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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_439/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 1° novembre 2017  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Merkli, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 settembre 2017 dal Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino 
(inc. n. 60.2017.175). 
 
 
Considerando:  
che il 5 luglio 2017 il Procuratore Generale Sostituto ha emanato un non luogo a procedere riguardo a una segnalazione con la quale A.________ criticava l'operato della sua patrocinatrice d'ufficio nell'ambito di procedure giudiziarie civili; 
 
che l'interessata, dimostrata la sua indigenza, è insorta alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), che l'ha invitata a emendare il gravame, accogliendo una proroga del termine formulata dalla reclamante, la quale aveva anche chiesto di nominarle un patrocinatore d'ufficio: con decisione del 14 settembre 2017 il Presidente della CRP non le ha accordato il gratuito patrocinio; 
 
che il 13 ottobre 2017 il Tribunale penale federale ha trasmesso, per competenza, al Tribunale federale un ricorso per denegata giustizia dell'istante; 
 
che non sono state chieste osservazioni al gravame, ma è stato richiamato l'incarto cantonale; 
 
che il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106); 
 
che la CRP, richiamato l'art. 136 cpv. 1 CPP secondo cui chi dirige il procedimento accorda parzialmente o totalmente il gratuito patrocinio all'accusatore privato affinché questi possa far valere le sue pretese civili se, oltre a essere sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), l'azione civile non appaia priva di probabilità di successo (lett. b), ha rilevato che la ricorrente avanza una pretesa di CHF 4'000.--, a titolo di risarcimento per "torti e denegata giustizia", nei confronti della sua ex patrocinatrice d'ufficio nell'ambito di procedure di carattere civile, contestando anche le sue note professionali; 
 
ch'essa ha ritenuto che le relative decisioni, emanate per aspetti civili e amministrativi, sono già state oggetto di giudizi da parte del Tribunale d'appello, di quello amministrativo e della Commissione di disciplina per l'avvocatura, stabilendo che, pertanto, la causa non necessita dell'assistenza di un patrocinatore, poiché le autorità giudiziarie sono in grado di valutare il comportamento di un legale, osservato che la ricorrente per queste fattispecie è già stata in grado di rivolgersi a diverse autorità giudiziarie, aggiungendo che le decisioni già pronunciate riducono le probabilità di successo del reclamo; 
 
che quando la decisione impugnata si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, la ricorrente è tenuta, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100); 
 
che in concreto la ricorrente non si confronta con le argomentazioni secondo cui l'azione civile apparirebbe priva di probabilità di successo e che la non complessità della causa non impone la designazione di un patrocinatore; 
 
che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente (art. 42 LTF), non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
che vista la situazione finanziaria della ricorrente si può rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF); 
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 1° novembre 2017 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri