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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_53/2024  
 
 
Sentenza del 6 marzo 2024  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Hartmann, De Rossa, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Michela Ferrari-Testa, 
opponente. 
 
Oggetto 
modifica di misure a protezione dell'unione coniugale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 dicembre 2023 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (11.2022.126/141). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________ (nato nel 1977) e B.________ (nata nel 1979) si sono sposati nel 2013. Dal matrimonio sono nati C.________ nel 2016 e D.________ nel 2018. I coniugi si sono separati nel dicembre 2020. 
Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta dalla moglie, con decisione 1° marzo 2021 il Pretore del Distretto di Lugano ha omologato un accordo in cui i coniugi hanno, tra l'altro, pattuito l'affidamento condiviso dei figli nella forma della custodia alternata. 
 
B.  
Il 17 agosto 2022 il Pretore ha modificato tale decisione, nel senso che ha affidato i figli alla custodia esclusiva della madre, ha disciplinato il diritto di visita paterno, ha attribuito l'autorità parentale esclusiva alla madre, ha istituito una curatela educativa in favore dei figli, ha ordinato una presa a carico psicologica dei figli e ha obbligato il padre a versare dal 1° marzo 2023 un contributo alimentare per C.________ e D.________. 
Con sentenza 12 dicembre 2023 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in parziale accoglimento di un appello 26 agosto 2022 di A.________, ha riformato la decisione 17 agosto 2022 disponendo l'esercizio congiunto dell'autorità parentale. 
 
C.  
Mediante ricorso in materia civile datato 26 gennaio 2024 (spedito il giorno dopo) A.________ ha impugnato la sentenza 12 dicembre 2023 dinanzi al Tribunale federale chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo al rimedio, l'affidamento esclusivo dei figli, con diritto di visita per la madre, e l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale. In via subordinata ha postulato di annullare le sentenze 12 dicembre 2023 e 17 agosto 2022 e di trasmettere gli atti al Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord per rivalutare la situazione nell'ambito della procedura di divorzio già pendente. 
Con osservazioni 8 febbraio 2024 B.________ ha chiesto di respingere l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso e di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il patrocinio della sua legale. Con scritto 28 febbraio 2024 il ricorrente ha spontaneamente replicato a tali osservazioni. 
Non sono state chieste determinazioni nel merito. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia civile, interposto dalla parte parzialmente soccombente nella sede cantonale che ha un interesse degno di protezione alla modifica o all'annullamento della sentenza impugnata (art. 76 cpv. 1 lett. a e b LTF), è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 393 consid. 4) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura, nel complesso, non pecuniaria. La decisione cantonale è stata notificata al ricorrente il 29 dicembre 2023, per cui il rimedio risulta tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).  
 
1.2. La sentenza impugnata è stata emanata in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (DTF 133 III 393 consid. 5; sentenza 5A_120/2021 dell'11 febbraio 2022 consid. 2.1), motivo per cui la parte ricorrente può unicamente prevalersi della violazione di diritti costituzionali. Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 133 III 393 consid. 6).  
La motivazione del gravame deve essere contenuta nell'allegato presentato entro il termine di ricorso e non è ammissibile completarla o migliorarla con la replica, come ha invece tentato di fare il ricorrente con il suo scritto 28 febbraio 2024 (DTF 143 II 283 consid. 1.2.3; sentenza 4A_86/2013 del 1° luglio 2013 consid. 1.2.2, non pubblicato in DTF 139 III 345; DTF 135 I 19 consid. 2.2). 
 
1.3. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Nell'ambito dei ricorsi sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF, la parte ricorrente può ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto unicamente se essi sono arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della causa. Gli art. 97 e 105 cpv. 2 LTF non si applicano direttamente, poiché non sono dei diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1).  
L'accertamento dei fatti, rispettivamente l'apprezzamento delle prove, viola il divieto dell'arbitrio qualora il tribunale abbia manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia senza una ragione oggettiva trascurato di considerare un mezzo di prova rilevante e importante per l'esito della causa o qualora tragga dai fatti accertati delle conclusioni insostenibili. La mera divergenza con il punto di vista della parte ricorrente non attesta arbitrio (DTF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
1.4. A meno che ne dia motivo l'impugnata decisione, il Tribunale federale non tiene conto di fatti o mezzi di prova nuovi (art. 99 cpv. 1 LTF).  
Il ricorrente allega nuovi documenti dinanzi al Tribunale federale. Essi risultano tuttavia inammissibili siccome il requisito dell'art. 99 cpv. 1 LTF non è adempiuto (e il ricorrente stesso non pretende il contrario) e siccome sono in parte posteriori alla sentenza impugnata (v. DTF 148 V 174 consid. 2.2; 139 III 120 consid. 3.1.2). Pure l'istanza del ricorrente volta all'edizione dalla controparte "dei documenti inerenti le cause del recesso del contratto di locazione stipulato da[lla] moglie per l'appartamento" di X.________ risulta inammissibile in forza dell'art. 99 cpv. 1 LTF (istanza peraltro fondata sull'art. 56 CPC, qui inapplicabile; v. art. 1 CPC). 
 
2.  
In questa sede sono ancora litigiose l'attribuzione della custodia dei figli e quella dell'autorità parentale. 
 
2.1. Nella sentenza impugnata la Corte cantonale ha ricordato che una modifica dell'attribuzione della custodia e dell'autorità parentale, decise in una procedura a tutela dell'unione coniugale, dipende dal verificarsi di circostanze nuove e importanti (v. art. 179 cpv. 1 CC) e deve risultare necessaria per il bene del figlio.  
Secondo i Giudici cantonali, in concreto vi sono i presupposti per la modifica della custodia condivisa attualmente in essere: tra i genitori sussiste infatti un'acuta conflittualità che osta a un corretto funzionamento dell'assetto alternato, sicché la custodia va conferita all'uno o all'altro genitore. Per decidere tale attribuzione, la Corte cantonale si è fondata, come già il Pretore, sulla perizia relativa alle capacità parentali dei genitori effettuata dalla psicologa e psicoterapeuta E.________ del 9 giugno 2022 (i cui risultati trovano peraltro riscontro anche nel rapporto dell'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione del 6 aprile 2021 e in quello della pediatra F.________ del 16 dicembre 2021), secondo la quale entrambi i genitori sono idonei all'affidamento, ma la madre appare più idonea del padre siccome quest'ultimo coinvolge i figli nel conflitto parentale, non comprende l'importanza dell'altro genitore ed è impegnato in un'azione di discredito costante nei confronti della moglie. La Corte cantonale ha invece scartato gli altri elementi che, secondo il ricorrente, il Pretore avrebbe dovuto valutare oltre alla perizia sulle capacità genitoriali. Essa li ha ritenuti inconsistenti siccome irrilevanti ai fini della decisione sull'affidamento dei figli (come l'asserito comportamento menzognero della moglie che, a dire del marito, si sarebbe pretesa vittima di violenze domestiche), non convalidati da altre prove o unicamente fondati sulle affermazioni del marito (come l'asserito esercizio di attività reprensibili su internet da parte della moglie o come le conclusioni delle perizie di parte 27 aprile e 20 ottobre 2023 del prof. G.________ e 1° novembre 2022 della dott. H.________), non atti a mettere in discussione l'idoneità della madre all'affido (come la documentazione a comprova delle capacità genitoriali del padre) o non necessari data l'assenza di seri indizi di carenze nell'ambiente materno (come la richiesta di assunzione di un approfondimento, anche psichiatrico, per la moglie e il figlio D.________). 
Con riferimento invece all'autorità parentale, la Corte cantonale ha considerato che, seppure siano emerse dispute su questioni correlate all'educazione dei figli sfociate in numerose procedure cautelari, ancora non si giustifica di attribuirla a un solo genitore, anche perché il trascorrere del tempo sembra aver stemperato tali dispute: i figli frequentano senza difficoltà la scuola pubblica, il marito si è adeguato al trasferimento di moglie e figli, i coniugi hanno convenuto dinanzi al Pretore di non pubblicare fotografie dei figli su Internet e di farli prendere a carico da un servizio medico psicologico. Non sussiste quindi tra i genitori un conflitto esteso e cronico né un'incapacità duratura di comunicare riguardo ai figli. 
Secondo i Giudici cantonali, nei limiti della presente procedura a carattere cautelare, l'attribuzione della custodia alla madre in via esclusiva appare quindi in conclusione sufficiente per tutelare il bene dei figli, mentre l'autorità parentale può continuare a essere esercitata in comune. 
 
2.2. Il ricorrente non contesta che un affidamento condiviso non sia più adeguato, ma afferma di essere "il genitore più idoneo alla custodia dei figli". Egli lamenta la violazione del divieto dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: a suo dire, la sentenza impugnata " risulta disattendere molteplici elementi già agli atti " che " rendono del tutto inverosimile e non credibile la narrazione d[ella] moglie".  
In particolare, secondo il ricorrente, la Corte cantonale non avrebbe tenuto conto del fatto che la perizia sulle capacità genitoriali sarebbe stata eseguita da una persona non qualificata e si fonderebbe su premesse del tutto inconsistenti (segnalate nella relazione della dott. H.________), tanto che sarebbe addirittura pendente un procedimento penale per falsa perizia contro la psicologa e psicoterapeuta E.________. Anche gli altri rapporti, come quello dell'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione e della pediatra F.________, sarebbero stati "redatti da operatori che non hanno le competenze necessarie", poiché occorrerebbe far capo a uno specialista in psichiatria infantile. A dire del ricorrente, inoltre, la Corte cantonale avrebbe ignorato la perizia del prof. G.________, fondata " sullo studio, analisi e collazione dei dati presentati dal sottoscritto e reperibili in atti nonché purtroppo nel web " da cui " emerge una situazione di grave rischio emozionale, affettivo e sessuale per i due piccoli minori " per la loro " ostentazione in immagini che suggeriscono parabole narrative a sfondo sessuale pedofilo ". I Giudici cantonali avrebbero poi omesso di tenere conto del fatto che le accuse di violenza domestica mossegli dalla moglie per allontanarsi da casa con i figli sarebbero false e del fatto che ella pubblicherebbe proprie foto erotiche su internet. 
 
2.3. Nella - seppur prolissa - argomentazione concernente la custodia dei figli, il ricorrente si limita tuttavia a fornire una personale lettura delle varie prove agli atti, peraltro in larga misura già presentata in appello, senza dimostrare che quella contenuta nel giudizio impugnato sarebbe non solo errata, ma insostenibile (v. supra consid. 1.3). Tale modo di procedere è del tutto inidoneo a invalidare l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove che stanno alla base della decisione dei Giudici cantonali di affidare i figli alla madre in via esclusiva. Tale decisione comunque non poggia, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, "sulla presunta situazione familiare violenta allegata da[lla] moglie", bensì su tre valutazioni - della perita, della pediatra e dell'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione, la cui arbitrarietà, come detto, non è stata sostanziata - che attestano una maggiore idoneità della madre all'affidamento. La censura va pertanto respinta nella (ridotta) misura in cui è inammissibile.  
Nelle sue proposte di giudizio il ricorrente chiede, oltre alla custodia esclusiva dei figli, anche l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale. Il suo gravame è tuttavia privo di una qualsiasi motivazione al riguardo. Su questo punto, esso non può quindi che essere dichiarato inammissibile (v. supra consid. 1.2). 
 
3.  
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile. Con l'evasione del ricorso, la richiesta di conferire effetto sospensivo allo stesso diviene priva di oggetto. 
Le spese giudiziarie e le ripetibili (per le osservazioni dell'opponente all'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso) seguono la soccombenza nel merito (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 e 2 LTF). La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'opponente diventa così priva di oggetto. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Il ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 6 marzo 2024 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini