Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_194/2023  
 
 
Sentenza del 1° maggio 2023  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'Associazione B.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, 
via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 7 febbraio 2023 (32.2022.80). 
 
 
Visto:  
la decisione del 4 novembre 2022 con cui l'Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI) ha limitato ad A.________, nato nel 1964, di formazione pittore (con AFC) e da ultimo attivo come operatore ausiliario, il diritto alla rendita d'invalidità al 30 aprile 2022, in considerazione di un grado d'invalidità del 18 % dal 28 gennaio 2022, 
la sentenza del 7 febbraio 2023 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il gravame di A.________, con cui chiedeva sostanzialmente la "sostituzione" del grado "di inabilità lavorativa" del 18 % con uno minimo del 50 %, 
il ricorso del 6 marzo 2023 (timbro postale) inoltrato da A.________ al Tribunale federale contro tale sentenza, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 148 V 265 consid. 1.1 con riferimenti), 
per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 144 V 173 consid. 3.2.2 con riferimenti) e dimostrare con precisione dove e perché egli ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 147 V 35 consid. 4.2), 
che il Tribunale cantonale ha confermato il contenuto della decisione dell'UAI dopo ponderazione di tutta la documentazione valetudinaria a disposizione - in relazione allo stato di salute e all'abilità lavorativa del ricorrente - conferendo in particolare piena valenza probatoria (sul tema cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1 con riferimenti) alle conclusioni del medico del Servizio Medico Regionale dell'UAI (SMR), come pure per quanto attiene alla valutazione economica a quelle della consulente in integrazione e sulla scorta dei dati economici ivi esposti, 
che in particolare il Tribunale cantonale ha accertato un'incapacità lavorativa del 50 % nell'attività abituale di operatore ausiliario e un'abilità lavorativa completa in un'attività adeguata ai limiti funzionali a far tempo dal 28 gennaio 2022, con conseguente soppressione della rendita d'invalidità con effetto al 30 aprile 2022, 
che il ricorrente postula per il riconoscimento di un "grado d'inabilità lavorativa del 50 %" sulla base della documentazione medica già prodotta in precedenza come pure di quella allegata al gravame, idonea a suo dire a sostanziare un'incapacità lavorativa al 50 % sia nella professione abituale che in altre adeguate, 
che in sostanza l'insorgente contesta l'accertamento dei fatti operato dal Tribunale cantonale, limitandosi però a esporre la propria opinione, rispettivamente il punto di vista dei medici curanti (sull'opinione prudente delle indicazioni dei medici curanti a causa dei particolari legami che hanno con il paziente, cfr. sentenza 9C_662/2021 del 2 agosto 2022 consid. 5.2.1 con riferimenti) già vagliato dal Tribunale cantonale, formulando dunque critiche di natura meramente appellatoria (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti), pertanto in termini inammissibili in questa sede, senza dimostrare perché sarebbe stato arbitrario da parte del Tribunale cantonale dare la preferenza alle conclusioni del medico SMR, sia sullo stato valetudinario che sulle conseguenti ripercussioni sulla capacità lavorativa, 
che nemmeno la nuova documentazione medica allegata al gravame sorregge il ricorrente in quanto d'acchito inammissibile, poiché costituisce un novum in senso proprio, ovvero nuovi mezzi di prova successivi al giudizio impugnato (sulla nozione e sulla distinzione tra nova e pseudonova, art. 99 cpv. 1 LTF, cfr. fra tante DTF 143 V 19 consid. 1.2 con riferimenti), 
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni della sentenza impugnata, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte, 
che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 1° maggio 2023 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi