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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_144/2024  
 
 
Sentenza del 15 aprile 2024  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Abrecht, Presidente, 
Koch, Hurni, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
patrocinato dall'avv. Maurizio Pagliuca, 
3. C.________, 
patrocinato dall'avv. Andrea Valsangiacomo, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di abbandono, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 15 dicembre 2023 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2022.292). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 29 aprile 2019 A.________ ha presentato una denuncia penale contro due ignoti agenti della polizia comunale di X.________, successivamente identificati in B.________ e C.________, per titolo di lesioni gravi, lesioni semplici (aggravate), in via subordinata lesioni colpose gravi e semplici, vie di fatto, danneggiamento, diffamazione, calunnia, ingiuria, minaccia e abuso di autorità in relazione al trattamento subito il 19 marzo 2019 presso il Bar Ristorante D.________ a Y.________. 
 
B.  
Dopo una serie di atti che qui non occorre evocare, con decisione del 10 ottobre 2022 il Procuratore generale del Cantone Ticino ha decretato l'abbandono del procedimento penale in ordine alla suddetta denuncia. 
A.________ ha impugnato il decreto di abbandono dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello, la quale ha respinto il reclamo, per quanto ricevibile, con sentenza del 15 dicembre 2023. 
 
C.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale del 1° febbraio 2024, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti al Ministero pubblico per nuova decisione. A.________ chiede inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma sono stati richiamati gli incarti delle autorità cantonali. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 97 consid. 1, 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. La sentenza impugnata conferma il decreto di abbandono e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), contro la quale è di massima ammissibile il ricorso in materia penale. Il ricorso presentato è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Costituiscono pretese civili quelle desumibili direttamente dal reato, fondate sul diritto civile e che devono ordinariamente essere dedotte dinanzi ai tribunali civili. Si tratta principalmente delle pretese di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO (DTF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1). Non costituiscono pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF quelle fondate sul diritto pubblico (DTF 146 IV 76 consid. 3.1; 125 IV 161 consid. 2b; sentenze 7B_41/2022 del 20 marzo 2024 consid. 1.2.1; 7B_241/2023 del 10 luglio 2023 consid. 2.1 e rinvii).  
 
1.2.2. Nel Cantone Ticino, la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (LResp/TI; RL 166.100), applicabile anche agli agenti comunali (art. 1 cpv. 1 lett. b LResp/TI), regola la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi dai loro agenti (art. 3 lett. a LResp/TI). Di principio, l'ente pubblico risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell'agente (art. 4 cpv. 1 LResp/TI); il danneggiato non ha invece alcuna azione contro l'agente pubblico (art. 4 cpv. 3 LResp/TI).  
In concreto, eventuali pretese di risarcimento del ricorrente nei confronti degli agenti di polizia denunciati sono quindi rette dal diritto pubblico cantonale, che, come visto, esclude un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'agente pubblico. Contrariamente a quanto sembra sostenere (perlomeno implicitamente) il ricorrente, non si tratta pertanto di pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF (cfr. sentenze 7B_241/2023 del 10 luglio 2023 consid. 2.2; 6B_999/2018 del 28 gennaio 2020 consid. 2.1; 6B_130/2013 del 3giugno 2013 consid. 2.2). La legittimazione ricorsuale del ricorrente in virtù di tale norma deve essere pertanto negata. 
 
1.2.3. Cionondimeno, la giurisprudenza resa in applicazione degli art. 10 cpv. 3 Cost., art. 3 e 13 CEDU nonché dell'art. 7 del Patto ONU II (RS 0.103.2) e dell'art. 13 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105) riconosce alla persona che pretende in modo sostenibile di essere stata trattata in modo inumano o degradante da un funzionario di polizia il diritto a un'inchiesta effettiva e approfondita (DTF 141 IV 349 consid. 3.4.2; 138 IV 86 consid. 3.1.1; 131 I 455 consid. 1.2.5; sentenze 7B_68/2023 del 7 novembre 2023 consid. 1.1; 6B_999/2018 del 28 gennaio 2020 consid. 2.2 e rinvii). La vittima di simili trattamenti ha il diritto di presentare una denuncia e di esigere un'inchiesta celere ed imparziale che sfoci, se del caso, nella condanna penale dei responsabili. Sulla base delle citate disposizioni, la vittima può inoltre fondare un diritto di ricorso (cfr. DTF 138 IV 86 consid. 3.1.1; sentenza 6B_999/2018 del 28 gennaio 2020 consid. 2.2 e rinvii).  
In concreto, il ricorrente adduce in modo sostenibile di aver subito un trattamento degradante da parte degli agenti di polizia denunciati, che gli avrebbe pure provocato delle lesioni personali. Allo stadio dell'ammissibilità del ricorso, non occorre esaminare se gli atti denunciati siano lesivi delle citate disposizioni (DTF 138 IV 86 consid. 3.2; sentenza 6B_999/2018 del 28 gennaio 2020 consid. 2.2 e rinvii). Il ricorso deve pertanto essere vagliato nel merito. 
 
2.  
 
2.1. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Il Tribunale federale, che non è un'istanza d'appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 144 V 388 consid. 2; 143 I 377 consid. 1.3; sentenza 7B_259/2024 del 21 marzo 2024 consid. 2). Esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate in sede federale (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; sentenza 6B_841/2023 del 4 marzo 2024 consid. 2.1).  
Le esigenze di motivazione sono accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie non sono ammissibili (DTF 148 IV 356 consid. 2.1, 205 consid. 2.6, 39 consid. 2.6). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria. Occorre invece dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove svolte dall'istanza precedente sia manifestamente insostenibile, si trovi in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondi su una svista manifesta o contraddica in modo urtante il sentimento della giustizia o dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1, 39 consid. 2.3.5; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). 
 
2.2. Nel suo ricorso, il ricorrente dichiara di "non contestare" i considerandi "in fatto" della sentenza impugnata, salvo poi procedere a una critica degli accertamenti e della valutazione delle prove svolti dalla Corte cantonale. Nella misura in cui il ricorrente si limita ad esporre una sua versione dei fatti senza sostanziare l'arbitrarietà del giudizio impugnato, il ricorso denota carattere appellatorio e risulta in quanto tale inammissibile. Spettava infatti al ricorrente confrontarsi puntualmente con gli specifici accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, spiegando con una motivazione conforme alle esposte esigenze perché essi sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con determinati atti.  
Il ricorso è inoltre inammissibile laddove il ricorrente rinvia a quanto esposto in sede di reclamo. La motivazione del ricorso al Tribunale federale deve infatti essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 141 IV 416 consid. 4; sentenza 7B_80/2024 del 6 marzo 2024 consid. 3). 
Infine, il generico accenno del ricorrente a una presunta violazione di norme costituzionali (art. 5 cpv. 2 e 3 Cost.) e di norme internazionali (art. 6 CEDU) non adempie le severe esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF e risulta pertanto inammissibile (cfr. sentenze 7B_211/2022 del 12 marzo 2024 consid. 1.2 in fine; 6B_424/2021 del 26 gennaio 2023 consid. 4). 
 
3.  
Nella misura in cui il ricorrente censura che la Corte cantonale avrebbe ritenuto - a torto - il mancato adempimento dei suoi obblighi processuali, omettendo di indicare in maniera precisa i fatti ritenuti di rilevanza penale e di sussumerli ai presupposti dei reati ipotizzati, la critica risulta infondata. La Corte cantonale ha sì espresso dei dubbi riguardo alla ricevibilità del reclamo, lasciando tuttavia la questione indecisa visto l'esito del giudizio. 
 
4.  
La Corte cantonale ha ricordato che l'azione penale è essenzialmente pubblica e, in quanto tale, viene esercitata dal pubblico ministero. Pertanto, tale azione non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso, una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante non è sufficiente, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento. 
Con tali considerazioni, che rivestono carattere generale e risultano senz'altro condivisibili (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; sentenza 7B_290/2024 del 14 marzo 2024 consid. 1.1), la Corte cantonale non ha affermato che le contestazioni delle risultanze sarebbero frutto di un'interpretazione soggettiva del ricorrente. La critica ricorsuale risulta pertanto infondata. 
 
5.  
 
5.1. Il ricorrente censura un accertamento manifestamente inesatto dei fatti e una valutazione errata della "relazione di consulenza tecnica" da lui prodotta concernente i video registrati da E.________. Il contenuto di tale relazione, redatta da personale qualificato, inficerebbe l'autenticità dei video, che non sarebbero originali, non avrebbero ripreso l'intera sequenza dei fatti e potrebbero essere stati manipolati e modificati. Il Procuratore pubblico avrebbe dovuto, in virtù dell'art. 6 CPP, far valutare la perizia di parte dai propri tecnici e non limitarsi ad asserire di non comprenderla in quanto profano della materia. Qualora la Corte cantonale, in mancanza di credenziali, non avesse ritenuto idonea la perizia, essa avrebbe dovuto approfondire d'ufficio (art. 6 CPP) questo aspetto.  
 
5.2. Nella sentenza impugnata, la Corte cantonale ha esaminato i documenti prodotti dal ricorrente, ossia una "perizia sui filmati" registrati dal teste E.________ (valutazione tecnica non sottoscritta e intitolata "consulenza tecnica") e una "relazione di consulenza tecnica" sottoscritta dalla F.________ Sagl. Da entrambi i documenti prodotti emerge che il ricorrente ha consegnato una chiavetta USB con quattro file alla F.________ Sagl, la quale a sua volta ha conferito incarico alla G.________ Sagl di stabilire se questi file fossero "congrui e genuini".  
La Corte cantonale ha accertato che la denominazione dei quattro file esaminati [dalla G.________ Sagl] corrisponde alla denominazione dei file contenuti nella chiavetta USB di cui all'AI 39. Si tratta di quattro video registrati da E.________ (proprietario/gerente dell'Hotel H.________) dal bancone di una camera ubicata di fronte all'esercizio pubblico D.________ in relazione ai fatti accaduti il 19 marzo 2019. In sede di interrogatorio del 28 ottobre 2021, E.________ ha dichiarato di aver cancellato questi filmati. Successivamente suo figlio sarebbe riuscito a recuperarli dal suo telefono cellulare, ritrasmettendoglieli via WhatsApp in data 14 ottobre 2021. E.________ ha inviato, seduta stante e via e-mail, al segretario giudiziale i video salvati sul suo telefono cellulare, che sono poi stati trasferiti sulla chiavetta USB agli atti (AI 39). E.________ ha inoltre dichiarato di aver inoltrato questi video, il 19 marzo 2019, sul telefono cellulare di un agente di polizia. 
In occasione dell'interrogatorio del 1° luglio 2021, B.________ ha dichiarato che, per il tramite del suo legale, avrebbe prodotto un filmato che era stato consegnato alla polizia comunale da una persona che era ospite all'Hotel H.________, la quale avrebbe ripreso soltanto la fase in cui il ricorrente era stato accompagnato fino all'autovettura di servizio. Il 15 luglio 2021, il legale di B.________ ha prodotto una chiavetta USB (acquisita agli atti come AI 32) con cinque filmati. E.________, dopo aver visto questi video (di cui due identici), ha confermato di averli registrati personalmente dal bancone di una camera dell'Hotel H.________, di fronte all'esercizio pubblico [D.________]. Ha dichiarato di aver ripreso solamente una parte della scena, di non aver visto la scena iniziale e di non ricordarsi altro. 
Secondo la Corte cantonale, non sono note (non essendo state indicate e soprattutto documentate) né le competenze concrete in materia della G.________ Sagl né tantomeno la formazione e le competenze professionali di I.________ che nello specifico, in veste di consulente scientifico della predetta società, avrebbe eseguito "attività tecniche forensi specifiche" sui file video e che si sarebbe occupato di "tutte le operazioni peritali", tra cui si presume la stesura della relazione. 
La Corte cantonale ha ritenuto che la relazione in questione deve essere considerata come una semplice "consulenza tecnica" concernente quattro file multimediali audio/video forniti dalla committente (ossia dalla F.________ Sagl). Secondo la Corte cantonale, l'esame della G.________ Sagl è stato eseguito su una non meglio precisata copia di quattro file salvati su una chiavetta USB probabilmente consegnata dalla patrocinatrice del ricorrente alla F.________ Sagl per richiedere una consulenza tecnica e non sui file originali degli atti istruttori (contenuti nella chiavetta USB di cui all'AI 39 rispettivamente nella chiavetta USB di cui all'AI 32). Pertanto, i file esaminati e indicati nella "relazione di consulenza tecnica" non sono quelli acquisiti agli atti. A mente della Corte cantonale, si tratta probabilmente di una copia di file fornita dal Ministero pubblico, la cui destinataria finale sarebbe stata la G.________ Sagl, passando comunque nelle mani di più persone. Secondo la Corte cantonale, non si può dunque escludere a priori una qualsivoglia modifica dei file analizzati e dei loro metadati, anche in considerazione del tempo trascorso. 
La G.________ Sagl, rispondendo al quesito posto dalla committente (ossia dalla F.________ Sagl) di determinare se i quattro file fossero "congrui" e "genuini", ha concluso che "i video non possono essere tecnicamente ritenuti né congrui né genuini", adducendo però che "non è possibile analizzare lo smartphone da [recte: con] cui sono stati fatti i video, al fine di tentare un recupero dei dati dallo stesso e "lavorare" sui file video originali". Secondo la Corte cantonale, indipendentemente dal fatto che il quesito peritale posto non sia chiaro e concludente (apparentemente sembra che la richiesta si riferisca all'originalità dei quattro file rispettivamente alle eventuali modifiche che gli stessi potrebbero aver subito), la stessa G.________ Sagl avrebbe comunque precisato "che verranno esaminati i file video e i loro metadati, mentre non sarà effettuato alcun esame di merito del contenuto dei filmati". A mente della Corte cantonale, non è dunque stato esaminato se i quattro video e quindi la riproduzione delle immagini dei quattro file o alcune parti di esse fossero stati eventualmente modificati o manipolati. 
La Corte cantonale ha concluso che la "relazione di consulenza tecnica" prodotta dal ricorrente non è quantificabile come una prova concreta e neutra per comprovare che nello specifico i quattro video prodotti da E.________ non corrispondano ai fatti accaduti il 19 marzo 2019. La stessa relazione non può per nulla inficiare l'autenticità dei video agli atti, già solo per il fatto che non si fonda sui file originali acquisiti agli atti e che non si esprime sul loro contenuto, specificando quali immagini sarebbero state eventualmente modificate e in quale modo. 
 
