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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_416/2025  
 
 
Sentenza del 1° ottobre 2025  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità 
del Cantone Ticino, 
via C. Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 4 luglio 2025 (32.2025.36). 
 
 
Visto:  
la decisione dell'8 luglio 2020, con cui l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI), esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso - inclusa una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (SAM), poi valutata anche dal Servizio Medico Regionale dell'UAI (SMR) - ha respinto la prima domanda di prestazioni inoltrata da A.________, in considerazione di un grado d'invalidità non pensionabile del 32%, 
la decisione dell'11 marzo 2025, con cui l'UAI, sentito il SMR, non è entrato in materia sulla nuova domanda di prestazioni presentata da A.________ il 28 gennaio 2025, in quanto quest'ultimo non aveva apportato nuovi elementi medici idonei a provare una modifica della situazione - medica o economica - rispetto alla decisione dell'8 luglio 2020, 
la sentenza del 4 luglio 2025, con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso del 7 aprile 2025 di A.________ con cui ha chiesto l'annullamento della pronuncia amministrativa e l'entrata nel merito della domanda di prestazioni dell'AI, con ulteriori accertamenti, allegando nuova documentazione medica, 
il ricorso inoltrato al Tribunale federale da A.________ il 4 agosto 2025 (timbro postale), 
la comunicazione del 5 agosto 2025 con cui, per ordine della Presidente della III Corte di diritto pubblico, il ricorrente è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio, 
l'indicazione in tale scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembrano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio può essere sanato entro il termine di ricorso, non prorogabile, indicato nel querelato giudizio, 
l'atto complementare trasmesso da A.________ al Tribunale federale il 9 settembre 2025 (timbro postale), 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 150 IV 103 consid. 1; 148 V 265 consid. 1.1 con riferimenti), 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 148 V 366 consid. 3.3), 
che, per adempiere tali esigenze, l'insorgente deve almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 144 V 173 consid. 3.2.2) e non limitarsi a presentare e ribadire la propria opinione, 
che l'oggetto del contendere dinnanzi all'autorità giudiziaria precedente era determinare se a giusta ragione l'UAI aveva rifiutato di entrare nel merito della nuova domanda di prestazioni inoltrata da A.________ il 28 gennaio 2025, 
che per valutare l'entrata o no in materia da parte dell'UAI è sufficiente rendere verosimile un cambiamento rilevante suscettibile di influenzare il diritto alla rendita - non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell'ambito delle assicurazioni sociali - confrontando la situazione di fatto al momento della nuova domanda con quella esistente quando l'amministrazione aveva statuito in occasione dell'ultima decisione passata in giudicato, dopo che era stata oggetto di esame di merito del diritto a prestazioni (cfr. sentenza 9C_100/2024 del 12 agosto 2024 consid. 3.3 con riferimenti), 
che dagli accertamenti del Tribunale cantonale emerge che l'insorgente non ha reso verosimile una modifica della sua situazione valetudinaria tale da incidere sulla capacità lavorativa, 
che in particolare l'autorità giudiziaria precedente ha accertato che l'unico atto allegato alla nuova domanda di prestazioni è stato il certificato del medico curante, dr.ssa B.________, del 17 gennaio 2025, che non apportava nuovi elementi medici rispetto a quelli già accertati e valutati, 
che il ricorrente indica di avere atteso cinque anni per "rifare invalidità" e domanda sostanzialmente al Tribunale federale di valutare gli atti medici presso l'UAI "per farsi un'idea" dei suoi problemi di salute (memoriale di ricorso del 4 agosto 2025), in particolare chiede di "rivalutare" il suo stato di salute sulla base della documentazione trasmessa all'UAI (scritto del 9 settembre 2025), come pure postula di essere sottoposto a una perizia pluridisciplinare, 
che il ricorrente, sostenendo in modo del tutto generico e appellatorio - e pertanto già in maniera inammissibile (sul tema cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6 con riferimenti) - che a suo dire vi sarebbe una situazione dello stato di salute molto compromessa come descritto nei vari certificati trasmessi, non può essere seguito in quanto la documentazione valetudinaria allegata in sede di ricorso cantonale non poteva essere esaminata né dall'autorità giudiziaria precedente né tantomeno dal Tribunale federale ora, in quanto le prove addotte in sede di ricorso, ovvero solo dopo la decisione impugnata, non possono essere prese in considerazione in una procedura di (non) entrata in materia, poiché tardive (cfr. sentenze 8C_284/2024 del 15 ottobre 2024 consid. 6.2 e 9C_555/2023 del 15 aprile 2024 consid. 4.2, entrambe con riferimenti), 
che l'insorgente omette anche di dimostrare con precisione dove e perché ritenga che il Tribunale cantonale abbia violato il diritto o sia incorso in accertamenti manifestamente inesatti non entrando in materia sulla sua nuova domanda di prestazioni del 28 gennaio 2025, 
che in ogni modo, anche in considerazione di quanto proposto dall'amministrazione in sede di risposta nella procedura cantonale, il Tribunale cantonale ha disposto la retrocessione degli atti all'UAI per esame quale nuova domanda di prestazioni, 
che pertanto il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte e, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, esso deve essere dichiarato inammissibile, 
che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF), 
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 1° ottobre 2025 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Moser-Szeless 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi