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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_240/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 1° aprile 2016  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale von Werdt, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Camera di protezione del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino, via Bossi 2a, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
tasse e spese (relazioni personali), 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 marzo 2016 
dal Presidente della Camera di protezione del 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che, nel quadro della controversia sulla regolamentazione delle relazioni personali tra A.________ e la figlia B.________, la Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ed il suo Presidente hanno pronunciato tre decisioni in data 26 febbraio 2016, addebitando tasse e spese all'interessato; 
che con sentenza 8 marzo 2016 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha rinviato a A.________ " senz'altra formalità " un suo scritto rivolto contro il predetto addebito di tasse e spese, ritenendo tale scritt o manifestamente inammissibile - in quanto indirizzato alla medesima autorità che aveva emanato le tre contestate decisioni - e " dettato da condotta processuale querulomane e abusiva " (v. art. 450f CC e 132 cpv. 3 CPC); 
che con " reclamo " 30 marzo 2016 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dell'8 marzo 2016 dinanzi al Tribunale federale, postulando anche la concessione dell'assistenza giudiziaria e l'adozione di misure cautelari; 
che, nella misura in cui esula dall'oggetto della sentenza cantonale, il confuso rimedio all'esame si appalesa di primo acchito inammissibile; 
che per il resto il ricorso non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF: il ricorrente omette infatti di confrontarsi con l'argomentazione posta a fondamento dell'impugnato giudizio; 
che il rimedio risulta inammissibile anche per la condotta processuale abusiva dell'insorgente (art. 42 cpv. 7 LTF); 
che in queste circostanze il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-c LTF; 
che la domanda di assistenza giudiziaria formulata dal ricorrente va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del suo gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF) e le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che con l'evasione del ricorso la richiesta di adozione di misure cautelari diviene priva di oggetto; 
 
che si avverte infine il ricorrente che scritti analoghi a quello in esame e concernenti questa procedura (e segnatamente domande di revisione abusive) saranno archiviati senza risposta; 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione al ricorrente e alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 1° aprile 2016 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini