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[AZA 7] 
U 278/99 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; 
Scartazzini, cancelliere 
 
 
Sentenza del 27 agosto 2001 
 
nella causa 
 
E.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Nicola 
Grandi, Via della Posta 4, 6900 Lugano, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli 
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano 
 
 
F a t t i : 
 
A.- E.________, nata nel 1973, segretaria di 
professione e come tale assicurata presso l'Istituto nazionale 
svizzero di assicurazione contro gli infortuni 
(INSAI), in data 25 aprile 1996 è stata coinvolta in un 
incidente della circolazione stradale: il veicolo da lei 
guidato è entrato in collisione con un'altra autovettura 
che, uscendo da un posteggio, non aveva rispettato il suo 
diritto di precedenza. Alcune ore dopo l'incidente, l'infortunata 
ha lamentato disturbi alla testa, nausea e vertigini. 
Il giorno successivo, essa ha consultato il proprio 
medico curante, il quale le prescrisse l'applicazione di un 
collare, una cura medicamentosa e, più tardi, della fisioterapia. 
Dopo un primo periodo d'incapacità lavorativa l'interessata 
riprese l'attività al 50 % il 2 maggio e al 100 % 
il 20 maggio 1996. Un nuovo periodo d'incapacità lavorativa 
al 50 % si è protratto dal 2 luglio al 14 agosto 1996. Il 
caso venne assunto dall'INSAI, il quale erogò le prestazioni 
di legge. In data 23 aprile 1998 il datore di lavoro 
dell'assicurata, che dal 1° novembre 1997 era la ditta 
F.________ SA di C.________, ha annunciato una ricaduta. A 
dipendenza della stessa si rivelavano necessarie cure 
fisioterapiche, senza che fosse intervenuta un'interruzione 
dell'attività lavorativa. 
Con decisione 10 agosto 1998, l'INSAI ha rifiutato 
l'assunzione della ricaduta, in quanto, secondo gli accertamenti 
sanitari eseguiti il 21 luglio e consegnati in un 
rapporto del 22 luglio 1998 dal dott. C.________, medico di 
circondario dell'Istituto assicuratore, i disturbi lamentati 
non si sarebbero più trovati in un nesso di causalità 
naturale almeno probabile con l'infortunio subito il 25 
aprile 1996. Detto provvedimento, contestato sia dall'interessata 
che dalla Helsana Assicurazioni SA, la quale assicurava 
E.________ contro le malattie, è stato confermato 
mediante decisione su opposizione del 3 dicembre 1998. 
 
B.- La Cassa malati Helsana è insorta contro il summenzionato 
provvedimento con ricorso al Tribunale delle assicurazioni 
del Cantone Ticino. Fondandosi sul parere 
espresso il 25 agosto ed il 10 novembre 1998, nonché il 
10 febbraio 1999 dal medico curante dott. B.________, specialista 
FMH in neurologia, chiedeva che l'INSAI fosse condannato 
a corrispondere all'interessata le prestazioni assicurative 
in relazione con l'annuncio di ricaduta del 
23 aprile 1998. L'assicurata, rappresentata dall'avvocato 
N. Grandi di Lugano, ha domandato che il gravame proposto 
dalla Cassa venisse accolto, mentre l'Istituto opponente ha 
postulato l'integrale reiezione dell'impugnativa. 
Con giudizio 14 giugno 1999 il ricorso è stato respinto. 
In sostanza, il Tribunale cantonale ha ritenuto che la 
Cassa ricorrente non era riuscita a togliere fedefacenza al 
rapporto del medico di circondario stilato dal dott. 
C.________ il 22 luglio 1998, dato che nei pareri del dott. 
B.________ non erano ravvisabili elementi suscettibili di 
sostanziare la verosimiglianza dell'esistenza di un nesso 
causale naturale almeno probabile tra l'evento infortunistico 
del 25 aprile 1996 ed i disturbi lamentati a dipendenza 
della ricaduta annunciata il 23 aprile 1998. 
 
C.- Rappresentata dal suo patrocinatore, E.________ 
interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio 
cantonale. Rimprovera alla precedente istanza di non aver 
dato la dovuta importanza alle specificazioni del dott. 
B.________. In particolare adduce che, qualora non si fosse 
completamente trascurato l'ultimo certificato emesso dal 
medico curante in data 10 febbraio 1999, ci si sarebbe 
trovati confrontati con due pareri opposti, quello del 
dott. B.________ e quello del dott. C.________, il che 
avrebbe reso necessario l'allestimento di una nuova perizia 
al fine di poter accertare in modo oggettivo l'esistenza di 
un nesso causale probabile. Protestate spese e ripetibili, 
conclude chiedendo che la pronunzia querelata sia annullata 
e quindi, implicitamente, che sia ammessa l'esistenza di un 
nesso di causalità naturale tra l'infortunio in oggetto ed 
il danno conseguente all'annunciata ricaduta. 
L'INSAI postula l'integrale disattenzione del gravame, 
mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non 
si è determinato. La Cassa malati Helsana ha dichiarato rinunciare 
a presentare osservazioni, rimettendosi all'apprezzamento 
di questa Corte. 
 
 
D i r i t t o : 
 
1.- Oggetto della presente lite è unicamente il tema 
di sapere se i danni alla salute lamentati dall'insorgente, 
riemersi in seguito ad una ricaduta notificata all'INSAI il 
23 aprile 1998, possano secondo il criterio della verosimiglianza 
preponderante essere considerati conseguenza trovantesi 
in un nesso di causalità naturale con l'incidente 
della circolazione verificatosi il 25 aprile 1996. 
Nei considerandi dell'impugnato giudizio la precedente 
istanza ha illustrato in modo pertinente e completo le norme 
legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in 
concreto, per cui a detta esposizione basta fare semplicemente 
riferimento. 
 
2.- a) Nell'evenienza concreta il dott. C.________, 
medico di circondario dell'INSAI, nel rapporto redatto il 
22 luglio 1998 ha esposto i punti litigiosi, si è basato su 
uno studio delle patologie riscontrate ed ha preso in considerazione 
anche le lamentele espresse dall'assicurata. A 
prescindere dall'affermazione del medico secondo cui assumerebbe 
rilevanza decisiva il fatto che non sussisterebbe 
una lesione post-traumatica strutturale - affermazione che 
non appare conforme allo stato e alle conoscenze cui è pervenuta 
la scienza medica, per la quale non è in questa situazione 
necessariamente richiesta l'esistenza di reperti 
patologici oggettivabili (cfr. DTF 117 V 363 consid. 
5d/aa) - le considerazioni del sanitario appaiono nel complesso 
sufficientemente fedefacenti ai fini del giudizio. 
Come già correttamente esposto nel querelato giudizio, nel 
referto 25 agosto 1998 il dott. B.________ ha dal canto suo 
semplicemente ritenuto non potersi escludere con certezza 
una relazione fra il trauma subito dalla paziente ed i dolori 
cervicali cronici da lei lamentati, dando quindi atto 
soltanto della possibilità di un legame tra l'infortunio 
assicurato ed i disturbi emersi a partire dall'aprile 1998. 
Nel certificato 10 novembre 1998, allestito nell'ambito 
della procedura di ricorso in sede di prima istanza, detto 
sanitario ha poi affermato esservi parecchi elementi che 
depongono perlomeno in favore di una connessione tra i sintomi 
e l'evento traumatico. Infine, nell'attestazione fornita 
il 10 febbraio 1999, il dott. B.________ ha dichiarato 
potersi perlomeno affermare che la relazione tra l'incidente 
subito dall'interessata ed i successivi disturbi con dolori 
cervicali e cefalee era da considerare almeno probabile, 
soprattutto poiché essa, prima dell'incidente in parola, 
non aveva assolutamente accusato turbe di questo tipo. 
 
b) Alla luce delle suesposte indicazioni di natura medica, 
l'autorità di ricorso cantonale ha considerato a ragione 
che la verosimiglianza dell'esistenza di un nesso di 
causalità naturale tra l'evento infortunistico subito il 
25 aprile 1996 ed i disturbi manifestatisi a partire dall'aprile 
1998 non poteva essere ammessa secondo il principio 
della probabilità preponderante, applicabile nell'ambito 
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni 
sociali. Pure correttamente la Corte di prime cure ha 
rammentato i principi di giurisprudenza riguardanti la procedura 
vigente in materia di amministrazione e di apprezzamento 
delle prove, presupposti che sono stati osservati in 
concreto e ai quali basta pertanto fare riferimento. 
 
c) Nel ricorso interposto in questa sede l'insorgente 
non invoca il benché minimo elemento di cui la precedente 
istanza non avrebbe debitamente tenuto conto. Ribadisce 
semplicemente che all'attestazione rilasciata dal dott. 
B.________ il 10 febbraio 1999 - emessa nondimeno senza 
corredarla da una motivazione convincente - si sarebbe dovuto 
riconoscere maggior peso. Tale argomentazione non risulta 
persuasiva non è suscettibile di sovvertire le fondate 
conclusioni cui è giunto il Tribunale cantonale. 
In queste circostanze, il ricorso si appalesa infondato, 
mentre meritano conferma il giudizio impugnato e la 
decisione da esso tutelata. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
 
p r o n u n c i a : 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie. 
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, 
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e 
alla Helsana Assicurazioni, Bellinzona. 
 
Lucerna, 27 agosto 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
 
 
 
 
 
Il Cancelliere :