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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_872/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 1° maggio 2017  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali von Werdt, Presidente, 
Marazzi, Bovey, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Sandro F. Stadler, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Cesare Lepori, 
opponente. 
 
Oggetto 
divisione ereditaria, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 ottobre 2016 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. B.________ è il secondo marito di C.________. I coniugi vivevano in regime di comunione dei beni in virtù di un contratto matrimoniale stipulato il 26 aprile 1988. Con testamento olografo 16 settembre 2008, C.________ ha nominato erede universale il marito B.________; in quel contesto ha menzionato l'abitazione di X.________, comprensiva di tutti i beni mobili e immobili.  
 
A.b. Dal primo matrimonio, C.________ aveva avuto due figli ancora in vita al momento del suo decesso: A.________ e D.________. Con contratto successorio 18 settembre 2008, D.________ ha rinunciato a tutti i suoi diritti ereditari nella successione di C.________ dietro indennizzo di fr. 15'000.--.  
 
A.c. Avvenuta la pubblicazione del contratto matrimoniale, del contratto successorio con il figlio D.________ e del testamento olografo di C.________, il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha emanato in data 24 novembre 2010 un certificato ereditario indicando quali unici eredi B.________ e A.________.  
 
A.d. Preso atto del rifiuto di A.________ di acconsentire al trapasso della proprietà per piani n. 2342 della particella n. 2629 RFD di X.________, B.________ ha adito il medesimo Pretore chiedendo la divisione dell'eredità fu C.________, la nomina di un notaio divisore e l'attribuzione in proprietà esclusiva del citato bene immobile.  
 
A.e. Nel corso dell'udienza per le prime arringhe del 10 marzo 2014, il Pretore ha limitato preliminarmente il giudizio alla questione se A.________ potesse ancora fare valere una lesione della sua porzione legittima. Con decisione 23 maggio 2014, egli ha accertato che l'eccezione di A.________ non era perenta; ha posto altresì le spese di giudizio a carico di B.________ e ha condannato il medesimo a rifondere fr. 2'400.-- ad A.________ a titolo di ripetibili.  
 
B.   
Adita da B.________ con appello 25 giugno 2014, la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 12 ottobre 2016, accolto il gravame, constatato la perenzione dell'eccezione sollevata da A.________ e rinviato la causa al Pretore perché ne continuasse la trattazione. Ha posto tassa e spese di seconda istanza a carico di A.________, che ha pure condannata a versare a B.________ l'importo di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili. 
 
C.   
Con ricorso in materia civile 16 novembre 2016, A.________ (qui di seguito: ricorrente) impugna avanti al Tribunale federale la sentenza cantonale, che chiede venga annullata, con contestuale conferma della sentenza pretorile. Chiede altresì di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia civile, presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è diretto contro una sentenza emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una vertenza civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura pecuniaria con un valore litigioso superiore alla soglia di fr. 30'000.-- fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.  
 
1.2. La ricevibilità di un ricorso al Tribunale federale presuppone tuttavia che questo sia diretto contro una decisione finale, ossia una decisione che pone fine al procedimento (art. 90 LTF). Il ricorso è pure ammissibile contro una decisione parziale, ossia che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 lett. a e b LTF), così come contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). Le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente possono essere impugnate se possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF). Spetta alla parte ricorrente dimostrare che tali condizioni siano adempiute, fatti salvi i casi in cui queste risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (DTF 138 III 46 consid. 1.2 con rinvii; sentenza 5A_73/2016 del 30 gennaio 2017 consid. 1.2 e 1.2.2).  
 
2.  
 
2.1. Dalla sentenza impugnata emerge che la questione litigiosa - quella di sapere se la ricorrente potesse eccepire validamente il proprio diritto alla riduzione giusta l'art. 533 cpv. 3 CC - si pone nel quadro più ampio di un'azione di divisione ereditaria proposta da B.________ (qui di seguito: opponente). La circoscrizione del tema è stata decisa in prima sede dal Pretore, così sollecitato dalle parti, in applicazione dell'art. 125 lett. a CPC, che parla espressamente di limitazione del procedimento. Dal canto suo, il Tribunale di appello qualifica espressamente il giudizio di prima sede quale incidentale. Tant'è che, pur accogliendo il gravame proposto dal qui opponente, esso ha rinviato l'incarto al Pretore " perché continui la trattazione della causa ".  
 
2.2. La decisione impugnata non è pertanto né finale ai sensi dell'art. 90 LTF né parziale ai sensi dell'art. 91 LTF. È invero possibile che la proprietà immobiliare in oggetto costituisca, se non l'unico, comunque il bene di maggior valore della massa successoria di fu C.________; la portata pratica della decisione definitiva (a livello cantonale) presa dal Tribunale di appello sulla questione dell'eccezione di riduzione proposta dalla ricorrente, è dunque senz'altro ragguardevole. Nondimeno, detta decisione non è che un tassello di una più ampia sentenza, volta a regolare la divisione ereditaria nella sua interezza, che a giudizio della ricorrente medesima concerne anche altri beni, segnatamente bancari. In proposito, l'azione non è ancora nemmeno stata istruita in prima sede (v. sentenza 5A_277/2016 del 19 luglio 2016 consid. 1.3).  
La sentenza impugnata va pertanto qualificata di natura pregiudiziale o incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF
 
2.3. La ricorrente, che non ha riconosciuto la natura pregiudiziale rispettivamente incidentale del giudizio impugnato, non si è del tutto espressa sui motivi che giustificherebbero, eccezionalmente, un'impugnabilità immediata della sentenza cantonale. Un'impugnabilità fondata sull'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF appare di primo acchito improponibile: in nessun caso il giudizio del Tribunale federale potrebbe comportare immediatamente una decisione finale. Naturalmente, il silenzio della ricorrente è maggiormente rilevante nella misura in cui omette di esprimersi sulla problematica di un eventuale danno irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Né un tale danno emerge in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa. Non si vede infatti quale pregiudizio giuridico, non ulteriormente riparabile (DTF 138 III 190 consid. 6), possa essere causato dalla querelata sentenza, la quale potrà essere impugnata mediante ricorso contro la decisione - quella, allora, finale - sull'azione di divisione ereditaria nella misura in cui ne avrà influenzato il contenuto (art. 93 cpv. 3 LTF; v. sentenza 5A_277/2016 del 19 luglio 2016 consid. 1.4). Sia del resto precisato che le decisioni che rinviano l'incarto all'autorità precedente non sono di regola suscettibili di causare un pregiudizio irreparabile, nemmeno qualora l'istanza immediatamente inferiore al Tribunale federale abbia statuito con conseguenza di tassa e spese (v. DTF 142 II 363 consid. 1.1; 139 V 604 consid. 3.2; 137 V 57 consid. 1.1; 135 III 329 consid. 1.2).  
 
3.   
Il ricorso si rivela pertanto inammissibile. Ritenuto che esso era sin dall'inizio manifestamente privo di possibilità di esito favorevole, alla ricorrente non può essere concesso il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (art. 64 cpv. 1 LTF). Tassa e spese giudiziarie, calcolate tenendo in considerazione le sue ristrettezze economiche, vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili all'opponente, che non è stato invitato ad esprimersi e non è dunque incorso in spese della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 1° maggio 2017 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini