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Urteilskopf

108 Ib 254


47. Estratto della sentenza del 18 agosto 1982 della Corte di cassazione nella causa X. c. Consiglio di Stato del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)

Regeste

Führerausweisentzug und Verwarnung nach Art. 16 Abs. 2 SVG; Verjährung.
Die Verjährungsbestimmungen der Art. 109 und 72 Ziff. 2 Abs. 2 StGB können bei Entzug des Führerausweises und bei der Verwarnung nach Art. 16 Abs. 2 SVG nicht analog angewandt werden. Unterliegen diese Administrativmassnahmen einer Verjährungsfrist? (Frage offen gelassen).

Erwägungen ab Seite 255

BGE 108 Ib 254 S. 255
Dai considerandi in diritto:

1. Ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LCS, la licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Trattasi di una revoca a scopo di ammonimento, che, a differenza della revoca a scopo di sicurezza, è vincolata ad un fatto determinato (infrazione alle norme della circolazione, tale da compromettere la sicurezza del traffico, guida in stato d'ebrietà, ecc.; DTF 104 Ib 89 consid. 2b). Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento. L'art. 31 cpv. 2 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli, del 27 ottobre 1976 (OAC), precisa che l'ammonimento può sostituire la revoca facoltativa a scopo di ammonimento se le condizioni di quest'ultima sono adempiute, ma il caso sembra essere di poca gravità tenuto conto della colpa commessa e della reputazione come conducente di veicoli a motore.
Il ricorrente assume che, in mancanza di una espressa disciplina nella LCS, si applicano a questi provvedimenti i termini di prescrizione contemplati dal codice penale. Tale tesi è infondata.
a) Il Tribunale federale ha reiteratamente accertato che la revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento costituisce sia sotto il profilo formale che sotto quello materiale un provvedimento amministrativo. In DTF 96 I 772 esso ha rilevato che, pur essendo la revoca della licenza di condurre, ordinata in seguito ad un'infrazione in materia di circolazione, risentita in generale quale una pena dalla persona che ne è colpita, ciò non toglie che detta misura sia stata disciplinata dalla legge quale provvedimento amministrativo a carattere preventivo ed educativo. Se avesse voluto prevederla come pena, il legislatore l'avrebbe trattata non nel Titolo secondo, bensì nel Titolo quinto, né avrebbe espressamente stabilito la competenza delle autorità amministrative (art. 22 LCS). Anche altre misure amministrative possono essere risentite quali pene,
BGE 108 Ib 254 S. 256
senza che tale circostanza modifichi la loro natura giuridica. Ciò è spesso il caso nella revoca di altre autorizzazioni di polizia per inosservanza delle condizioni a cui esse sono state subordinate. Nella stessa sentenza del Tribunale federale è stato ribadito che la revoca della licenza di condurre non costituisce una pena per infrazioni commesse, bensì una misura destinata a prevenire nuove infrazioni (DTF 96 I 771). Essa rappresenta pertanto un provvedimento amministrativo di carattere preventivo ed educativo indipendente da una sanzione penale e ordinato a salvaguardia della sicurezza del traffico (DTF 105 Ib 19 consid. 1a; DTF 102 Ib 60 consid. 3 e richiami). Ciò vale sia per la revoca a scopo di sicurezza che per quella a scopo di ammonimento (DTF 108 Ib n. 12 consid. 2; DTF 96 I 772). Per tale ragione i principi del diritto penale non possono essere applicati senza riserve alle misure amministrative stabilite dalla LCS (cfr. DTF 107 Ib 32).
Queste considerazioni, svolte dalla giurisprudenza in caso di revoca della licenza di condurre, possono essere riferite a maggior ragione all'ammonimento ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LCS e dell'art. 31 cpv. 2 OAC, ossia a un provvedimento d'intensità meno incisiva e in cui l'aspetto della prevenzione speciale prevale anche fattualmente su quello afflittivo.
b) In DTF 102 Ib 296 il Tribunale federale ha dichiarato illegittima la prassi seguita dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, secondo cui non è più data esecuzione ad una revoca facoltativa della licenza di condurre a scopo di ammonimento quando sia trascorso più di un anno dall'infrazione che ha dato luogo al provvedimento e la condotta dell'agente abbia nel frattempo dimostrato che egli non necessita più di tale misura. L'annullamento di questa prassi è stato giustificato soprattutto con l'esigenza dell'uguaglianza di trattamento. Il Tribunale federale ha osservato al riguardo che non possono essere penalizzati conducenti che accettano la revoca della licenza di condurre senza impugnarla. Conducenti colpevoli d'infrazioni, che esauriscano sino all'ultima istanza tutti i rimedi giuridici a loro disposizione, potrebbero spesso procrastinare l'esecuzione del provvedimento fino a che sia decorso il termine considerato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia ai fini di una rinuncia all'esecuzione in caso di buona condotta del conducente durante lo stesso termine. Questo risultato può essere conseguito specialmente laddove le autorità amministrative sogliono
BGE 108 Ib 254 S. 257
pronunciare la revoca solo dopo aver conosciuto l'esito di un procedimento penale di notevole durata, relativo alla stessa infrazione. In altre parole, la rinuncia ad eseguire la revoca una volta trascorso un anno ha come conseguenza di privilegiare il conducente colpevole che si avvale delle possibilità ricorsuali, rispetto a quello che riconosce subito il proprio torto. Una siffatta disparità di trattamento, non prevista dalla normativa legale, viola il principio dell'uguaglianza dinnanzi alla legge (DTF 102 Ib 299 consid. 3e). Le stesse ragioni che impediscono di rinunciare all'esecuzione di una revoca della licenza di condurre per il solo fatto che dall'infrazione che l'ha occasionata è trascorso il termine d'un anno durante il quale il conducente ha mantenuto una buona condotta, valgono anche per quanto concerne l'esecuzione del provvedimento meno grave dell'ammonimento.
c) Le considerazioni di cui sopra sono determinanti anche circa la questione di un'applicazione analogica delle norme del codice penale in materia di prescrizione. Ai sensi dell'art. 109 CP, l'azione penale concernente una contravvenzione si prescrive in un anno; la maggior parte delle infrazioni che danno luogo ad una revoca della licenza di condurre sono contravvenzioni. Giusta l'art. 72 n. 2 cpv. 2 CP, il termine della prescrizione assoluta dell'azione penale è, per le contravvenzioni, di due anni. Frequenti sono i casi in cui è opportuno che l'autorità amministrativa attenda l'esito del procedimento penale. Per il conducente intenzionato ad esaurire tutti i mezzi di ricorso non è difficile far maturare la prescrizione assoluta dell'azione penale. Dalla frequente necessità per l'autorità amministrativa di attendere la conclusione del procedimento penale discende che il termine biennale della prescrizione assoluta dell'azione penale non può essere applicato per analogia alla revoca della licenza di condurre o all'ammonimento suscettibile di preludere, in caso di nuova infrazione, alla revoca.
Nel caso concreto non è necessario esaminare se altre ragioni esigano che la revoca della licenza o l'ammonimento siano soggetti ad un termine di prescrizione più lungo. Nella fattispecie è invero trascorso dall'infrazione un termine di poco più di due anni, che non può essere ritenuto eccessivo.

Dispositiv

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Erwägungen 1

Dispositiv

Referenzen

BGE: 96 I 772, 104 IB 89, 96 I 771, 105 IB 19 mehr...

Artikel: Art. 16 Abs. 2 SVG, art. 31 cpv. 2 OAC, art. 109 CP, art. 72 n. 2 cpv. 2 CP