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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_31/2021  
 
 
Sentenza del 1° febbraio 2021  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Municipio di X.________. 
 
Oggetto 
Ricorso per denegata giustizia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 dicembre 2020 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo 
del Cantone Ticino (52.2020.549). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 2 dicembre 2020 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il gravame presentato da A.________ e dalla moglie B.________ con cui gli interessati contestavano sotto più aspetti l'operato del Municipio di X.________ con riferimento all'emanazione nei loro confronti di diverse tasse, lamentandosi in particolare di denegata giustizia. 
Dichiarata infondata la domanda di ricusa/astensione rivolta a diversi magistrati e priva d'oggetto quella di comunicare in anticipo la composizione della Corte, il Giudice delegato, dopo aver osservato che il gravame avrebbe dovuto essere in realtà inoltrato dinanzi al Governo ticinese (art. 208 LOC; RL/TI 181.100) ha osservato che si poteva in casu prescindere dal trasmettere gli atti. Da un lato, perché il curatore di A.________ non aveva ratificato il gravame, che nei confronti di questi sfuggiva quindi ad un esame di merito. Dall'altro, perché la moglie B.________ non era legittimata a contestare i tributi dei quali l'unico debitore era il consorte, e ancora meno a lamentare denegata giustizia in proposito, rispettivamente perché il gravame riguardo alla tassa rifiuti per il secondo semestre 2019 (unica decisione che la concerneva) non adempiva le esigenze di forma prescritte dalla legge (art. 70 cpv. 1 LPAmm; RL/TI 165.100), ragione per cui anche per quel che la concerneva l'impugnativa andava dichiarata inammissibile. 
 
B.   
L'11 gennaio 2021 A.________ si è rivolto al Tribunale federale, chiedendo che siano annullate la sentenza cantonale e diverse fatture emesse dal Comune di X.________, che sia intimato ad alcune autorità cantonali di emanare sanzioni legali e/o multe disciplinari nei confronti di magistrati, funzionari, medici nonché nei riguardi dei suoi curatori (di cui chiede anche la destituzione), che venga istituito un tribunale d'appello straordinario e, infine, che egli venga indennizzato. L'insorgente ha inoltre invitato i Giudici federali Seiler e Aubry Girardin e la Cancelliera Ieronimo Perroud ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti. 
 
C.   
Informato dell'avviamento del procedimento, l'avv. C.________, curatore di A.________, ha dichiarato con lettera del 14 gennaio 2021 di non ratificare l'impugnativa, di cui chiedeva lo stralcio, e di non prelevare spese e/o tasse. 
 
D.   
Con scritto del 19 gennaio 2021, trasmesso prima della scadenza del termine di ricorso (art. 100 cpv. 1 LTF combinato con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF) e quindi ricevibile quale complemento al gravame, A.________ e la moglie B.________ hanno contestato assieme l'agire del curatore, mentre B.________ ha altresì impugnato la sentenza cantonale del 2 dicembre 2020 in quanto le negava la legittimazione ad agire rispettivamente pronunciava l'irricevibilità del suo gravame cantonale per mancato adempimento dei requisiti formali legali. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2).  
 
1.2. La domanda di astensione del Giudice federale Seiler e della sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 e rinvii), mentre è invece priva d'oggetto in quanto concerne la Giudice federale Aubry Girardin, la quale non è chiamata ad intervenire nel presente procedimento. In queste condizioni si può prescindere dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF. Come noto peraltro ad entrambi i ricorrenti, dalla partecipazione a sentenze terminate con un esito a loro sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4).  
 
1.3. Per costante prassi, nota ai ricorrenti (per ultimo sentenza 1C_605/2020 del 15 gennaio 2021), il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3).  
 
2.   
Come già ricordato nella sentenza cantonale ora querelata, con risoluzioni del 30 settembre 2019 e del 9 dicembre 2019 l'Autorità Regionale di Protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha istituito una curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 CC a favore del ricorrente, limitandolo nell'esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale, ritenuto che soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tale ambito. Con decisione del 15 luglio 2020 (9.2019.213) il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha, in sostanza, confermato quale curatore del ricorrente l'avv. C.________ e, con sentenza 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021 la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da A.________ contro detta decisione. 
Va poi aggiunto che, come già rilevato da questa Corte in precedenti vertenze concernenti il qui ricorrente (sentenze 2C_819/2020, 2C_820/2020 e 2C_821/2020 tutte del 2 novembre 2020), l'Autorità Regionale di Protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha, con scritto del 17 agosto 2020, autorizzato il curatore a ratificare o non ratificare qualsiasi atto di portata giuridica. 
 
3.   
Come illustrato in precedenza, con lettera del 14 gennaio 2021 il curatore avv. C.________ ha dichiarato che, per quanto esperito da A.________, egli non ratificava il ricorso, chiedendo di stralciare la causa dai ruoli e di prescindere dal prelievo di spese giudiziarie. 
Come già accennato, solo il curatore può validamente rappresentare il ricorrente e obbligarlo negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale, motivo per cui, in detti ambiti, questi non ha la capacità processuale. In queste condizioni, in mancanza della ratifica da parte del curatore, nei confronti di A.________ l'impugnativa non merita maggior disamina. 
 
4.   
L'impugnativa verrà quindi trattata qui di seguito in quanto presentata da B.________. 
 
4.1. La ricorrente critica l'operato del Giudice delegato cantonale e della sua vicecancelliera. Senonché critiche appellatorie di ricusazione di giudici e cancellieri della Corte cantonale sono inammissibili (sentenza 2C_362/2020 dell'8 giugno 2020 consid. 1.4 e rinvio).  
 
 
4.2. In quanto poi critica, sia nell'impugnativa sia nel complemento, l'agire del curatore del consorte e chiede la sua destituzione rispettivamente che gli sia inflitta una sanzione e/o una multa disciplinare, oltre al fatto che la ricorrente non è legittimata a confrontarsi con tale problematica (la quale peraltro non è nemmeno sottoposta all'autorità competente), va rilevato che la censura esula dall'oggetto del litigio e sfugge ad un esame di merito.  
 
4.3. Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1) perché questa viola il diritto. Per quanto riguarda le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe, la parte ricorrente dovendo indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).  
 
4.4. Oggetto di disamina in questa sede è unicamente la decisione d'inammissibilità pronunciata dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo cantonale, altrimenti detto l'eventuale applicazione arbitraria del diritto procedurale cantonale. Come noto alla ricorrente (sentenza 2C_362/2020 dell'8 giugno 2020 consid. 2), quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito (in casu per carenza di capacità processuale rispettivamente per mancato ossequio dei criteri di forma legali), oggetto di disamina può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame dato che, in caso di accoglimento del ricorso, la causa le verrebbe rinviata per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1).  
Ora, l'allegato ricorsuale non soddisfa le predette esigenze di motivazione. Nulla contiene infatti riguardo all'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 140 I 201 consid. 6.1 e richiami) della normativa cantonale determinante. Sollevare critiche vaghe nei confronti dell'autorità precedente, di altri magistrati o di altre autorità non è all'evidenza sufficiente. 
 
4.5. Ne discende che in mancanza di un'argomentazione topica mediante la quale la ricorrente si confronta con l'argomentazione del giudizio querelato, il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può essere esaminato nel merito e va quindi deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.  
 
5.  
 
5.1. Considerata la richiesta del curatore, si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Ciò rende priva di oggetto la generica domanda di assistenza giudiziaria formulata nel gravame e nel complemento allo stesso. Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
5.2. Il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta nuovi scritti concernenti la vertenza in discussione (art. 42 cpv. 7 LTF).  
 
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
La domanda di ricusazione, nella misura in cui non è priva d'oggetto, è inammissibile. 
 
2.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
3.   
La domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto. 
 
4.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
5.   
Comunicazione ai ricorrenti, al curatore avv. C.________, al Municipio di X.________ e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 1° febbraio 2021 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud