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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_507/2023  
 
 
Sentenza del 15 aprile 2024  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Wirthlin, Presidente, 
Viscione, Métral, 
Cancelliere Colombi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Ezio Tranini, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, Divisione Sinistri/Litigation, 8085 Zurigo, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (nozione d'infortunio), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 giugno 2023 (35.2023.3). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________ dipendente cantonale in qualità di docente e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA (di seguito: "Zurigo Assicurazioni"), si è sottoposta in data 11 dicembre 2018 a un duplice intervento chirurgico, specificatamente a un'isterectomia e salpingectomia laparotomica e ad un'ernioplastica ombelicale, per la cura di un mioma uterino con metrorragie anemizzanti, rispettivamente di un'ernia ombelicale sintomatica. Con annuncio d'infortunio del 7 gennaio 2021, il datore di lavoro ha informato l'assicurazione che l'operazione aveva "causato un danno corporale dell'uretere sinistro che non essendo stato subito scoperto ha portato alla perdita della funzionalità dell'uretere sinistro e del rene sinistro in modo permanente. | controlli posteriori non hanno evidenziato il trauma fino 9 mesi dopo. Il consenso firmato non era informato poiché tali rischi non erano citati".  
 
A.b. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 6 luglio 2021, confermata su opposizione il 13 dicembre 2022, Zurigo Assicurazioni ha negato il proprio obbligo a prestazioni poiché il danno alla salute riportato dall'assicurata non configurava un caso di infortunio ai sensi della legge.  
 
B.  
Con sentenza del 19 giugno 2023, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto il ricorso dell'assicurata contro la decisione su opposizione. 
 
C.  
A.________ presenta un ricorso "di diritto pubblico" al Tribunale federale contro tale sentenza, chiedendone la riforma affinché sia fatto ordine alla Zurigo Assicurazioni "di considerare l'evento dell'11 dicembre 2018 come un infortunio ai sensi della LAINF e di riconoscere le prestazioni dovute". 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) resa in una materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle debite forme (art. 42 LTF), il ricorso è ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, salvo che la violazione giuridica sia manifesta, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate, mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di primo grado, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) debitamente presentate in sede federale (DTF 143 V 208 consid. 2; 141 V 234 consid. 1). La parte ricorrente non può inoltre limitarsi a riproporre i punti di vista già difesi nella procedura cantonale, bensì deve sviluppare la propria critica partendo dai considerandi dell'autorità precedente. A tal riguardo, il rinvio ad uno scritto anteriore è inammissibile (DTF 140 III 115 consid. 2; sentenza 8C_216/2023 del 13 settembre 2023 consid. 4.3).  
 
2.2. Se il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF). Qualora la sentenza impugnata dovesse trattare di prestazioni pecuniarie e in natura, come nel caso concreto, il Tribunale federale stabilisce con un pieno potere d'esame i fatti comuni ai due oggetti litigiosi e si fonda su questi accertamenti per statuire in diritto sui due aspetti. Per contro, i fatti che sono pertinenti soltanto per le prestazioni in natura sono valutati nei ristretti limiti degli art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 2 LTF (sentenze 8C_607/2022 del 26 aprile 2023 consid. 1.2 con riferimenti; 8C_688/2021 dell'8 giugno 2022 consid. 1.2).  
 
3.  
Oggetto del contendere è sapere se la Corte cantonale abbia violato il diritto federale negando l'esistenza di un infortunio. 
 
4.  
 
4.1. L'assicurazione contro gli infortuni è di principio tenuta ad effettuare prestazioni assicurative in caso d'infortuni professionali, d'infortuni non professionali e di malattie professionali (art. 6 cpv. 1 LAINF). È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte (art. 4 LPGA [RS 830.1]). I suoi elementi costitutivi - il danno alla salute (fisica o psichica), la sua repentinità e involontarietà, un fattore causale esterno e la straordinarietà di tale fattore - devono essere realizzati cumulativamente. Discende dalla definizione stessa di infortunio che il carattere straordinario non riguarda gli effetti del fattore esterno, ma unicamente il fattore esterno in quanto tale, il quale deve eccedere il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, oggettivamente, considerare quotidiani o usuali. È dunque irrilevante che il fattore esterno abbia provocato, se del caso, gravi ed inaspettate conseguenze (DTF 142 V 219 consid. 4.3.1 e riferimenti).  
 
4.2. La questione di sapere se un atto medico costituisce un fattore esterno straordinario deve essere risolta sulla base di criteri medici oggettivi. Secondo la giurisprudenza, la straordinarietà di un atto medico dev'essere ammessa restrittivamente. È necessario che, tenuto conto delle circostanze concrete, l'intervento stesso si scosti considerevolmente dalla prassi medica riconosciuta e che comporti, da un punto di vista oggettivo, grossi rischi. La cura di una malattia non dà diritto, di per sé, al versamento di prestazioni dell'assicurazione infortuni. Tuttavia, un trattamento sbagliato può, a titolo eccezionale, essere costitutivo d'infortunio se riconducibile a un'imperizia grossolana e straordinaria o, addirittura, ad un danno intenzionale che nessuno poteva e doveva aspettarsi. In un tale esame è irrilevante sapere se il medico coinvolto abbia commesso una violazione delle regole dell'arte che implichi una responsabilità di diritto civile o pubblico, così come non vi è alcun vincolo ad un'eventuale sentenza penale che sanzioni il comportamento del medico (DTF 121 V 35 consid. 1b; 118 V 283 consid. 2b; sentenza 8C_430/2021 del 7 novembre 2021 consid. 2.3, pubblicato in SVR 2022 UV 13 n° 55, e i riferimenti; 8C_418/2018 del 2 luglio 2019 consid. 3.2).  
 
5.  
Il Tribunale cantonale ha innanzitutto negato che vi fosse stata una violazione dell'obbligo di informazione dei rischi riguardanti l'operazione chirurgica in questione, in particolare la perdita totale dell'uretere e del rene. Il Protocollo informativo sull'asportazione dell'utero (isterectomia) per via addominale, elaborato congiuntamente dalla Società svizzera di ginecologia e ostetricia, dalla Federazione dei medici svizzeri e dall'Organizzazione svizzera dei pazienti, documento che la ricorrente aveva sottoscritto il 3 dicembre 2018, prevedeva esplicitamente che "nonostante la minuziosità dell'operatore, non è sempre possibile evitare lesioni degli organi vicini, come vescica, ureteri o intestino, soprattutto in alcune situazioni a rischio, quali la presenza di aderenze". La Corte cantonale ha pure respinto la critica ricorsuale secondo cui il concetto di "lesione" non includesse la legatura (chiusura) dell'uretere, osservando altresì che la causa essenziale della compromissione del rene sinistro fosse stata la mancata tempestiva diagnosi della lesione ureterale, non la lesione in quanto tale. 
Nel seguito, i giudici cantonali hanno ritenuto che la predetta lesione non costituisse un'imperizia grossolana o straordinaria poiché nell'intervento d'isterectomia per via addominale effettuato si era realizzato un rischio ben conosciuto, anche se non particolarmente frequente, diversamente da un atto su cui nessuno contava né doveva contare. Ciò risultava anche dal parere del Dr. med. C.________, medico fiduciario dell'amministrazione, il quale aveva spiegato che la lesione ureterale è contemplata nei rischi di un'isterectomia per via addominale e non rappresenta una circostanza rara, verificandosi con un'incidenza di 1-2 casi su mille interventi. Tali considerazioni erano confermate dalla letteratura medica consultata e non erano state contestate dal Dr. med. B.________ interpellato privatamente dalla ricorrente. Neppure la ritardata diagnosi della lesione ureterale configurava un caso di infortunio, in difetto della repentinità dell'azione lesiva. 
 
6.  
 
6.1. La ricorrente censura la violazione dell'art. 4 LPGA poiché non sarebbe stata correttamente informata sui rischi dell'operazione. Il testo del documento firmato sarebbe incompleto e verrebbe a mancare "la prova dell'assimilazione" dell'informazione ricevuta e della sua comprensione, il che dimostrerebbe il carattere involontario della lesione e quello straordinario, dato dall'elemento di "illiceità civile dell'atto fatto senza consenso". D'altro canto, la perdita del rene sarebbe in nesso di causalità adeguata con la lesione, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale cantonale. In merito agli "atti posteriori all'operazione", la ricorrente rinvia a quanto presentato dinanzi al Tribunale cantonale, precisando che a proposito occorrerebbe prendere in conto l'insieme del trattamento, il quale rappresenterebbe una violazione grave delle regole dell'arte medica.  
 
6.2. Una tale argomentazione confonde l'istituto dell'assicurazione contro gli infortuni, e il suo ruolo, con quello dell'assicurazione di responsabilità civile. Anziché confrontarsi con i requisiti giurisprudenziali pertinenti (cfr. consid. 4.2 supra) e adeguatamente discussi anche dalla Corte ticinese a fondamento del giudizio impugnato, per giustificare la straordinarietà dell'atto medico in esame il ricorso si esaurisce nel concetto di consenso (non) informato e nel suo carattere viziato nel caso concreto. Ora, la giurisprudenza ha già precisato che anche un'eventuale spiegazione insufficiente dell'intervento programmato (con una possibile estensione dello stesso) non permetterebbe di far apparire il trattamento effettuato, a sé stante, come straordinario ai sensi della nozione di infortunio (sentenze 8C_688/2021 dell'8 giugno 2022 consid. 5.5 in fine; 8C_858/2014 del 24 aprile 2015 consid. 3.4). La censura relativa all'irregolarità del consenso - sulla quale si fonda sostanzialmente l'intero ricorso - è dunque inefficace nella presente fattispecie.  
Ad ogni modo, le considerazioni dei giudici cantonali sul carattere straordinario della lesione ureterale possono essere condivise. In particolare, le spiegazioni del Dr. med. C.________ risultano convincenti e la presa di posizione del Dr. med. B.________ che si concentra sul decorso dell'intervento chirurgico, non ne intacca l'affidabilità. Il giudizio cantonale può inoltre essere confermato anche in merito alla ritardata diagnosi della legatura dell'uretere sinistro. Infatti, a prescindere dall'inammissibilità del semplice rinvio effettuato dalla ricorrente "agli atti presentati davanti al Tribunale cantonale" (consid. 2.1 supra), il criterio della repentinità dell'azione lesiva, protrattasi per mesi nel caso concreto, non sarebbe comunque dato (cfr. DTF 140 V 220 consid. 5.1; sentenza 8C_368/2020 del 17 settembre 2020 consid. 4.2; 8C_3/2014 del 4 aprile 2014 consid. 4.1; 8C_234/2008 del 31 marzo 2009 consid. 6). Può quindi rimanere indiscusso, a questo punto, il restante criterio d'involontarietà accennato nel ricorso.  
 
7.  
Ne discende che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 15 aprile 2024 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Colombi