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Regesto

Art. 22ter Cost.; base legale del piano del cantone di Basilea-Città che fissa la quota minima della superficie costruita da riservare ad uso abitazione.
1. La delegazione al Consiglio di Stato della competenza di emanare direttive circa la quota minima da riservare all'abitazione nelle nuove costruzioni è conforme al principio costituzionale secondo cui la norma di delega deve determinare il contenuto essenziale della disciplina prevista (consid. 3).
2. Un piano che fissa la quota minima da riservare all'abitazione non deve necessariamente assumere la forma di un piano di utilizzazione ai sensi dell'art. 21 LPT. È sufficiente che il Consiglio di Stato adotti un piano in cui siano determinati valori indicativi e che demandi all'autorità edilizia competente di fissare in ogni caso concreto, facendo uso del suo potere d'apprezzamento, la quota minima da riservare all'abitazione (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 22ter Cost., art. 21 LPT