Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.492/2006 /biz
Sentenza del 1° settembre 2006
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Nay, Eusebio,
cancelliere Crameri.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente,
Comune di Osco, rappresentato dal Municipio,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
casella postale, 6901 Lugano.
Oggetto
notificazione di una domanda di costruzione,
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 5 luglio 2006 dal Tribunale cantonale amministrativo.
Visto:
che il 2 ottobre 2003 B.________ ha chiesto al Municipio di Osco il permesso di costruire una stalla con fienile su un fondo sito fuori della zona edificabile;
che la domanda di costruzione, notificata ai proprietari di fondi confinanti, è stata pubblicata agli albi comunali e sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino;
che una modifica di poco conto del piano regolatore comunale, anch'essa pubblicata, ha permesso l'edificazione del citato fondo;
che il 23 giugno 2004 il Municipio ha rilasciato la licenza richiesta;
che il 17 novembre 2005, quando la stalla si trovava ormai in fase avanzata di costruzione, A.________, proprietario di un fondo sito nelle vicinanze, ha chiesto al Municipio di spiegargli il motivo della mancata notifica personale della domanda di costruzione: con scritti del 3 e del 19 gennaio 2006 il Municipio gli ha indicato che il suo fondo non confina con quello dedotto in edificazione;
che il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, con decisione del 28 marzo 2006, e il Tribunale cantonale amministrativo, con giudizio del 5 luglio 2006, hanno respinto le impugnative presentate da A.________ avverso i citati scritti;
che contro la pronunzia della Corte cantonale A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale chiedendo di annullare tutte le precedenti decisioni e di ordinare alle competenti autorità di eseguire la variante del piano regolatore in modo di adeguarlo alla situazione di fatto creatasi con le citate decisioni;
che non sono state chieste osservazioni.
Considerato:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1);
che, salvo eccezioni qui non ricorrenti, il ricorso di diritto pubblico ha natura meramente cassatoria: le conclusioni ricorsuali che vanno oltre questo fine sono pertanto inammissibili (DTF 131 I 137 consid. 1.2);
che nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, unico rimedio esperibile in concreto visto che il ricorrente critica soltanto l'applicazione di norme cantonali di procedura, il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 130 I 26 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c);
che l'atto di ricorso non adempie manifestamente tali esigenze formali, il ricorrente limitandosi semplicemente - in maniera inammissibile ricordato che la motivazione del gravame deve figurare nell'atto di ricorso medesimo - a richiamare gli atti cantonali (DTF 129 I 113 consid. 2.1, 115 Ia 27 consid. 4a pag. 30);
che la Corte cantonale ha ritenuto che gli scritti municipali non costituiscono decisioni impugnabili e che il ricorrente nemmeno tenta di spiegare perché questa tesi sarebbe arbitraria;
che per di più i giudici cantonali hanno accertato, senza che il ricorrente lo contesti, ch'egli non ha impugnato la criticata licenza;
che, d'altra parte, accennando semplicemente a un non meglio precisato diritto di informazione, il ricorrente non tenta di dimostrare perché le criticate procedure di pubblicazione non avrebbero rispettato quanto prescritto dall'art. 6 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991, dall'art. 34 della legge cantonale di applicazione della LPT, del 23 maggio 1990, nonché dagli art. 14 e 15 del relativo regolamento, rilevato ch'egli non sostiene d'essere un proprietario confinante;
che il ricorrente disattende infatti che ai proprietari non confinanti, in particolare quelli che non risiedono nel territorio comunale dove sono situati i fondi, spetta il compito di informarsi costantemente riguardo alla situazione giuridica delle loro particelle e, anche nell'eventualità di un'omessa o irregolare notificazione di una licenza edilizia, essi non possono differire la loro azione a piacimento ma, avutone conoscenza, devono impugnarla tempestivamente (su questi temi vedi la sentenza 1P.329/1998 del 18 febbraio 1999 apparsa in RDAT II-1999 n. 9 pag. 35; DTF 116 Ia 215 consid. 2c e d, 107 Ia 72 consid. 4a), questioni sulle quali il ricorrente non si esprime del tutto;
che il ricorso, che disattende le citate esigenze di motivazione, dev'essere quindi dichiarato inammissibile;
1. che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, all'opponente, al Municipio di Osco, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 1° settembre 2006
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: