbandono passato in giudicato, riguarda un procedimento penale concluso ed è quindi di natura amministrativa (sentenza 1C_33/2020 del 26 maggio 2021 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 147 I 463; sentenze 1C_194/2020 del 27 luglio 2021 consid. 1; 1C_13/2016 del 18 aprile 2016 consid. 1). Si tratta di una decisione finale (art. 90 LTF), emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), contro la quale è di principio aperta la via del ricorso in materia di diritto pubblico secondo l'art. 82 lett. a LTF
I ricorrenti, che hanno partecipato al procedimento dinanzi alla precedente istanza e che si sono visti negare un accesso esteso al decreto di abbandono, sono legittimati giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF ad aggravarsi in questa sede contro il giudizio della Corte cantonale (sentenza 1C_642/2020 del 17 marzo 2022 consid. 1.2). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è, sotto i citati aspetti, ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. L'accesso al decreto di abbandono in questione, richiesto dai ricorrenti, non è disciplinato dal diritto federale, segnatamente dal CPP, bensì dal diritto cantonale. Come visto, il decreto di abbandono è definitivo e la domanda litigiosa concerne pertanto un procedimento penale concluso (cfr. art. 99 CPP; DTF 147 I 463 consid. 3.3.2; sentenza 1C_13/2016, citata, consid. 3.1). La Corte cantonale ha statuito in applicazione dell'art. 14b della legge ticinese sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, del 20 aprile 2010 (LEPM; RL 341.100). Questa disposizione prevede in particolare che gli atti delle procedure penali che non sfociano in una sentenza del giudice del merito sono conservati dal Ministero pubblico, quelli in cui è stata emanata una sentenza di merito dal tribunale e quelli d'esecuzione, dall'autorità d'esecuzione competente. Il Consiglio di Stato stabilisce i termini di conservazione (cpv. 1). Il Ministero pubblico decide sulla consultazione di atti di procedure concluse (cpv. 2). L'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie può essere permessa a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti (cpv. 3).  
 
2.2. Come rilevato dalla Corte cantonale, l'art. 14b cpv. 3 LEPM, in vigore dal 5 febbraio 2016, si ricollega al previgente art. 62 cpv. 4 della legge ticinese sull'organizzazione giudiziaria, del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100), che a sua volta riprendeva l'art. 27 cpv. 1 del previgente Codice di procedura penale, del 19 dicembre 1994 (CPP/TI). Queste disposizioni riguardano "l'ispezione degli atti" del procedimento penale. La CRP ha in particolare rilevato che l'art. 27 CPP/TI faceva essenzialmente riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di consultazione di un incarto (cfr. DTF 110 Ia 83). In concreto, i ricorrenti chiedono unicamente l'accesso ad un decreto di abbandono motivato, non all'insieme degli atti del procedimento penale. Un decreto di abbandono passato in giudicato equivale a una decisione finale assolutoria (art. 320 cpv. 4 CPP). Il tenore letterale dell'art. 14b cpv. 3 LEPM non disciplina quindi esplicitamente il caso in esame. I ricorrenti non fanno tuttavia valere l'applicazione arbitraria del diritto cantonale, ma invocano il principio della pubblicità della giustizia (art. 30 cpv. 3 Cost.). L'esatta portata della disposizione cantonale non deve pertanto essere approfondita in questa sede (cfr. sentenza 1C_194/2020, citata, consid. 6.1).  
 
3.  
 
3.1. Richiamando il principio della pubblicità della giustizia, i ricorrenti rimproverano alla Corte cantonale di avere eseguito una ponderazione arbitraria degli interessi in discussione. Sostengono che l'interesse dei media sarebbe in concreto prevalente e che l'anonimizzazione delle generalità delle persone citate nel decreto di abbandono sarebbe sufficiente per tutelare la loro sfera privata. Ritengono sotto questo profilo irrilevante il fatto che il decreto di abbandono riporti testualmente il contenuto di determinati atti istruttori, giacché ciò costituirebbe una prassi consolidata delle autorità penali ticinesi. Secondo i ricorrenti, la CRP avrebbe negato l'accesso ad intere parti del decreto di abbandono senza eseguire una ponderazione degli interessi, bensì fondandosi solo sul fatto che tali parti riportavano atti dell'inchiesta. Adducono che, quale sacerdote e già vicario generale della Diocesi di X.________, l'imputato sarebbe un personaggio pubblico e che esisterebbe un interesse accresciuto dei giornalisti ad accedere al decreto di abbandono anonimizzato. Ciò in particolare ove si consideri che lo stesso imputato ha ampiamente parlato della vicenda in una trasmissione radiofonica del 1° marzo 2021 della Radiotelevisione Svizzera, nel corso della quale avrebbe sollevato dubbi sui provvedimenti adottati dal Ministero pubblico nei suoi confronti.  
 
3.2. Gli art. 30 cpv. 3 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 1 Patto ONU II sanciscono il principio della pubblicità della giustizia. Esso costituisce un principio fondamentale dello Stato di diritto che permette a chiunque di assicurarsi che la giustizia sia resa correttamente, tutelando la trasparenza e la fiducia nei tribunali ed evitando l'impressione che determinate persone possano essere favorite o sfavorite ingiustificatamente dalle autorità giudiziarie (DTF 147 I 407 consid 6.1, 463 consid. 3.1.1; 146 I 30 consid. 2.2; 143 I 194 consid. 3.1 e rinvii). La pubblicità della comunicazione di una sentenza comporta che alla fine di una procedura giudiziaria essa sia comunicata alla presenza delle parti, del pubblico e dei rappresentanti dei media. Oltre a ciò, anche altre forme di comunicazione equivalenti possono garantire l'esigenza di pubblicità, come per esempio l'esposizione pubblica, la pubblicazione in una raccolta ufficiale o su internet, oppure la successiva consultazione su istanza (DTF 147 I 407 consid. 6.2).  
Già nel 2008 il Tribunale federale ha stabilito che il principio della pubblicità della giustizia è applicabile anche ai decreti di non luogo a procedere e di abbandono. Ha rilevato che il pubblico può disporre di un interesse a conoscere i motivi per cui un procedimento penale si è concluso senza che un tribunale abbia statuito nel merito. Ha ritenuto che l'esclusione di principio da questo campo dell'attività giudiziaria di ogni informazione può lasciare spazio ad un possibile arbitrio dell'autorità o ad una "giustizia segreta" priva di trasparenza (DTF 134 I 286 consid. 6.3). In tale sentenza, il Tribunale federale ha precisato che l'istante deve dimostrare un interesse legittimo all'informazione richiesta e che alla consultazione non devono opporsi interessi pubblici o privati preponderanti (DTF 134 I 286 consid. 6.3 e 6.6; cfr., inoltre, sentenza 1C_13/2016, citata, consid. 5.1). 
Questa giurisprudenza è stata in seguito confermata con riferimento ai decreti di abbandono del procedimento penale in virtù dell'art. 53 CP (DTF 137 I 16 consid. 2.3). Il Tribunale federale ha rilevato che, in quella fattispecie, l'interesse degno di protezione dei richiedenti all'informazione derivava loro dalla funzione di controllo in qualità di rappresentanti dei mass media (DTF 137 I 16 consid. 2.4). 
Secondo la più recente giurisprudenza, il principio della pubblicità della giustizia sancito dall'art. 30 cpv. 3 Cost. garantisce di massima un diritto alla consultazione di tutte le sentenze dopo la loro pronuncia, anche nel caso in cui esse siano state emanate da qualche tempo. Questo diritto non è tuttavia assoluto e può essere limitato in particolare per tutelare la sfera privata (art. 13 Cost.) delle parti al procedimento, in conformità con il principio di proporzionalità. Quando la sfera privata degli interessati non può essere protetta in maniera sufficiente né con un'anonimizzazione né con un depennamento parziale, occorre procedere a una ponderazione degli interessi, da una parte gli interessi alla consultazione e, dall'altra, la tutela della personalità. Al riguardo, occorre considerare che è di massima attribuito un peso accresciuto ad alcuni interessi specifici alla consultazione, come per esempio a quelli dei media, dei ricercatori o degli avvocati. D'altra parte, segnatamente nelle cause in materia penale, l'importanza della protezione della personalità dei partecipanti al procedimento penale è crescente con l'aumentare della distanza temporale dal procedimento (DTF 147 I 407 consid. 6.4.2; sentenza 1B_103/2021 del 4 marzo 2022 consid. 3.2). 
 
3.3.  
 
3.3.1. Nella fattispecie, la Corte cantonale ha riconosciuto ai giornalisti ricorrenti, quali rappresentanti dei media, un interesse a consultare il decreto di abbandono emanato nei confronti di C.________ che, per le funzioni esercitate, doveva essere considerato quale persona pubblica. La CRP ha inoltre rilevato che i ricorrenti avevano sufficientemente motivato l'istanza di accesso alla decisione di abbandono. Allo scopo di tutelare la sfera privata delle parti, i giudici cantonali hanno tuttavia limitato la consultazione del decreto di abbandono alla sussunzione giuridica, segnatamente ai punti in cui è stato negato l'adempimento dei reati prospettati (sequestro di persona e rapimento, coazione e lesioni semplici). La CRP ha in particolare rilevato che i punti (da 1 a 14) in cui erano sostanzialmente esposti i fatti oggetto dell'inchiesta, riportavano stralci di verbali d'interrogatorio ed atti istruttori che non erano pubblici e nemmeno necessari per comprendere le ragioni dell'abbandono del procedimento. In sostanza, delle 24 pagine di cui consta il decreto di abbandono, la Corte cantonale ha consentito ai ricorrenti l'accesso a una pagina in cui è indicato unicamente il mancato adempimento dei reati prospettati.  
 
3.3.2. Nella risposta al ricorso, il PP sostiene che l'accesso dei media alla decisione di abbandono deve estendersi alla descrizione dei fatti. Adduce che le estese soppressioni dei considerandi eseguite dalla Corte cantonale non consentirebbero di comprendere le ragioni che hanno portato all'apertura del procedimento penale e alla sua conclusione con una decisione di abbandono. Secondo il PP, le restrizioni imposte alla consultazione del decreto di abbandono impedirebbero ai media di svolgere un controllo effettivo sul suo operato. Ciò, in particolare, ove si consideri che l'imputato medesimo ha rilasciato un'intervista radiofonica in cui ha criticato pubblicamente la conduzione dell'inchiesta.  
 
3.3.3. Il principio della pubblicità della giustizia comprende, come visto, i decreti di abbandono. In concreto, i ricorrenti, giornalisti di professione, dispongono di principio, quali rappresentanti dei media, in virtù della loro funzione di controllo della giustizia, di un interesse ad accedere al decreto di abbandono litigioso, passato in giudicato (DTF 147 I 463 consid. 3.1.2). La consultazione si estende di massima all'intero giudizio e pertanto anche ai fatti in questione: non è limitata alle considerazioni giuridiche (DTF 139 I 129 consid. 3.6). La sentenza impugnata vieta ai ricorrenti l'accesso alla quasi totalità dei considerandi del decreto di abbandono, consentendo in sostanza una consultazione parziale, limitata alla sussunzione giuridica. Lo stralcio completo dei considerandi da 1 a 14 non permette di conoscere chiaramente i fatti alla base del procedimento e di valutare la fondatezza della decisione finale. Senza una descrizione quantomeno riassuntiva della fattispecie perseguita, i motivi dell'abbandono del procedimento penale non possono essere seguiti e compresi e possono dare luogo a congetture. Come rettamente rilevato dal PP, la restrizione disposta dalla CRP non consente di cogliere compiutamente la portata della procedura avviata dal Ministero pubblico ed impedisce di conseguenza ai media di esercitare un controllo effettivo sul funzionamento della giustizia. In concreto, tale controllo si giustifica anche in considerazione del fatto che l'imputato, nel corso della citata trasmissione radiofonica, avrebbe sollevato pubblicamente critiche sulla conduzione del procedimento penale nei suoi confronti, segnatamente sulla legittimità della carcerazione preventiva. La Corte cantonale ha accertato, in modo vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), che l'imputato era una persona nota al pubblico nel Cantone Ticino. Il principio della pubblicità della giustizia deve permettere di chiarire le circostanze dell'abbandono del procedimento penale, allo scopo di verificare che l'opponente non sia eventualmente stato privilegiato o sfavorito ingiustificatamente a causa della sua posizione di persona pubblica. La limitazione dell'accesso stabilita dai giudici cantonali appare in tali circostanze eccessivamente restrittiva. Spetterà alla CRP ripronunciarsi su eventuali misure meno incisive sotto il profilo dell'art. 30 cpv. 3 Cost., che dovranno essere adottate allo scopo di tutelare la sfera privata degli interessati.  
 
4.  
 
4.1. Ne segue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata. La causa è rinviata alla Corte cantonale, affinché si pronunci nuovamente sulla stessa nel senso dei considerandi.  
 
4.2. Le spese giudiziarie e le ripetibili della sede federale seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico degli opponenti in solido (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). I ricorrenti chiedono a titolo di ripetibili in questa sede un importo di fr. 3'500.--, adducendo che per la stesura del ricorso la loro patrocinatrice avrebbe impiegato venti ore lavorative. Tuttavia, ella conosceva bene la fattispecie, avendo già patrocinato i ricorrenti nelle procedure di reclamo dinanzi alla CRP. Non si giustifica pertanto di scostarsi dalla prassi di questa Corte, che riconosce di principio in casi analoghi un'indennità di fr. 3'000.--.  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è accolto. La sentenza emanata il 24 agosto 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è annullata. La causa le è rinviata per una nuova decisione nel senso dei considerandi. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico degli opponenti in solido, che rifonderanno in solido ai ricorrenti un'indennità di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 20 ottobre 2022 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Gadoni