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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_312/2021  
 
 
Sentenza del 1° giugno 2022  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Jametti, Pont Veuthey, Giudice supplente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
Comune di Serravalle, 6713 Malvaglia, 
rappresentato dal Municipio, 6713 Malvaglia, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. A.________e B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
opponenti, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona, 
rappresentato dal Dipartimento del territorio del 
Cantone Ticino, Sezione dello sviluppo territoriale, casella postale 2170, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
piano regolatore, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 19 aprile 2021 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (incarto n. 90.2020.1). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________ e B.________ sono in particolare proprietari del fondo part. n. 761 di Serravalle, situato a Malvaglia, in località Palazzo. Sul fondo sorge una casa d'abitazione prospiciente l'edificio storico "Palazzo dei Landfogti" (fondo part. n. 773), il quale è inserito nei beni culturali d'interesse cantonale (BC4) con un contestuale perimetro di rispetto. 
 
B.  
Nel corso della seduta dell'11 dicembre 2017, il Consiglio comunale del Comune di Serravalle ha adottato una variante del piano regolatore concernente il comparto speciale del Palazzo dei Landfogti, volta a valorizzare l'area mediante una densificazione delle costruzioni e il mantenimento degli ampi spazi verdi esistenti. La variante, il cui perimetro corrisponde a quello di rispetto cantonale, inserisce il fondo part. n. 761 nella zona residenziale R3 e lo sottopone, con altri fondi, al vincolo di "Spazio libero da edificazioni attorno al Palazzo", disciplinato dall'art. 28bis n. 5 cpv. 1 lett. iii delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR). 
 
C.  
A.________ e B.________ hanno impugnato la variante pianificatoria con un ricorso al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, che l'ha approvata con risoluzione dell'11 dicembre 2019, respingendo nel contempo il gravame dei proprietari. 
 
D.  
Con sentenza del 19 aprile 2021, il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto un ricorso presentato da A.________ e B.________ contro la risoluzione governativa, annullandola nella misura in cui approvava l'art. 28bis n. 5 cpv. 1 lett. iii NAPR. La Corte cantonale ha contestualmente disposto il rinvio degli atti al Comune di Serravalle per l'allestimento di una variante che definisca la portata del vincolo di "Spazio libero da edificazioni attorno al Palazzo" per i fondi part. n. 5744, 862, 844 (parzialmente), 760 e 761. 
 
E.  
Il Comune di Serravalle impugna questa sentenza con un ricorso in materia di diritto pubblico del 22 maggio 2021 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di confermare la decisione governativa di approvazione della variante del piano regolatore. In via subordinata, chiede che gli atti siano rinviati al Consiglio di Stato affinché modifichi d'ufficio l'art. 28bis n. 5 cpv. 1 lett. iii NAPR. Il ricorrente fa valere una violazione dell'autonomia comunale. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 IV 453 consid. 1; 147 I 268 consid. 1).  
 
1.2. Presentato tempestivamente contro una decisione dell'ultima istanza cantonale in materia pianificatoria, il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF (DTF 133 II 409 consid. 1.1). Il ricorrente è legittimato secondo l'art. 89 cpv. 2 lett. c LTF a fare valere una violazione della sua autonomia (DTF 146 I 83 consid. 1.2).  
 
1.3. La Corte cantonale ha esaminato il tenore dell'art. 28bis n. 5 cpv. 1 lett. iii NAPR, relativo al vincolo di Spazio libero da edificazioni attorno al Palazzo dei Landfogti (BC4). Questa disposizione prevede che "[a]llo scopo di rievocare lo spazio libero attorno al Palazzo e di evitare tipologie edilizie dissonanti nelle sue immediate adiacenze, in queste aree sono ammesse solo ricostruzioni qualificanti, che siano poste il più lontano possibile dal BC4 (5744, 862, 844p, 760 e 761) ". Ha inoltre vagliato la normativa relativa agli interventi edilizi ammissibili sugli edifici esistenti, giungendo alla conclusione che, alla luce della stessa, la portata del vincolo appariva poco chiara. La Corte cantonale ha infatti rilevato che, da un lato, l'art. 28bis n. 5 cpv. 1 lett. iii NAPR limitava, in caso di ricostruzione, l'ingombro dei nuovi edifici alla volumetria esistente, escludendo la possibilità di un ampliamento al fine di preservare lo spazio attorno al bene culturale. Dall'altro lato, le norme pianificatorie applicabili agli edifici esistenti ammettevano però una ricostruzione più estesa, con la possibilità di ampliamenti dei volumi sia in verticale che in orizzontale. La precedente istanza ha quindi rinviato gli atti al Comune per l'elaborazione di una variante che definisca l'esatta portata del vincolo di spazio libero attorno al citato bene culturale.  
 
 
1.4. La sentenza impugnata costituisce una decisione di rinvio, che non conclude la procedura pianificatoria ed è quindi incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 144 III 253 consid. 1.3; 140 V 282 consid. 2 in fine) : può pertanto essere oggetto di un ricorso diretto al Tribunale federale solo se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del gravame comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b).  
Queste condizioni di ammissibilità, il cui adempimento dev'essere dimostrato dal ricorrente a meno che non sia manifesto (DTF 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3), mirano a sgravare il Tribunale federale, che di massima deve potersi esprimere sull'oggetto del litigio con un'unica decisione, evitando di pronunciarsi parzialmente, senza un esaustivo accertamento della fattispecie, nell'ambito di una prima fase della procedura (DTF 144 III 253 consid. 1.3; 140 V 321 consid. 3.3). Il semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi collegati alla causa non bastano di regola a fondare un simile pregiudizio (DTF 144 IV 321 consid. 2.3). Deve inoltre trattarsi, in linea di principio, di un pregiudizio di natura giuridica: se eventuali pregiudizi possono essere eliminati in modo adeguato anche nel contesto di un esame successivo all'emanazione del giudizio finale, questo Tribunale non entra nel merito di impugnative contro decisioni pregiudiziali e incidentali (DTF 135 II 30 consid. 1.3.2 e 1.3.4). 
Un'eccezione a questa regola è data qualora la decisione di rinvio contenga disposizioni vincolanti, che non lasciano alcuno spazio decisionale, anche se relativamente piccolo (DTF 145 III 42 consid. 2.1), all'autorità inferiore (DTF 145 V 266 consid. 1.3; 144 IV 321 consid. 2.3; 144 III 253 consid. 1.4). 
 
1.5. Il ricorrente non si esprime minimamente sull'adempimento delle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 LTF, ma adduce, a torto, che la decisione impugnata sarebbe finale. Non rende quindi seriamente verosimile un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. In concreto, la Corte cantonale non ha impartito al Comune ingiunzioni vincolanti sul contenuto della futura variante pianificatoria, ma gli ha unicamente imposto di definire l'esatta portata del vincolo, che allo stadio attuale appare poco chiara. Non ha ordinato all'autorità comunale di adottare una determinata formulazione della normativa che essa considera contraria al diritto. La decisione di rinvio lascia infatti al Comune un ampio margine di apprezzamento riguardo alla definizione del vincolo di protezione del bene culturale. La sentenza impugnata annulla inoltre esclusivamente l'approvazione dell'art. 28bis n. 5 cpv. 1 lett. iii NAPR, che nel tenore attuale appare formulato in termini generali. Il rinvio degli atti per precisare il contenuto del vincolo di "Spazio libero da edificazioni attorno al Palazzo" nell'ambito di un'ulteriore variante può certo comportare un maggiore onere di lavoro per il ricorrente. Tuttavia, come visto, nel prolungamento della procedura e nell'eventuale aumento dei suoi costi non è ravvisabile un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF.  
 
1.6. Quanto all'ipotesi dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, non sono in concreto ravvisabili seri motivi per cui l'elaborazione di una variante, limitata ad una più precisa definizione della portata del suddetto vincolo, dovrebbe comportare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa.  
 
2.  
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Non si assegnano ripetibili agli opponenti, non invitati a presentare una risposta al gravame (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 1° giugno 2022 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Gadoni