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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_360/2009 
 
Sentenza del 1° ottobre 2009 
I Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Corboz, Giudice presidente, 
Cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
C.________, 
patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto di conto di deposito; disdetta, 
risarcimento danni, 
 
ricorso in materia civile e costituzionale contro la sentenza emanata il 13 luglio 2009 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Visto e considerando: 
che il 12 maggio 2009 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto la petizione inoltrata il 21 febbraio 2008 da A.________ e B.________, tendente alla condanna di C.________ al pagamento di fr. 8'201.90 a titolo di risarcimento danni; 
che l'appello interposto dai soccombenti contro la predetta pronunzia è stato respinto dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 13 luglio 2009; 
che il 27 luglio 2009 A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia civile e con un ricorso in materia costituzionale, giusta l'art. 119 LTF, onde ottenere l'annullamento delle sentenze emanate dalle due istanze ticinesi e l'accoglimento della sua pretesa risarcitoria; 
che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3); 
che la richiesta volta all'annullamento del giudizio pretorile è d'acchito inammissibile, non trattandosi di una decisione pronunciata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 114 LTF); 
che il ricorso in materia civile non è comunque proponibile, la decisione del Tribunale d'appello essendo stata pronunciata nel quadro di una causa civile di carattere pecuniario il cui valore litigioso non raggiunge fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e il cui contenuto - contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, il quale comunque non sostanzia minimamente la propria affermazione (DTF 134 III 267 consid. 1.2) - non riguarda una questione di diritto d'importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF; DTF 135 III 1 consid. 1.3 pag. 4); 
che l'impugnativa può dunque venir vagliata solo quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, disciplinato dall'art. 113 segg. LTF; 
che con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, combinato con l'art. 106 cpv. 2 LTF, l'atto di ricorso deve indicare chiaramente quali sarebbero i diritti costituzionali violati nella sentenza impugnata e precisare in cosa consisterebbe tale violazione (DTF 133 III 393 consid. 6); 
che, in particolare, qualora venga fatta valere la violazione del divieto dell'arbitrio, sancito dall'art. 9 Cost., la parte ricorrente non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale, bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che la decisione criticata si fonda su di un apprezzamento delle prove manifestamente insostenibile (DTF 133 III 585 consid. 4.1 pag. 589; 130 I 258 consid. 1.3 pag. 262); 
che l'allegato sottoposto all'esame del Tribunale federale nella fattispecie in rassegna disattende manifestamente i requisiti di motivazione appena esposti; 
che, infatti, il rimprovero mosso ai magistrati ticinesi di aver accertato in modo arbitrario i fatti posti a fondamento del loro giudizio è formulato in maniera categorica, senza una critica dettagliata delle considerazioni esposte nella pronunzia impugnata; 
che lo stesso vale per l'asserita violazione dell'art. 7 Cost.
che anche il ricorso in materia costituzionale deve pertanto essere dichiarato inammissibile; 
che in simili circostanze si può decidere di non entrare nel merito dei due gravami mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e lett. b OG
che le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente, soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che all'opponente non spetta nessuna indennità per ripetibili della sede federale, non essendo essa nemmeno stata invitata a determinarsi; 
 
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso in materia civile è inammissibile. 
 
2. 
Il ricorso in materia costituzionale è inammissibile. 
 
3. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4. 
Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore dell'opponente e alla 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 1 ottobre 2009 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il Giudice presidente: La Cancelliera: 
 
Corboz Gianinazzi