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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_271/2021  
 
 
Sentenza del 1° aprile 2022  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Jametti, Giudice presidente, 
Müller, Merz, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
ricorrente, 
 
contro 
 
A.A.________, 
patrocinata dall'avv. Marco Bertoli, 
opponente, 
 
B.A.________, 
patrocinato dall'avv. Maurizio Pagliuca, 
 
Oggetto 
Procedimento penale; decreto di sospensione, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 3 maggio 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto 
n. 60.2020.339). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 16 novembre 2020 A.A.________ ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una querela penale nei confronti del marito B.A.________, dal quale vive separata, per il reato di amministrazione infedele. La querela è in relazione con la gestione da parte del marito di un immobile di proprietà di entrambi i coniugi. 
 
B.  
Dopo avere acquisito gli atti di una causa civile in materia di protezione dell'unione coniugale pendente tra i coniugi dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, con decisione del 20 novembre 2020 il Procuratore pubblico (PP) ha decretato la sospensione del procedimento penale in attesa della conclusione di quello civile. 
 
C.  
Con sentenza del 3 maggio 2021 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha accolto un reclamo di A.A.________ contro il decreto di sospensione. La Corte cantonale l'ha annullato e ha rinviato gli atti al PP per procedere nei suoi incombenti nel senso dei considerandi. 
 
D.  
Avverso questa sentenza, il PP Daniele Galliano presenta un ricorso in materia penale del 25 maggio 2021 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di respingere il reclamo contro il decreto di sospensione. In via subordinata, postula il rinvio degli atti alla Corte cantonale perché esamini nel merito la fondatezza della sospensione. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto federale. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 IV 453 consid. 1; 147 I 268 consid. 1).  
 
1.2. Il ricorso in materia penale, tempestivo e diretto contro una decisione resa dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 78 cpv. 1 e 80 cpv. 1 LTF) è, sotto questo profilo, di massima ammissibile. La legittimazione del PP ticinese può essere ammessa (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 3 LTF; DTF 142 IV 196 consid. 1.5.2; sentenza 6B_13/2021 del 9 febbraio 2021 consid. 1.2 e rinvii).  
 
1.3.  
 
1.3.1. La sentenza impugnata costituisce una decisione di rinvio, che non conclude il procedimento penale ed è quindi, come rettamente rilevato dal ricorrente, incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 144 III 253 consid. 1.3; 140 V 282 consid. 2 in fine). Essa può quindi essere oggetto di un ricorso diretto al Tribunale federale solo se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a), o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). Spetta al ricorrente dimostrare l'adempimento di queste condizioni, a meno che non siano manifeste (DTF 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). Il pregiudizio irreparabile secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF deve essere di carattere giuridico, suscettibile di provocare un danno che una successiva decisione finale non permetterebbe di eliminare completamente (DTF 144 IV 321 consid. 2.3 e rinvii). Un semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi legati alla causa non sono al riguardo sufficienti (DTF 144 IV 321 consid. 2.3 e rinvii). Una decisione di rinvio dell'ultima istanza cantonale non causa di regola un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Un'eccezione a questa regola è data qualora la decisione di rinvio contenga disposizioni vincolanti, che non lasciano alcuno spazio decisionale all'autorità inferiore (DTF 145 III 42 consid. 2.1; 145 V 266 consid. 1.3; 144 IV 321 consid. 2.3). Secondo la giurisprudenza, quando un'autorità cantonale annulla un decreto del pubblico ministero e gli rinvia la causa per nuova decisione, quest'ultimo subisce generalmente un pregiudizio irreparabile, nella misura in cui si vede obbligato a emanare una decisione ch'egli considera contraria al diritto senza poterla rimettere in discussione in seguito (DTF 144 IV 377 consid. 1, 321 consid. 2.3).  
 
1.3.2. Le condizioni di ammissibilità dell'art. 93 cpv. 1 LTF mirano a sgravare il Tribunale federale, che di massima deve potersi esprimere sull'oggetto del litigio con un'unica decisione, evitando di pronunciarsi parzialmente, senza un esaustivo accertamento della fattispecie, nell'ambito di una prima fase della procedura (DTF 144 III 253 consid. 1.3; 143 III 290 consid. 1.3; 138 III 94 consid. 2.1-2.2; 135 I 261 consid. 1.2). La possibilità di impugnare a titolo indipendente decisioni pregiudiziali e incidentali costituisce l'eccezione a questa regola e deve essere applicata restrittivamente, ritenuto che, secondo l'art. 93 cpv. 3 LTF, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (DTF 144 III 253 consid. 1.3 e rinvii).  
 
1.4.  
 
1.4.1. Il ricorrente ritiene adempiuta la condizione dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, asserendo che il rinvio della causa gli provocherebbe un danno irreparabile. Sostiene che la decisione della Corte cantonale violerebbe gli art. 314 e 318 CPP e che esisterebbe un interesse rilevante a fare esaminare la conformità con il diritto federale della prassi cantonale.  
 
1.4.2. Con la sentenza impugnata, la Corte cantonale ha annullato il decreto di sospensione del PP e gli ha rinviato gli atti, affinché comunicasse previamente alle parti la sua intenzione di sospendere il procedimento penale giusta l'art. 314 CPP, concedendo loro il diritto di essere sentite. La CRP ha rilevato che il magistrato inquirente dovrà in seguito nuovamente pronunciarsi sull'opportunità della sospensione.  
Nell'ordine impartito al PP di aprire l'istruzione e di eseguire gli ulteriori chiarimenti necessari, rispettivamente nel connesso prolungamento della procedura e nell'aumento dei suoi costi non è ravvisabile un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (cfr. sentenza 1B_314/2011 del 20 settembre 2011 consid. 2.3). Come visto, un simile pregiudizio deve essere di carattere giuridico, suscettibile di provocare un danno che una successiva decisione finale non permetterebbe di eliminare completamente. Un semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi legati alla causa non sono al riguardo sufficienti (DTF 144 IV 321 consid. 2.3 e rinvii). Con la sentenza impugnata, la CRP ha semplicemente imposto al PP di sentire le parti prima di eventualmente sospendere il procedimento penale. La Corte cantonale non ha obbligato il magistrato inquirente ad emanare una decisione da lui ritenuta contraria al diritto, che non potrebbe più rimettere in discussione in seguito. In concreto, il PP dispone ancora di un margine di apprezzamento e decisionale, e potrà se del caso ancora decretare la sospensione del procedimento penale dopo avere sentito le parti, qualora ne siano date le condizioni. Sia questo aspetto sia l'esito del procedimento penale sono tuttora aperti. Un eventuale aumento del carico di lavoro del pubblico ministero legato all'esecuzione degli ulteriori atti procedurali non comporta come visto un pregiudizio irreparabile (DTF 143 IV 175 consid. 2.4). La questione di sapere se nella fattispecie siano realizzate i presupposti per una sospensione dell'istruzione giusta l'art. 314 CPP potrà, se del caso, essere oggetto di valutazione nel seguito del procedimento penale. 
Nelle esposte circostanze, il giudizio impugnato non comporta per il ricorrente un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF
 
1.5. Il ricorrente non prospetta infine l'ipotesi dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF. A ragione. Premesso che la condizione prevista da questa disposizione deve essere interpretata restrittivamente in materia penale (DTF 133 IV 288 consid. 3.2), il semplice fatto di sentire le parti prima di statuire nuovamente su un'eventuale sospensione del procedimento penale non causa di per sé un dispendio eccessivo per il magistrato inquirente. Né sono in concreto seriamente ravvisabili motivi per cui una possibile continuazione dell'istruzione comporterà una procedura probatoria defatigante o dispendiosa.  
 
2.  
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Non si assegnano ripetibili all'opponente, non invitata a presentare una risposta al gravame (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 1° aprile 2022 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Gadoni