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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_280/2025  
 
 
Sentenza del 1° settembre 2025  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Viscione, Presidente, 
Maillard, Scherrer Reber, 
Cancelliere Colombi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Nikolas Atasayar, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Baloise Assicurazione SA, 
Aeschengraben 21, 4002 Basilea, 
patrocinata dall'avv. Maura Colombo, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 7 aprile 2025 (35.2024.58). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 13 maggio 2011 A.________, nato nel 1957, a quel momento alle dipendenze della B.________ SA di U.________ in qualità di contabile - e perciò assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso Baloise Assicurazione SA (di seguito: Baloise) - è scivolato da una scala mentre stava potando delle rose, "cadendo con tutto il peso sul braccio destro", come riportato sull'annuncio di infortunio bagatella del 17 maggio 2011. Secondo il referto dell'8 giugno 2011 della clinica C.________ di V.________, l'assicurato presentava una rottura del labbro in posizione superiore-anteriore e un impingement doloroso causato da una tendinopatia dell'infraspinato e sovraspinato. L'istituto assicuratore ha assunto il caso e corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. L'assicurato è stato licenziato con effetto a partire dal 30 novembre 2011.  
 
A.b. Il 10 settembre 2012 l'assicurato ha annunciato una ricaduta e il 22 ottobre 2012 è stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla spalla destra ad opera del Dr. med. D.________ (C.________). In data 21 giugno 2013 Baloise ha informato l'assicurato che dal 1° luglio 2013 l'incapacità al lavoro riconosciuta sarebbe stata del 50 %. Nel frattempo, I'Ufficio Al ha attribuito all'interessato una rendita d'invalidità del 50 % a partire dal 1° agosto 2013. Nonostante il rifiuto dell'8 maggio 2014 di Baloise di accordare il benestare per un nuovo intervento chirurgico, il 19 maggio 2014 l'assicurato è stato nuovamente operato. Con decisione del 15 settembre 2016 l'Ufficio Al ha accordato all'interessato una rendita intera d'invalidità a partire dal 1° marzo 2015. Dal 26 novembre 2022 l'assicurato è pensionato AVS.  
Con decisione del 18 dicembre 2023, l'assicuratore infortuni ha informato A.________ che le prestazioni sarebbero cessate con effetto al 1° gennaio 2021 e che sarebbe stata riconosciuta un'indennità per menomazione all'integrità (IMI) del 10 %. A seguito dell'opposizione dell'assicurato, Baloise ha fatto valere una reformatio in peius accordandogli un termine per confermare o ritirare l'opposizione. Avendo egli mantenuto l'opposizione, con decisione su opposizione del 28 maggio 2024 l'assicuratore ha applicato la reformatio in peius annunciata, precisando che la causalità fra la problematica somatica e l'evento non era più data almeno a partire dal mese di settembre 2013. Almeno dalla stessa data, la problematica psichica aveva preso il sopravvento e un nesso di causalità adeguata fra la stessa e l'evento annunciato non poteva essere ammesso. Infine, l'IMI del 10 % non era dovuta e andava restituita. Baloise ha inoltre precisato che prendendo a carico il caso fino al 31 dicembre 2023 era andata ben oltre il suo obbligo ai sensi della LAINF.  
 
B.  
Con sentenza del 7 aprile 2025, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il ricorso dell'assicurato contro la decisione su opposizione del 28 maggio 2024, confermandola nella misura in cui l'assicuratore aveva dichiarato estinto con effetto al 1° gennaio 2024 il diritto alle prestazioni di breve durata dipendente dall'infortunio del 13 maggio 2011 e rifiutato l'assegnazione di una rendita d'invalidità. La decisione in questione è invece stata riformata confermando il diritto dell'assicurato ad un'IMI del 10 %. 
 
C.  
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro tale sentenza, chiedendone in via principale la riforma nel senso che le prestazioni LAINF siano ripristinate a decorrere dal 1° gennaio 2024. In via subordinata, ne chiede l'annullamento e il rinvio degli atti al Tribunale cantonale per nuova decisione. 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) resa in una materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle debite forme (art. 42 LTF), il ricorso è ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, salvo che la violazione giuridica sia manifesta, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate, mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di primo grado, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) debitamente presentate in sede federale (DTF 143 V 208 consid. 2; 141 V 234 consid. 1).  
 
2.2. Se il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF). Qualora la sentenza impugnata dovesse trattare di prestazioni pecuniarie e in natura, come nel caso concreto, il Tribunale federale stabilisce con un pieno potere d'esame i fatti comuni ai due oggetti litigiosi e si fonda su questi accertamenti per statuire in diritto sui due aspetti. Per contro, i fatti che sono pertinenti soltanto per le prestazioni in natura sono valutati nei ristretti limiti degli art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 2 LTF (sentenza 8C_174/2024 del 10 settembre 2024 consid. 1.2 con riferimenti).  
 
2.3. Ciò non significa tuttavia che sia permesso allegare liberamente nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, il che è possibile soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 135 V 194). Se le condizioni per ammettere eccezionalmente nuovi fatti o nuovi mezzi di prova sono adempiute, deve essere esposto nel ricorso (DTF 143 V 19 consid. 1.2; sentenza 8C_564/2024 del 13 febbraio 2025 consid. 2.3 con riferimenti). Per nuovi fatti e nuovi mezzi di prova nel senso dell'art. 99 cpv. 1 LTF si intendono nova in senso improprio, ossia fatti e mezzi di prova che nella procedura precedente si sarebbero già dovuti addurre, senza che sia stato il caso. Nova in senso proprio, ossia fatti e prove che sono emersi soltanto nel momento in cui dinanzi all'autorità precedente non era più possibile addurre nuovi fatti o mezzi di prova, in concreto successivamente all'emanazione del giudizio cantonale, sono per contro irrilevanti dinanzi al Tribunale federale (DTF 143 V 19 consid. 1.2; 140 V 543 consid. 3.2.2.2; 139 III 120 consid. 3.1.2; sentenza 8C_564/2022 del 20 giugno 2023 consid. 2).  
Il certificato medico della Dr. med. E.________ datato 10 maggio 2025 e il referto del Dr. med. F.________ del 28 aprile 2025, entrambi successivi all'emanazione della sentenza e prodotti dal ricorrente quali doc. C e D, non potranno essere considerati in quanto nova in senso proprio. 
 
3.  
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza della Corte cantonale sia lesiva del diritto federale, nella misura in cui ha confermato l'estinzione con effetto al 1° gennaio 2024 del diritto alle prestazioni di breve durata in relazione all'infortunio del 13 maggio 2011, oltre al rifiuto di assegnazione di una rendita d'invalidità. 
 
4.  
Il Tribunale cantonale ha già esposto i principi pertinenti alla valutazione del nesso di causalità naturale e adeguata tra l'evento e le sue conseguenze (cfr. DTF 142 V 435 consid. 1; 134 V 109 consid. 2.1), soffermandosi pure sui concetti di status quo ante e status quo sine (cfr. DTF 150 V 188 consid. 4.2). A tale corretta esposizione può essere fatto riferimento. 
 
5.  
Il ricorrente sostiene che tra i disturbi fisici e psichici lamentati vi sia un nesso di causalità naturale e adeguata. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Innanzitutto, egli ritiene incontestabile che la caduta e la conseguente limitazione funzionale sarebbero quantomeno una concausa determinante delle problematiche di salute sviluppate, come sarebbe confermato dai referti specialistici. La Dr. med. G.________, psichiatra intervenuta nella perizia del Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità del 26 novembre 2015, avrebbe avuto modo di rilevare diversi disturbi psichici, concludendo che sarebbe "evidente il nesso tra l'infortunio e la patologia psichiatrica". Inoltre, nella fattispecie l'assicuratore si sarebbe limitato ad eccepire l'assenza di causalità, senza apportare alcun fondamento clinico o peritale al riguardo.  
 
5.1.2. La critica è infondata. I l Tribunale cantonale ha correttamente accertato che, sulla base dei pareri del Dr. med. H.________ (specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore) del 28 luglio 2017 e del 15 aprile 2024, i disturbi algici e le importanti limitazioni al braccio destro non correlavano con un danno alla salute oggettivabile attribuibile all'evento traumatico del 13 maggio 2011. I primi giudici hanno del resto rilevato che tale valutazione confermava quanto già espresso in maniera unanime da tutti gli specialisti che avevano visitato il ricorrente (cfr. al riguardo pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata), oltre al fatto che agli atti non figuravano pareri specialistici divergenti. A tal riguardo, gli argomenti ricorsuali si limitano ad affermazioni apodittiche fondate sostanzialmente su una valutazione psichiatrica effettuata nell'ambito di accertamenti dell'assicurazione per l'invalidità. La confusa censura relativa al nesso di causalità naturale tra l'infortunio e i disturbi fisici, al limite dell'ammissibilità ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LTF, va dunque respinta. Inammissibile è invece la censura fondata su una pretesa violazione del principio inquisitorio (cfr. art. 43 LPGA) da parte dell'opponente, per nulla motivata e, ad ogni modo, all'evidenza infondata.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Per quanto riguarda la causalità adeguata, il ricorrente sostiene di avere senz'altro avuto delle ripercussioni psicologiche dall'infortunio. Le autorità precedenti, fondando la loro decisione soltanto sulla documentazione medica del Dr. med. H.________ (il quale non avrebbe nessuna "formazione psicologica"), non avrebbero avuto sufficienti basi "mediche/psicologiche" per valutare la causalità adeguata tra l'infortunio e i problemi psicologici del ricorrente. Ciò costituirebbe, in primo luogo, una violazione del principio inquisitorio. In secondo luogo, nel valutare le condizioni che hanno determinato l'aggravarsi della problematica psichica, il Tribunale cantonale avrebbe dovuto prendere in considerazione la personalità pretraumatica del ricorrente, conformemente alla giurisprudenza federale (DTF 113 V 307 consid. 3e). Per escludere il nesso di causalità adeguata, esso avrebbe dovuto fondarsi su un'analisi approfondita di un perito psichiatra su tale aspetto, a prescindere dal fatto che la causalità sarebbe qualificata come questione giuridica. La Corte cantonale sarebbe dunque incorsa in un errore istruttorio non ordinando l'allestimento di una perizia giudiziaria.  
 
5.2.2. Il ricorso non merita accoglimento neppure sotto questo profilo. Innanzitutto, occorre brevemente ricordare al ricorrente che la causalità naturale tra un infortunio e il danno alla salute è una questione di fatto, fondata in primo luogo sugli accertamenti di natura medica (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1; DTF 113 V 307 consid. 3a). La causalità adeguata, invece, è una questione di diritto (DTF 112 V 30 consid. 1b), sulla quale spetta al giudice delle assicurazioni sociali pronunciarsi. Inoltre, nella misura in cui il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni presuppone cumulativamente l'esistenza di entrambi i tipi di causalità, in assenza dell'adeguatezza è possibile lasciare aperta la questione del nesso di causalità naturale (DTF 148 V 138 consid. 5.1.2; 147 V 207 consid. 6.1; 135 V 465 consid. 5.1).  
Sulla scorta di quanto appena esposto, la rimostranza relativa alla formazione del Dr. med. H.________, che si è limitato a pronunciarsi sugli aspetti di causalità naturale dei disturbi fisici, cade pertanto nel vuoto, e con essa la censura di violazione del principio inquisitorio. La Corte cantonale non si è infatti poggiata sulle sue rilevanze per analizzare l'adeguatezza dei disturbi psichici del ricorrente rispetto all'evento infortunistico. Inoltre, la tesi che il ricorrente deduce dal consid. 3e della DTF 113 V 307 non gli è di alcun soccorso, la rispettiva formulazione essendo decaduta a seguito della giurisprudenza di cui alla DTF 115 V 133 consid. 7 ("Aus diesem Grund kann an der in BGE 113 V 316 Erw. 3e enthaltenen Formulierung nicht festgehalten werden, wonach der adäquate Kausalzusammenhang schwerlich verneint werden könne, solange der Unfall mit seinen Begleitumständen im Verhältnis zur vortraumatischen Persönlichkeit nicht zur Bedeutungslosigkeit herabsinke [vgl. Erw. 4c]. Daraus könnte der falsche Schluss gezogen werden, ein Unfall müsse für eine psychisch bedingte Erwerbsunfähigkeit schon dann als adäquate Ursache gelten, wenn er im gesamten Zusammenhang nicht ganz bedeutungslos sei. Damit vermöchte der Begriff des adäquaten Kausalzusammenhangs aber die Funktion einer Haftungsbegrenzung nicht mehr zu erfüllen"). Tale giurisprudenza, relativa all'elaborazione psichica abnorme conseguente a infortunio, è stata del resto correttamente applicata dal Tribunale cantonale nel pronunciarsi sulla causalità adeguata. Nella misura in cui il ricorso omette di confrontarsi con la relativa classificazione dell'infortunio in base alla sua gravità, oltre che con la susseguente analisi dei criteri giurisprudenziali, è sufficiente farvi rinvio (cfr. il consid. 2.3 della sentenza impugnata). Accertata infine l'assenza di un nesso di causalità adeguata tra l'infortunio e i disturbi psichici, i primi giudici, come visto, non sono incorsi in un errore istruttorio rinunciando ad esperire ulteriori indagini sul nesso di causalità naturale, contrariamente a quanto preteso nel ricorso. 
 
6.  
Ne discende che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
Lucerna, 1° settembre 2025 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Viscione 
 
Il Cancelliere: Colombi