5.3. In concreto, il ricorrente non si confronta specificatamente con questi accertamenti e non li sostanzia d'arbitrio con una motivazione puntuale, conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Non dimostra che gli stessi sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con determinati atti (cfr. consid. 2.1 supra).  
 
5.3.1. La Corte cantonale ha rilevato che il ricorrente aveva dapprima prodotto un documento intitolato "consulenza tecnica" (non sottoscritto), per poi produrre in seguito una "relazione di consulenza tecnica" sottoscritta dalla F.________ Sagl. Il ricorrente non contesta di aver prodotto due documenti. La critica ricorsuale secondo cui la Corte cantonale non avrebbe "contestualizzato" che il ricorrente aveva in seguito prodotto l'originale della relazione "con tanto di firma" risulta infondata, ritenuto che la Corte cantonale nella sentenza impugnata ha tenuto conto di entrambi i documenti prodotti dal ricorrente.  
 
5.3.2. Nella misura in cui il ricorrente sostiene che la chiavetta USB consegnata alla F.________ Sagl sarebbe stata quella ricevuta dal Ministero pubblico, egli si limita a ribadire quanto affermato nella sentenza impugnata. In ogni caso, il ricorrente, venendo meno al suo obbligo di motivazione, non spiega perché l'accertamento della Corte cantonale, secondo cui l'esame della G.________ Sagl non è stato eseguito sui file originali degli atti istruttori (contenuti nella chiavetta USB di cui all'AI 39 rispettivamente nella chiavetta USB di cui all'AI 32) ma su una copia degli stessi, sarebbe manifestamente insostenibile.  
 
5.3.3. Il ricorrente, a ragione, non contesta che la "relazione di consulenza tecnica" da lui prodotta debba essere considerata quale perizia di parte. In quanto tale, essa è da considerarsi alla stregua di un'allegazione di parte, sottoposta alla libera valutazione delle prove (art. 10 cpv. 2 CPP; cfr. DTF 141 IV 369 consid. 6.2; sentenza 7B_8/2023 del 27 settembre 2023 consid. 3.2.1 e rinvii). In queste circostanze, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte cantonale non era tenuta a richiedere le credenziali della persona che aveva redatto tale relazione per valutarne l'idoneità probatoria.  
 
5.3.4. Venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF), il ricorrente non si confronta con l'accertamento svolto dalla Corte cantonale, secondo il quale i file esaminati e indicati nella "relazione di consulenza tecnica" non erano quelli originali acquisiti agli atti ma una copia, consegnata alla G.________ Sagl passando nelle mani di più persone, motivo per cui una qualsivoglia modifica dei file analizzati e dei metadati non può essere esclusa a priori. Un confronto con la motivazione della sentenza impugnata risulta inoltre carente, nella misura in cui la Corte cantonale ha accertato che la "relazione di consulenza tecnica" non si esprime sul contenuto dei file originali, specificando quali immagini sarebbero state eventualmente modificate e in che modo. Lo stesso ricorrente, dal canto suo, ammette che tale analisi non era "fattibile", non trattandosi dei file originali.  
 
5.3.5. Per i motivi sopra esposti, la Corte cantonale non ha violato il diritto federale, concludendo che la "relazione di consulenza tecnica" prodotta dal ricorrente non è in grado di inficiare l'autenticità dei video agli atti. Le censure ricorsuali, nella limitata misura della loro ammissibilità, risultano pertanto infondate.  
 
6.  
 
6.1. Secondo il ricorrente, tre testi (J.________, K.________ e L.________) avrebbero visto gli imputati usare maniere violente anche quando egli era già ammanettato, e meglio sollevandolo dalla sedia e facendolo cadere a terra. La ritrattazione di alcuni testi dopo aver esaminato i video riguarderebbe soltanto la dinamica del percorso avvenuto tra la terrazza e l'autovettura degli agenti imputati. Le dichiarazioni dei testi in merito agli avvenimenti che precedono questi fatti, non essendo stati filmati, non potrebbero considerarsi ritrattate. L'intervento di atterramento e di ammanettamento da parte degli imputati, che avrebbero dato pugni e calci al ricorrente una volta che era stato atterrato, non potrebbe essere considerato proporzionale o legittimo ai sensi dell'art. 14 CP.  
 
6.2.  
 
6.2.1. La Corte cantonale ha rinviato alla conclusione del magistrato inquirente, secondo la quale l'ammanettamento del ricorrente sarebbe stato aderente ai principi della sussidiarietà e della proporzionalità e pertanto lecito sulla base dei combinati art. 14 CP, art. 215 cpv. 1 lett. a CPP e art. 7b della Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 (LPol/TI; RL 561.100). Per quanto concerne la lesione alla testa, dipendente dall'azione di ammanettamento del ricorrente al suolo, secondo il magistrato inquirente non è possibile sostenere che gli agenti denunciati abbiano agito con l'intenzione di cagionare pregiudizio fisico o di recare un danno al ricorrente. A mente del magistrato inquirente, infatti, il fine degli agenti era unicamente quello di immobilizzare e ammanettare il ricorrente, non collaborante, alla ricerca di un documento di legittimazione ai fini della sua identificazione. Il magistrato inquirente ha inoltre escluso l'adempimento dei presupposti dell'art. 125 CP, ritenendo che la lesione del ricorrente non fosse evitabile "alla luce della dinamicità dell'intervento dovuta alle intemperanze fisiche del denunciante". Egli ha rilevato che "l'azione dell'ammanettamento è avvenuta in uno spazio angusto e ha dovuto essere decisa repentinamente" dopo la manata del ricorrente all'agente C.________ successiva al rifiuto di consegnare i documenti di legittimazione. Circa gli asseriti calci e pugni ricevuti, soltanto la teste J.________ avrebbe riferito di non meglio definiti "calcetti alle gambe" durante le fasi dell'ammanettamento, che, secondo il magistrato inquirente, oltre a non poter essere se del caso addebitati all'uno piuttosto che all'altro imputato, non potrebbero che essere interpretati alla stregua di cosiddetti colpi di disturbo durante la fase di ammanettamento alla luce della resistenza opposta dal ricorrente.  
 
6.2.2. Secondo la Corte cantonale, in merito al fatto che secondo il ricorrente egli sarebbe stato "sollevato" dagli imputati e "fatto cadere a terra picchiando la spalla", tre testimoni, che però si sono rivelati inaffidabili, hanno riferito di una caduta dalla sedia provocata dagli imputati, mentre una teste, che pure ha ritrattato le sue affermazioni, ha raccontato di un successivo trascinamento sulla terrazza. A mente della Corte cantonale, non sussistono elementi di prova per tali episodi e non emerge dagli atti alcuna volontà degli agenti di fare cadere il ricorrente, escludendo in tal modo un qualsivoglia reato intenzionale.  
La Corte cantonale ha accertato che i testi K.________ e M.________ hanno ritrattato le loro affermazioni, smentendole, solo dopo che il magistrato inquirente aveva ricordato loro di essere interrogati come testimoni con l'obbligo di dire la verità, le conseguenze penali in caso di falsa testimonianza (art. 307 CP) e soprattutto dopo aver mostrato loro i filmati agli atti. Secondo la Corte cantonale, ritenuto che le dichiarazioni rilasciate dai due testi menzionati sono state palesemente sconfessate dalle immagini video mostrate loro successivamente, anche l'attendibilità delle loro dichiarazioni relative ai fatti non registrati [nei video] appare compromessa. Le loro testimonianze non possono pertanto costituire un valido fondamento probatorio per l'accertamento dei fatti. 
La Corte cantonale, dopo aver rilevato che gli imputati hanno contestato di aver insultato, di aver sollevato il ricorrente dalla sedia e di averlo fatto cadere al suolo, ha accertato che nessun testimone ha sentito gli imputati proferire insulti nei confronti del ricorrente con riferimento all'episodio della caduta dalla sedia. Secondo la Corte cantonale, il fatto che due agenti avrebbero asseritamente sollevato la sedia su cui era seduto il ricorrente e che uno di loro lo avrebbe fatto cadere a terra su un fianco è smentita dalla testimonianza di E.________. Quest'ultimo ha dichiarato che almeno due agenti avrebbero fatto alzare il ricorrente dalla sedia (senza alzarla), ma che quest'ultimo sarebbe caduto accidentalmente dalla sedia. A mente della Corte cantonale, la testimonianza di J.________, la quale ha dichiarato di aver visto un agente dare un colpo ("con gamba e braccia") alla sedia (e non due agenti alzare la sedia), facendo cadere in avanti (e non sul fianco) il ricorrente, non collima con la versione fornita da quest'ultimo e non può pertanto soccorrere la sua tesi accusatoria. 
La Corte cantonale ha inoltre negato la credibilità della deposizione del teste L.________, secondo la quale alcuni (non meglio precisati) agenti avrebbero preso il ricorrente dalla sedia e lo avrebbero "ribaltato energicamente" a terra. A mente della Corte cantonale, è dubbio che il teste in questione abbia potuto vedere che il ricorrente sia caduto "in maniera energica" al suolo e soprattutto "sul fianco", considerato come dalla posizione in cui egli si trovava non sarebbe stato possibile scorgere pienamente questa scena. 
La Corte cantonale ha ritenuto che dagli atti non emergono sufficienti indizi di colpevolezza a carico degli imputati in merito ai reati ipotizzati dal ricorrente. Ha considerato che la probabilità di condanna degli agenti dinanzi al giudice di merito è esigua, per non dire nulla. Ha in conclusione negato una violazione del principio "in dubio pro duriore" e confermato il decreto di abbandono. 
 
6.3.  
 
6.3.1. Giusta l'art. 319 cpv. 1 CPP, il pubblico ministero dispone l'abbandono del procedimento penale in particolare se non si sono corroborati indizi di reato tali da giustificare la promozione dell'accusa (lett. a), se non sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (lett. b) o se cause esimenti impediscono di promuovere l'accusa (lett. c).  
 
6.3.2. La questione di sapere se un procedimento penale possa essere abbandonato deve essere vagliata sulla base del principio "in dubio pro duriore", che deriva dal principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e art. 2 cpv. 1 CPP in relazione con gli art. 319 cpv. 1 e art. 324 cpv. 1 CPP; DTF 138 IV 186 consid. 4.1, 86 consid. 4.2). Secondo tale principio, di massima, un non luogo a procedere o un abbandono non possono essere decretati dal pubblico ministero se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o che le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute. Qualora invece la situazione probatoria o giuridica permanga quantomeno dubbia, occorre continuare il procedimento penale. In quest'ambito, il pubblico ministero e l'autorità di ricorso dispongono di un potere di apprezzamento che il Tribunale federale esamina con riserbo. Per contro, l'accusa dev'essere di principio promossa, nella misura in cui non entri in linea di conto l'emanazione di un decreto d'accusa, quando una condanna appaia più verosimile di un'assoluzione o quando le probabilità di assoluzione e di condanna appaiono equivalenti, in particolare in presenza di un reato grave. Questo principio vale anche per l'autorità giudiziaria incaricata di esaminare la decisione di abbandono del procedimento penale (DTF 146 IV 68 consid. 2.1 seg.; 143 IV 241 consid. 2.2.1 e 2.3.3; sentenze 7B_4/2023 del 27 novembre 2023 consid. 4.3.2; 7B_8/2023 del 27 settembre 2023 consid. 4.3.2; 7B_153/2022 del 20 luglio 2023 consid. 3.3.2).  
 
6.3.3. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, la parte ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; v. sulla nozione di arbitrio consid. 2.1 supra), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. In tal senso, il ricorrente deve rendere verosimile che la decisione sarebbe stata diversa se i fatti fossero stati accertati conformemente al diritto (DTF 134 V 53 consid. 3.4; sentenza 7B_981/2023 del 29 gennaio 2024 consid. 2.3). Le censure di arbitrio nell'accertamento dei fatti ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 LTF possono essere sollevate anche nei ricorsi contro i decreti di abbandono. In tale contesto, tuttavia, l'esame del Tribunale federale non consiste nel determinare se i fatti accertati nella sentenza impugnata siano arbitrari, come ad esempio in caso di un giudizio di condanna, ma piuttosto se l'autorità precedente abbia arbitrariamente ritenuto sussistere delle prove chiare oppure abbia arbitrariamente considerato determinati fatti come chiaramente accertati (DTF 143 IV 241 consid. 2.3.2 seg.; sentenze 7B_7/2023 dell'8 marzo 2024 consid. 2.3.2; 7B_4/2023 del 27 novembre 2023 consid. 4.3.3).  
 
6.3.4. La valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni delle parti rientra nel libero apprezzamento delle prove (art. 10 cpv. 2 CPP), in primo luogo di competenza del giudice di merito (DTF 129 I 49 consid. 4; sentenze 7B_250/2022 del 21 febbraio 2024 consid. 2.1.2; 7B_200/2022 del 9 novembre 2023 consid. 2.2.3). La percezione diretta da parte del tribunale può infatti rivestire un'importanza determinante per la valutazione di versioni contrastanti. In presenza di dichiarazioni contraddittorie e mancando altri elementi oggettivi, un abbandono del procedimento penale può giustificarsi qualora non sia possibile valutare la maggiore o minore attendibilità delle singole dichiarazioni e non si possa contare su ulteriori elementi probatori, sicché una condanna appare inverosimile (DTF 143 IV 241 consid. 2.2.2; sentenze 6B_1027/2017 del 19 febbraio 2018 consid. 3.4.1; 6B_822/2016 del 12 settembre 2016 consid. 2.3 e rinvii).  
 
6.4.  
 
6.4.1. In concreto, dai filmati agli atti non emerge che gli imputati abbiano picchiato con calci e pugni il ricorrente, che abbiano sollevato la sedia su cui era seduto, che lo abbiano fatto cadere al suolo e tantomeno che lo abbiano trascinato sulle ginocchia fino alla macchina di pattuglia della polizia. La Corte cantonale ha accertato che il teste E.________ ha ripreso soltanto una parte della scena, ciò che il ricorrente non contesta. È quindi a giusta ragione che la Corte cantonale ha proceduto a una valutazione delle ulteriori prove disponibili, segnatamente delle testimonianze rilasciate dalle persone presenti, al fine di ricostruire i fatti.  
 
6.4.2. La Corte cantonale ha accertato che dagli atti non emerge alcuna volontà degli imputati di fare cadere il ricorrente dalla sedia, escludendo in tal modo un qualsivoglia reato intenzionale. Ciò che gli autori sapevano, volevano o hanno preso in considerazione sono questioni di fatto (DTF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3) che di principio vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), tranne quando i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 LTF; cfr. consid. 6.3.3 supra). Il ricorrente non si confronta con l'esposto accertamento, spiegando con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF per quali motivi sarebbe manifestamente insostenibile o in chiaro contrasto con gli atti (cfr. consid. 2.1 supra).  
 
6.4.3. Nel suo ricorso, il ricorrente non contesta che i testi K.________ e M.________ hanno ritrattato (smentendole) le loro precedenti affermazioni a carico degli imputati concernenti il suo asserito "trascinamento" sulla terrazza unicamente dopo essere stati confrontati con le conseguenze penali della falsa testimonianza (art. 307 CP) e dopo che il magistrato inquirente aveva mostrato loro i filmati agli atti. In queste circostanze, la Corte cantonale poteva ritenere, senza arbitrio, compromessa anche l'attendibilità delle loro dichiarazioni relative ai fatti non registrati nei video agli atti. Nella misura in cui il ricorrente sostiene che la ritrattazione delle affermazioni di K.________ dopo aver visto i video non avrebbe minato la sua credibilità, egli si limita a sottoporre le dichiarazioni del teste in questione a una propria valutazione, contrapponendola a quella svolta dalla Corte cantonale e senza sostanziarne l'arbitrio (art. 106 cpv. 2 LTF). La critica ricorsuale denota carattere appellatorio e risulta in quanto tale irricevibile (cfr. consid. 2.1 supra).  
 
 
6.4.4. Anche laddove il ricorrente sostiene che la frase "dammi sto cazzo di documento" asseritamente pronunciata da un agente debba essere considerata una "prova attendibile", egli si limita a esporre un suo apprezzamento delle prove, contrapponendolo a quello svolto dalla Corte cantonale. Anche in questo punto, il ricorrente omette di confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata, secondo cui tale frase sarebbe stata confermata soltanto da K.________, la cui deposizione era tuttavia minata di credibilità.  
 
6.4.5. Nella misura in cui il ricorrente contesta la proporzionalità del suo ammanettamento e della preventiva manovra di atterramento, egli omette di confrontarsi puntualmente con i relativi considerandi della sentenza impugnata. La Corte cantonale ha accertato che la situazione era concitata non a causa dell'agitazione degli imputati ma piuttosto a causa del comportamento assunto dal ricorrente, il quale ha provocato N.________, rifiutato di consegnare il suo documento d'identità agli agenti di polizia e colpito l'agente C.________ con una manata sul petto facendolo barcollare. Secondo la Corte cantonale, le dichiarazioni del ricorrente e degli imputati sono discordanti e agli atti non ci sono elementi o testimonianze (attendibili) che permettano di concludere che la sua versione sia più credibile di quella degli imputati. Per questi motivi, la Corte cantonale ha concluso per l'assenza di sufficienti indizi di reato di cui all'art. 312 CP a carico degli imputati.  
 
6.4.6. Alla luce delle esposte circostanze, considerato il contenuto dei video acquisiti agli atti e la contraddittorietà delle versioni fornite dalle parti (in particolare la ritrattazione da parte dei testimoni in merito alle violenze subite dal ricorrente), ritenuto che nemmeno il ricorrente rende seriamente verosimile l'esistenza di elementi oggettivi o la disponibilità di ulteriori elementi probatori idonei a meglio valutare la fattispecie, un giudizio sulla maggiore o minore attendibilità delle singole dichiarazioni non appare possibile e non si giustifica quindi sottoporle all'esame del giudice di merito. Poiché una condanna di B.________ e C.________ appare inverosimile, la Corte cantonale non ha violato il principio "in dubio pro duriore" confermando l'abbandono del procedimento penale nei loro confronti.  
 
7.  
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, essendo l'impugnativa d'acchito priva di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, comunque ridotte (art. 65 cpv. 2 LTF), vanno pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili agli opponenti, che non sono stati invitati a presentare osservazioni sul ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 15 aprile 2024 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara