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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_98/2023  
 
 
Sentenza del 1° settembre 2023  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
von Werdt, De Rossa, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
patrocinati dalla solicitor Danica M. T. Gianola, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Autorità regionale di protezione 7 sede di Capriasca, piazza Giuseppe Motta 1, 6950 Tesserete. 
 
Oggetto 
spese di giustizia (protezione del figlio), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 dicembre 2022 dal Presidente della Camera di protezione del 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2022.56). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Nel novembre 2021 il Comune di X.________ ha informato l'Autorità regionale di protezione 7 sede di Capriasca del fatto che C.________, figlia di A.________ e B.________, non frequentava la scuola media sin dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 a causa dell'obbligo di indossare la mascherina quale misura di protezione in relazione con l'emergenza pandemica. L'autorità di protezione ha aperto un procedimento e convocato i genitori a un'udienza del 21 dicembre 2022, durante la quale essi hanno indicato di ritenere pericoloso far indossare la mascherina alla figlia, hanno precisato che quest'ultima riceveva regolarmente il materiale scolastico ed era istruita con la didattica a distanza e hanno dichiarato che avrebbero fatto richiesta di poterla esonerare dal portare la mascherina a scuola. Il 23 gennaio 2022 i genitori hanno presentato una richiesta in tal senso allegando un certificato medico. 
Dopo che l'obbligo di indossare la mascherina per gli scolari delle scuole medie del Cantone Ticino è decaduto il 17 febbraio 2022, C.________ ha ricominciato immediatamente a frequentare la scuola. Con decisione 15 marzo 2022 l'autorità di protezione ha chiuso il procedimento di protezione della minore e messo a carico dei genitori tasse per fr. 100.--- e spese per fr. 50.--. 
 
B.  
Con sentenza 12 dicembre 2022 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo mediante il quale A.________ e B.________ chiedevano di riformare la decisione 15 marzo 2022 nel senso di porre tasse e spese di complessivi fr. 150.-- a carico del Comune di X.________ e di obbligarlo a rifondere loro fr. 3'000.-- a titolo di spese ripetibili. 
 
C.  
Mediante ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale datato 31 gennaio 2023, A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo in via principale di accogliere il loro reclamo e in via subordinata di rinviare la causa all'autorità cantonale affinché decida nel senso di un accoglimento del reclamo. 
Non sono state chieste determinazioni, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Dinanzi al Tribunale d'appello era unicamente litigiosa la questione delle tasse e spese della procedura di prima istanza. Il valore di lite non raggiunge quindi la soglia di fr. 30'000.-- esatta dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile (v. art. 51 cpv. 1 lett. a LTF; DTF 144 III 164 consid. 1).  
Se il requisito del valore di lite non è adempiuto, il ricorso in materia civile è tuttavia ammissibile se solleva una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF), vale a dire una questione che dà luogo a un'incertezza qualificata che richiede in maniera impellente un chiarimento da parte del Tribunale federale quale autorità giudiziaria suprema incaricata di assicurare un'interpretazione uniforme del diritto federale (DTF 146 III 237 consid. 1; 144 III 164 consid. 1; 141 III 159 consid. 1.2). Quando un ricorso è ammissibile solo se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale, la parte ricorrente deve spiegare perché la causa adempie tale condizione (art. 42 cpv. 2 LTF), pena l'inammissibilità del gravame (DTF 140 III 501 consid. 1.3). 
Nel rimedio all'esame, i ricorrenti si limitano ad affermare che " trattandosi di un caso scaturente dalla situazione eccezionale presentatasi con il Covid-19, è lampante che si è di fronte al caso in cui non è stata decisa giurisprudenza ". I ricorrenti non si curano però di approfondire la loro asserzione e dimenticano che il solo fatto che questo Tribunale non si sarebbe ancora espresso su una questione giuridica non basta a qualificarla di importanza fondamentale (v. DTF 143 II 425 consid. 1.3.2). L'argomentazione ricorsuale appare quindi insufficiente a giustificare una deroga al requisito del valore litigioso minimo previsto dalla LTF per un ricorso in materia civile. 
A ogni modo, come si vedrà, la presente causa pare piuttosto comportare una mera applicazione al caso concreto dei criteri sviluppati dalla giurisprudenza per la ripartizione delle spese secondo equità giusta l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, per cui non si è in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (v. DTF 143 II 425 consid. 1.3.2). 
Il ricorso in materia civile si rivela così inammissibile. 
 
1.2. In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Il tempestivo gravame (combinati art. 117 e 100 cpv. 1 LTF, in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF) inoltrato dalle parti soccombenti in sede cantonale (art. 115 LTF) contro una decisione finale (combinati art. 117 e 90 LTF; v. DTF 144 III 164 consid. 1 in fine) pronunciata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (combinati art. 114 e 75 LTF) è quindi in linea di principio ammissibile.  
Con un ricorso in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF su rinvio dell'art. 117 LTF; DTF 147 II 44 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2). Questo significa che egli deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2). 
Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti stabiliti dall'autorità inferiore, che può rettificare o completare d'ufficio se il loro accertamento è avvenuto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 116 LTF (art. 118 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Il Presidente della Camera di protezione ha osservato che in concreto la procedura dinanzi all'autorità di protezione si era conclusa perché i motivi che la giustificavano erano venuti a cadere e che, non essendoci quindi stata una soccombenza di una parte, la ripartizione di tasse e spese doveva avvenire secondo equità conformemente all'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC (applicato quale diritto cantonale suppletorio; v. art. 314 cpv. 1, 443 segg. e 450f CC). Esso ha ricordato che, nell'applicazione di tale norma, il giudice deve considerare quale parte ha occasionato la procedura, quale sarebbe stato l'esito della stessa, quale parte ha causato inutilmente delle spese e quale parte ha generato i motivi che hanno condotto a rendere la causa priva d'oggetto.  
Dopo aver indicato il contenuto degli art. 301 cpv. 1, 302 e 307 cpv. 1 e 3 CC e del diritto cantonale in ambito scolastico e dopo aver tenuto conto che al momento dell'avvio del procedimento la minore era assente da scuola da oltre tre mesi e che non risultava che vi fosse una deroga del Dipartimento competente all'obbligo di frequenza scolastica o che i genitori ne avessero presentato formale richiesta, il Presidente ha ritenuto giustificato l'intervento dell'autorità di protezione: esso rientrava nei casi in cui è necessaria una valutazione della situazione della minore al fine dell'adozione di eventuali misure di protezione. Per il Presidente, in tali circostanze e malgrado non abbia poi formalmente adottato tali misure in ragione della modifica delle circostanze, l'autorità di protezione poteva, secondo equità, addebitare tasse e spese ai genitori. 
 
2.2. I ricorrenti completano l'accertamento dei fatti operato dall'autorità cantonale (v. infra consid. 2.2.1) e, in diritto, lamentano la violazione degli art. 9, 11, 13 e 29 Cost. (v. infra consid. 2.2.2).  
 
2.2.1. A loro dire, in sede cantonale i fatti sarebbero " stati semplificati al punto da sviare totalmente la realtà ". I ricorrenti narrano quindi la propria versione della fattispecie, che in gran parte non trova riscontro nella sentenza impugnata, senza però lamentare una violazione di diritti costituzionali da parte dell'autorità cantonale (segnatamente del divieto dell'arbitrio; v. art. 9 Cost.) né tantomeno formulare una motivazione conforme alle severe esigenze dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF. Su questo punto il ricorso risulta pertanto inammissibile.  
 
2.2.2. Secondo i ricorrenti, il Presidente della Camera di protezione avrebbe accettato " acriticamente la tesi che la mancata frequenza scolastica sia una violazione dei doveri genitoriali " e " una minaccia ex art. 307 cpv. 1 CC ", senza considerare gli elementi che hanno costretto i genitori a tenere la figlia a casa (" in particolar modo: la situazione del Covid-19, gli inutili sforzi dei genitori per mandarcela senza che indossasse la mascherina [...] e l'insofferenza di C.________ per la mascherina, al punto da darle una limitazione fisica nella respirazione ") e senza tenere conto degli " interessi del fanciullo, tra cui l'integrità fisica " e " i doveri genitoriali che tale integrità impongono di tutelar[e] ". A loro dire, l'autorità cantonale avrebbe in tal modo violato l'art. 9 Cost. (poiché " dire che i genitori abbiano agito contro il bene della figlia, mancando di garantire la sua regolare frequenza scolastica, è una semplificazione tale da divenire arbitrio "), l'art. 11 Cost. (per avere " mancato nell'obbligo di attuare un calcolo di rischio e beneficio [...] per C.________ "), l'art. 13 Cost. (per avere annichilito " il contenuto [della protezione della sfera privata], a discapito di un vuoto obbligo di frequenza che non teneva conto delle circostanze del caso ") e pure l'art. 29 Cost. (per avere violato il principio inquisitorio illimitato "nella presunzione apodittica che una teoria sia vera a discapito di un'altra, senza alcuna valutazione dell'altra (danni minori dalla mascherina rispetto alla mancata frequenza scolastica) ").  
Tali generiche censure di violazione degli art. 9, 11, 13 e 29 Cost. non soddisfano le rigorose esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF. Inoltre, con queste censure, i ricorrenti partono dal presupposto che, per stabilire la conformità della ripartizione di tasse e spese di prima sede con l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, il Presidente della Camera di protezione si sia fondato sul criterio dell'esito che avrebbe avuto la procedura se non fosse divenuta priva d'oggetto. Come visto, il Presidente si è invece fondato su un altro criterio (non c'è infatti un ordine di priorità tra i criteri da considerare nell'applicazione dell'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC ed essi non devono nemmeno per forza essere esaminati in modo cumulativo; il giudice deve al contrario determinare il criterio o i criteri più adeguati alle circostanze del caso concreto; v. sentenza 5A_729/2021 del 24 febbraio 2022 consid. 4.2.2.2.1 con rinvio), ricercando ovvero quale parte avesse occasionato la procedura dinanzi all'autorità di protezione e ritenendo in concreto che l'interruzione prolungata della frequentazione scolastica della minore, senza che risultasse una richiesta formale di deroga all'obbligo formativo, giustificasse l'avvio di una valutazione della situazione della minore e che quindi tasse e spese di prima sede potevano essere addebitate ai genitori. Con tale argomento i ricorrenti non si confrontano minimamente; essi nemmeno lamentano una violazione del divieto dell'arbitrio nell'applicazione dell'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC. Le censure risultano insufficientemente motivate e vanno ritenute irricevibili. 
 
3.  
Da quanto precede discende che anche il ricorso sussidiario in materia costituzionale va dichiarato integralmente inammissibile. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili (art. 68 cpv. 1, 2 e 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso in materia civile è inammissibile. 
 
2.  
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
4.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 1° settembre 2023 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini