Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_728/2023  
 
 
Sentenza del 1° luglio 2024  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Denys, Muschietti, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
Z.________, 
patrocinata dall'avv. Ergin Cimen, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Confisca, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 10 marzo 2023 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2022.177+204+205+259, 17.2023.66). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza del 22 aprile 2022, la Corte delle assise criminali ha dichiarato A.________ autore colpevole di ripetuta appropriazione indebita, di truffa aggravata, siccome commessa per mestiere, di ripetuta truffa, in parte tentata, di ripetuto conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, di ripetuta falsità in documenti, di ripetuto inganno nei confronti delle autorità e di guida senza autorizzazione. L'imputato è stato condannato alla pena detentiva di quattro anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto. Nei suoi confronti è inoltre stata ordinata l'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di sette anni. La Corte delle assise criminali lo ha altresì condannato a restituire, ai sensi dell'art. 70 cpv. 1 CP, all'accusatrice privata B.________ i preziosi, sequestrati, che erano stati acquistati mediante il credito Covid-19 erogato a favore della società D.________ SA. 
 
B.  
Contro il giudizio di primo grado, A.________ ha adito la Corte di appello e di revisione penale (CARP) con un appello. Il Procuratore pubblico ha dal canto suo presentato un appello incidentale. Z.________, moglie dell'imputato e proprietaria di beni sequestrati, ha presentato un appello, con il quale ha segnatamente chiesto il dissequestro e la restituzione di una parte dei preziosi assegnati all'accusatrice privata. Con sentenza del 10 marzo 2023, la Corte cantonale ha parzialmente accolto sia l'appello dell'imputato sia l'appello incidentale del magistrato inquirente. Ha per contro respinto l'appello di Z.________. La CARP, rilevato che la condanna per ripetuto conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e quella per guida senza autorizzazione erano passate in giudicato incontestate, ha riconosciuto l'imputato autore colpevole di truffa aggravata, siccome commessa per mestiere, di ripetuta truffa, di ripetuta appropriazione indebita, di ripetuta falsità in documenti, di ripetuto inganno nei confronti delle autorità e di ripetuta inosservanza delle norme legali sulla contabilità. 
Lo ha condannato alla pena detentiva di cinque anni e quattro mesi, da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza sofferti, e alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, nonché alla multa di fr. 500.--. La Corte cantonale ha disposto la sospensione della pena pecuniaria per un periodo di prova di due anni ed ha ordinato nei confronti dell'imputato l'espulsione dal territorio svizzero per una durata di sette anni. Ha altresì ordinato la confisca dei preziosi sotto sequestro, acquistati con il prestito Covid-19 erogato a favore di D.________ SA (dispositivo n. 6), ed ha posto interamente a carico di Z.________ gli oneri processuali del suo appello (fr. 1'200.--) (dispositivo n. 11.4). 
 
C.  
Z.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 30 maggio 2023 al Tribunale federale, chiedendo di modificarla nel senso di ordinare il dissequestro e la restituzione in suo favore di una serie di preziosi di sua proprietà. Postula inoltre che gli oneri processuali d'appello siano posti a carico dello Stato del Cantone Ticino e che lo stesso sia obbligato a rifonderle le ripetibili per la procedura di appello. La ricorrente fa valere la violazione del diritto di essere sentito, l'accertamento arbitrario dei fatti e la violazione dell'art. 70 cpv. 1 CP
 
D.  
La Corte cantonale rinuncia a formulare osservazioni, rinviando ai considerandi della sua sentenza. Il Procuratore pubblico si rimette al giudizio del Tribunale federale. 
Con decreto presidenziale del 23 giugno 2023 è stato conferito l'effetto sospensivo in relazione al punto n. 6 del dispositivo della sentenza impugnata. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è sotto i citati aspetti ammissibile. La ricorrente è legittimata giusta l'art. 81 cpv. 1 LTF ad aggravarsi contro la confisca dei preziosi di cui è proprietaria (DTF 133 IV 278 consid. 1.3; sentenza 6B_842/2018 del 13 gennaio 2022 consid. 1.3). Indipendentemente dalla sua legittimazione ricorsuale nel merito, essa è comunque abilitata a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 e rinvii). 
 
2.  
 
2.1. La ricorrente contesta la confisca di determinati preziosi di cui è proprietaria. Lamenta una violazione del suo diritto di essere sentita per il fatto che la Corte cantonale non avrebbe considerato il contenuto dei memoriali da lei prodotti in causa il 16 settembre 2022 e il 12 dicembre 2022 per facilitare e chiarire l'origine dei gioielli e degli orologi, non riconducibili al provento del reato incriminato, e di cui ha chiesto la restituzione. Rimprovera altresì alla CARP di non avere preso in considerazione il suo verbale d'interrogatorio del 10 giugno 2021 e quello dell'imputato del 14 luglio 2021 dinanzi alla polizia cantonale, in cui entrambi si sono espressi sui singoli oggetti sequestrati. La ricorrente sostiene inoltre che la Corte cantonale sarebbe incorsa nell'arbitrio deducendo da due succinte dichiarazioni dell'imputato che tutti i preziosi sequestrati sarebbero stati acquistati mediante il credito Covid-19 concesso alla D.________ SA.  
 
2.2. L'art. 105 cpv. 1 lett. f CPP annovera tra i partecipanti al procedimento anche il terzo aggravato da atti procedurali. Questi, se direttamente leso nei suoi diritti, fruisce dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei suoi interessi (art. 105 cpv. 2 CPP). Il terzo toccato da una proposta di confisca è legittimato a partecipare al dibattimento o a presentare proprie richieste scritte se non compare personalmente (art. 338 cpv. 2 e 3 CPP; sentenze 6B_842/2018, citata, consid. 2.3.2; 6B_68/2018 del 7 novembre 2018 consid. 2.3.1).  
Alle parti spetta in particolare il diritto di essere sentite (art. 107 CPP, art. 29 cpv. 2 Cost.), che comprende segnatamente l'obbligo per il giudice di motivare le sue decisioni (DTF 139 IV 179 consid. 2.2). Questa garanzia esige che l'autorità si confronti con le censure sollevate e le esamini seriamente, dando atto di questo esame nella motivazione della sua decisione (DTF 144 IV 386 consid. 2.2.3; 142 IV 245 consid. 4.3). La motivazione è sufficiente quando gli interessati possono cogliere la portata della decisione e, se del caso, impugnarla con cognizione di causa, permettendo altresì all'istanza di ricorso di esaminarne la fondatezza. L'autorità deve quindi almeno succintamente esporre le argomentazioni su cui si è fondata; non occorre che esamini espressamente ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi limitare ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 146 IV 297 consid. 2.2.7; 144 IV 386 consid. 2.2.3; 142 IV 245 consid. 4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1 e rinvii). 
 
2.3. La ricorrente, quale proprietaria di una parte dei preziosi sequestrati ed oggetto della confisca, è stata dispensata dalla partecipazione al dibattimento di appello ed autorizzata quale terza aggravata a presentare un memoriale alla Corte cantonale. In tale scritto, del 12 dicembre 2022, ha elencato specificatamente i singoli gioielli e orologi di cui era proprietaria già da tempo prima del reato incriminato e di cui ha chiesto la restituzione, spiegando la natura e le circostanze in cui li aveva ricevuti o acquistati. Ha al riguardo pure fatto riferimento al contenuto dei verbali d'interrogatorio del 10 giugno 2021 e del 14 luglio 2021 in cui sia lei stessa sia l'imputato si sono espressi in modo specifico sui singoli reperti agli atti, precisandone le modalità di acquisto.  
Nel suo giudizio, la Corte cantonale non si è tuttavia confrontata con le richieste e le argomentazioni della ricorrente riferite ai singoli oggetti rivendicati, che non ha esaminato. Essa si è limitata a richiamare la dichiarazione dell'imputato contenuta nel suo verbale d'interrogatorio del 27 aprile 2021, secondo cui "la maggior parte dei gioielli trovati e sequestrati" presso la sua abitazione in occasione della perquisizione erano stati acquistati con l'importo del credito Covid-19 concesso alla D.________ SA. La CARP ha altresì richiamato il verbale d'interrogatorio dell'imputato del 21 aprile 2022 dinanzi al tribunale di primo grado, in cui, alla domanda vertente sulle modalità d'impiego del credito Covid-19 ottenuto dalla D.________ SA, egli aveva risposto che erano stati acquistati gioielli e preziosi, rinvenuti dalla polizia durante la perquisizione domiciliare. Sulla base di tali dichiarazioni, la Corte cantonale ha ordinato la confisca di tutti i preziosi sequestrati.  
Le dichiarazioni dell'imputato nei due verbali testé citati sono generali e succinte. A meno di incorrere nell'arbitrio, esse permettono unicamente di accertare che "la maggior parte" dei preziosi sequestrati (non la totalità) è stata acquistata con i proventi del credito Covid-19 incriminato. La CARP non ha in particolare considerato il verbale d'interrogatorio del 14 luglio 2021, richiamato dalla ricorrente, in cui l'imputato si è espresso in maniera dettagliata sui singoli orologi e gioielli sequestrati, con i quali è stato specificatamente confrontato. Ad ogni modo, sarebbe spettato alla Corte cantonale esaminare la richiesta della ricorrente riguardo ai singoli reperti rivendicati e valutare, sulla base delle censure sollevate e degli elementi disponibili, quali di questi soggiacciono o meno alla confisca, dando atto di questo esame nella motivazione del suo giudizio. In tali circostanze, il ricorso è fondato. La Corte cantonale dovrà pertanto pronunciarsi nuovamente sulla destinazione dei preziosi sotto sequestro e sulla questione delle spese procedurali e delle ripetibili in esito all'appello della ricorrente. In considerazione del potere cognitivo limitato all'arbitrio nell'ambito dell'accertamento dei fatti e della valutazione delle prove, non spetta al Tribunale federale eseguire in prima istanza la cernita dei preziosi prospettata in questa sede dalla ricorrente.  
 
3.  
 
3.1. Ne segue che il ricorso deve essere parzialmente accolto. I dispositivi n. 6 e n. 11.4 della sentenza impugnata devono essere annullati e la causa è rinviata alla precedente istanza per un nuovo giudizio su questi punti.  
 
3.2. Non si prelevano spese giudiziarie a carico dello Stato del Cantone Ticino (art. 66 cpv. 4 LTF). Esso è però tenuto a versare alla ricorrente vincente un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è parzialmente accolto. I dispositivi n. 6 e n. 11.4 della sentenza emanata il 10 marzo 2023 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino sono annullati. La causa le è rinviata per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente un'indennità di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
 
4.  
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 1° luglio 2024 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
Il Cancelliere: Gadoni