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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_271/2024  
 
 
Sentenza del 14 maggio 2024  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Abrecht, Presidente, 
Hurni, Hofmann, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________ AG, 
2. B.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. Alessia Minotti, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Perseguimento penale, Taubenstrasse 16, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Perquisizione; levata dei sigilli, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 1° febbraio 2024 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (BV.2023.30-31+BE.2023.18). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con decisione del 22 settembre 2020, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), Perseguimento penale, Antifrode doganale Sud, ha aperto un'inchiesta penale nei confronti d'ignoti per presunta infrazione alla legge federale sulle dogane (LD; RS 631.0), alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20) e alla legge federale sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut; RS 641.51) per aver disposto/utilizzato "nel territorio doganale svizzero nel corso di manifestazioni sportive autovetture e veicoli non imposti". L'UDSC afferma, in sostanza, che la società di diritto svizzero A.________ AG, la quale si occupa della gestione di corridori ciclisti professionisti, avrebbe utilizzato nel territorio doganale sei veicoli esteri per assistere la sua squadra durante l'edizione 2019 del Tour de Suisse. Tali veicoli sarebbero stati forniti dalla C.________ SRL, società di diritto italiano. Al momento della loro immissione nel territorio svizzero, i veicoli non sarebbero stati dichiarati e avrebbero di conseguenza usufruito a torto dell'ammissione temporanea senza documenti doganali. 
 
B.  
Il 4 settembre 2023, l'UDSC ha ordinato la perquisizione della sede della società A.________ a X.________. Informato sulla procedura di perquisizione e di apposizione dei sigilli, B.________, presidente della direzione della A.________ con firma individuale, ha postulato l'apposizione di sigilli sulla documentazione cartacea e informatica raccolta e messa al sicuro in occasione della summenzionata perquisizione. 
Con reclamo del 7 settembre 2023, A.________ e B.________ sono insorti contro l'ordine di perquisizione del 4 settembre 2023 dinanzi alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale, postulandone l'annullamento e chiedendo la restituzione del materiale posto sotto sigilli (procedura BV.2023.30-31). 
Con istanza del 21 settembre 2023, l'UDSC ha postulato la levata dei sigilli apposti alla documentazione cartacea, all'immagine forense come pure al conto e-mail dei ricorrenti, il respingimento del reclamo del 7 settembre 2023 contro l'ordine di perquisizione del 4 settembre 2023 e il rilascio dell'autorizzazione per procedere alla cernita della documentazione messa al sicuro in occasione della perquisizione (procedura BE.2023.18). 
Con decisione del 1° febbraio 2024, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha congiunto le procedure BV.2023.30-31 e BE.2023.18 (dispositivo n. 1), ha respinto la richiesta di ottenere un ulteriore termine per completare il reclamo (dispositivo n. 2), ha dichiarato quest'ultimo inammissibile (dispositivo n. 3), ha accolto la richiesta di levata dei sigilli dell'UDSC (dispositivo n. 4), autorizzandolo a procedere alla levata dei sigilli e alla cernita della documentazione cartacea e dei dati contenuti nelle apparecchiature informatiche di A.________ e B.________ (dispositivo n. 5), e ha posto a loro carico la tassa di giustizia di fr. 2'000.-- (dispositivo n. 6). 
 
C.  
Avverso questa decisione A.________ e B.________ presentano un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Essi postulano, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, in via principale che i n. 2, 3, 4, 5 e 6 del dispositivo della decisione impugnata siano dichiarati nulli. In via subordinata, postulano che la decisione impugnata sia riformata nel senso che l'ordine di perquisizione sia annullato e che il materiale informatico rispettivamente i dati elettronici sigillati siano ritornati alla A.________. In via ancor più subordinata, postulano l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti alla Corte dei reclami penali per consentire loro l'accesso agli atti e per nuova decisione. Infine, postulano che la tassa di giustizia di fr. 2'000.-- sia posta a carico dell'UDSC. 
La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale conferma integralmente la decisione impugnata e rinuncia a formulare osservazioni sul ricorso, non opponendosi al conferimento dell'effetto sospensivo allo stesso. L'UDSC postula la conferma della decisione impugnata e non si oppone al conferimento dell'effetto sospensivo al gravame. Le osservazioni pervenute sono state inoltrate agli opponenti, i quali hanno replicato. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Nel loro ricorso al Tribunale federale, i ricorrenti postulano l'accesso integrale agli atti dell'incarto n. 71-2019.22849 dell'UDSC, di cui chiedono il richiamo.  
 
1.2. La richiesta di accesso agli atti nel procedimento dinanzi al Tribunale federale è di per sé ammissibile. Tuttavia, i ricorrenti hanno consegnato il loro ricorso in data 5 marzo 2024 alla posta svizzera. Il termine ricorsuale di 30 giorni (art. 100 cpv. 1 LTF) per presentare ricorso contro la decisione impugnata, notificata ai ricorrenti in data 5 febbraio 2024, ha iniziato a decorrere il 6 febbraio 2024 (art. 44 cpv. 1 LTF) ed è terminato il 6 marzo 2024. Il ricorso dei ricorrenti è giunto al Tribunale federale il 7 marzo 2024, ossia un giorno dopo lo scadere del termine ricorsuale. La concessione dell'accesso agli atti menzionati dai ricorrenti prima dello scadere del termine ricorsuale, non prorogabile (art. 47 cpv. 1 LTF), era pertanto esclusa. Ritenuto che la concessione dell'accesso agli atti dinanzi al Tribunale federale dopo la scadenza del termine ricorsuale non permette di completare il ricorso (cfr. sentenze 7B_257/2023 del 5 marzo 2024 consid. 1.5; 7B_154/2023 del 13 luglio 2023 consid. 1.4; 7B_147/2023 del 10 luglio 2023 consid. 1.2), la relativa domanda risulta priva d'oggetto.  
 
2.  
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 97 consid. 1, 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2). 
 
2.1. In concreto, il ricorso è diretto contro una decisione con la quale la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto la richiesta dei ricorrenti di ottenere un ulteriore termine per completare il reclamo, ha dichiarato inammissibile quest'ultimo e ha accolto la domanda di levata dei sigilli dell'UDSC, autorizzandolo a procedere alla levata dei sigilli e alla cernita della documentazione cartacea e dei dati contenuti nelle apparecchiature informatiche dei ricorrenti.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito ma lo dichiara irricevibile, come in concreto per quanto concerne il reclamo contro l'ordine di perquisizione del 4 settembre 2023, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame. In caso di accoglimento del ricorso, infatti, il Tribunale federale rinvierebbe la causa all'autorità precedente per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1; sentenze 7B_857/2023 del 12 dicembre 2023 consid. 1.1; 7B_828/2023 del 9 novembre 2023 consid. 1.3).  
 
2.2.2. In concreto, i ricorrenti, patrocinati da un avvocato, non adducono né sostanziano alcuna violazione del diritto federale in relazione alla decisione di inammissibilità del reclamo pronunciata dalla Corte dei reclami penali. Sarebbe spettato ai ricorrenti confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata e spiegare perché la Corte dei reclami penali avrebbe violato il diritto, rifiutandosi di entrare nel merito del reclamo (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2). Nella misura in cui il ricorso si rivolge contro l'ordine di perquisizione del 4 settembre 2023, lo stesso si rivela pertanto insufficientemente motivato e in quanto tale inammissibile (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
2.3. La legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 (DPA; RS 313.0) si applica nei casi in cui il procedimento e il giudizio per un'infrazione sono demandati a un'autorità amministrativa della Confederazione (art. 1 DPA). La DPA trova applicazione in caso di infrazioni alla LD (art. 128 cpv. 1 LD), alla LIVA (art. 103 cpv. 1 LIVA) e alla LIAut (art. 40 cpv. 1 LIAut). In caso di infrazioni alla LD e alla LIAut, l'autorità competente per il perseguimento e per il giudizio è l'UDSC (cfr. art. 128 cpv. 2 LD, art. 40 cpv. 2 LIAut). In materia di imposta sull'importazione, la competenza per l'azione penale spetta all'UDSC (art. 103 cpv. 2 LIVA).  
Nei procedimenti penali amministrativi, le disposizioni del CPP sono applicabili in via complementare o per analogia nei casi espressamente previsti dalla DPA. Per le questioni non regolate esaustivamente dalla DPA, le disposizioni del CPP sono di principio applicabili per analogia (DTF 139 IV 246 consid. 1.2 e 3.2; sentenze 7B_110/2022 dell'11 marzo 2024 consid. 1.1; 7B_99/2022 del 28 settembre 2023 consid. 2 e rinvii). 
Nell'ambito di un procedimento penale amministrativo, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, su domanda dell'autorità amministrativa della Confederazione che dirige il procedimento, è competente per statuire sull'ammissibilità della perquisizione di carte o registrazioni (art. 50 cpv. 3 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 DPA; DTF 139 IV 246 consid. 1.3; sentenze 7B_110/2022 dell'11 marzo 2024 consid. 1.2; 1B_487/2018 del 6 febbraio 2019 consid. 2.2). Il presente ricorso è diretto contro una decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale che ha per oggetto un dissigillamento, ossia un provvedimento coattivo ai sensi dell'art. 79 LTF (DTF 139 IV 246 consid. 1.3; sentenza 7B_110/2022 dell'11 marzo 2024 consid. 1.2). 
 
2.4.  
 
2.4.1. La decisione impugnata (cfr. consid. 2.1 supra) non pone fine al procedimento penale e costituisce pertanto una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF. Il ricorso in materia penale contro una siffatta decisione è ammissibile soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non essendo generalmente applicabile in materia penale (DTF 144 IV 127 consid. 1.3; 141 IV 284 consid. 2). Secondo la prassi del Tribunale federale, deve trattarsi di un pregiudizio di natura giuridica, ossia di un nocumento che nemmeno una decisione finale o un'altra decisione favorevole al ricorrente permetterebbe di eliminare completamente. Semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo, non sono sufficienti (DTF 148 IV 155 consid. 1.1; 147 III 159 consid. 4.1; 144 IV 321 consid. 2.3, 127 consid. 1.3.1, 90 consid. 1.1.3). Nell'interesse dell'economia procedurale, la nozione di pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF dev'essere interpretata restrittivamente, per evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 148 IV 155 consid. 1.1; 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 139 IV 113 consid. 1).  
 
2.4.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se nella procedura di dissigillamento viene sufficientemente dimostrato che degli interessi giuridicamente protetti al mantenimento di un segreto si oppongono al dissigillamento, in caso di dissigillamento sussiste il rischio di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lit. a LTF, poiché la divulgazione di un segreto non può essere revocata. Se invece vengono fatti valere (unicamente) altri impedimenti al sequestro, come in particolare l'assenza di sufficienti indizi di reato o di una connessione tra il reato ipotizzato e l'oggetto del sequestro, la sussistenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lit. a LTF deve di principio essere negata (sentenze 7B_110/2022 dell'11 marzo 2024 consid. 1.3; 7B_108/2022 del 27 dicembre 2023 consid. 1.2; 7B_106/2022 del 16 novembre 2023 consid. 1.2; 7B_552/2023 del 31 ottobre 2023 consid. 1.2; 1B_465/2022 del 28 giugno 2023 consid. 1.2).  
 
2.4.3. Spetta al ricorrente addurre i fatti che dimostrerebbero l'esistenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lit. a LTF qualora, come in concreto, questo non sia manifesto (cfr. art. 42 cpv. 1 LTF; DTF 148 IV 155 consid. 1.1 in fine; 142 III 798 consid. 2.2; 141 IV 289 consid. 1.3, 284 consid. 2.3).  
 
2.5. Secondo la giurisprudenza, spetta al detentore degli oggetti e delle registrazioni che devono essere perquisiti e riguardo ai quali ha chiesto il sigillamento sostanziare in maniera sufficiente, nell'ambito della successiva procedura di dissigillamento, i suoi interessi al mantenimento dei pretesi segreti, rendendoli perlomeno verosimili, ai sensi dell'art. 248 cpv. 1 CPP. Se l'interessato non adempie il suo obbligo di collaborazione, l'autorità giudicante chiamata ad esprimersi sulla domanda di dissigillamento non è tenuta a ricercare d'ufficio eventuali ostacoli materiali al sequestro (cfr. art. 264 cpv. 1 CPP; DTF 142 IV 207 consid. 7.1.5 e 11; 141 IV 77 consid. 4.1 seg.; sentenza 1B_619/2022 del 24 febbraio 2023 consid. 3.2).  
 
2.6. Nella decisione impugnata, la Corte dei reclami penali ha ritenuto che i ricorrenti, in relazione alla documentazione cartacea e alle apparecchiature informatiche messe al sicuro in occasione della perquisizione del 4 settembre 2023, "pur menzionando in maniera del tutto vaga rapporti con studi legali in Svizzera e all'estero" non hanno "minimamente spiegato" in che misura si tratterebbe di documenti protetti dal segreto professionale o non piuttosto di documenti di natura commerciale estranei all'attività tipica dell'avvocato (DTF 143 IV 462 consid. 2.2; 135 III 410 consid. 3.3; sentenza 4A_343/2019 del 5 giugno 2020 consid. 3.2.1).  
 
2.7. In questa sede, i ricorrenti non si confrontano puntualmente con i considerandi del giudizio impugnato, spiegando con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF per quali ragioni avrebbero soddisfatto il loro obbligo processuale di rendere perlomeno verosimili i pretesi segreti dinanzi all'autorità precedente. Anche nell'atto di ricorso, disattendendo la citata prassi, i ricorrenti non rendono minimamente verosimili gli eventuali interessi al mantenimento del segreto che sarebbero toccati. Accennando in maniera del tutto generica al segreto d'ufficio e professionale, i ricorrenti non rendono verosimili segreti o interessi privati degni di protezione che osterebbero il dissigillamento. Secondo la prassi, la persona che nella procedura di dissigillamento invoca il segreto professionale dell'avvocato in riferimento a documenti contenuti in apparecchiature informatiche è tenuta a indicare la cartella nella quale tali documenti sarebbero situati e il nome dell'avvocato (cfr. sentenze 7B_126/2023 dell'8 dicembre 2023 consid. 1.4; 1B_473/2022 del 12 aprile 2023 consid. 3.3.1 e rinvii). Nel loro ricorso, i ricorrenti non sostengono di aver fornito tali informazioni nella procedura dinanzi all'autorità precedente, ciò che in ogni caso non risulta dai fatti accertati nella decisione impugnata (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF).  
Con il generico accenno al segreto professionale dell'avvocato, i ricorrenti disattendono che tale segreto secondo la giurisprudenza del Tribunale federale copre unicamente la sua attività professionale specifica, come rettamente rilevato dalla Corte dei reclami penali (cfr. consid. 2.6 supra). Non dimostrano inoltre che nella fattispecie l'interesse al mantenimento del segreto prevarrebbe su quello all'accertamento dei fatti, né si confrontano puntualmente con la motivazione della proporzionalità della misura ritenuta dalla Corte cantonale nella decisione impugnata (art. 42 cpv. 2 LTF).  
Nella misura in cui i ricorrenti censurano l'assenza di sufficienti indizi di reato nei loro confronti, rispettivamente criticano che l'agire dell'UDSC debba essere considerato un'inammissibile "fishing expedition", essi fanno valere altri impedimenti al sequestro. Come già esposto (cfr. consid. 2.4.2 supra), tali impedimenti non costituiscono di principio un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (cfr. sentenza 7B_535/2023 del 10 novembre 2023 consid. 2.2; sulla nozione di "fishing expedition" vedi DTF 149 IV 369 consid. 1.3.1 e rinvii).  
In tali circostanze, i ricorrenti non rendono verosimile la sussistenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF
 
3.  
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno perciò poste a carico dei ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si accordano ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, peraltro neppure motivata (cfr. art. 42 cpv. 1 LTF), diventa priva d'oggetto. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso è priva d'oggetto. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido. 
 
4.  
Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti, all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Perseguimento penale, e alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 
 
 
Losanna, 14 maggio 2024 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara