Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_818/2017
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Sentenza del 1° novembre 2017
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano, via Dott. Polar 46, casella postale 246, 6932 Breganzona.
Oggetto
curatela generale,
ricorso contro la sentenza emanata il 1° settembre 2017 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2017.110).
Considerando:
che con sentenza 1° settembre 2017 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato il mantenimento di una curatela generale in favore di A.________ deciso dall'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano, respingendo un reclamo dell'interessata;
che con ricorso datato 13 ottobre 2017 A.________ ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale federale;
che giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione;
che secondo l'art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;
che in virtù dell'art. 48 cpv. 1 LTF gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine;
che dal tracciamento degli invii postali risulta che la sentenza impugnata è stata spedita mediante raccomandata il 1° settembre 2017 e che il 4 settembre 2017 la ricorrente è stata invitata a ritirare l'invio entro l'11 settembre 2017;
che la raccomandata non è tuttavia stata ritirata dalla ricorrente;
che il 13 settembre 2017 l'autorità inferiore ha poi rispedito il giudizio impugnato mediante posta A alla ricorrente (allegando anche una fotocopia della busta raccomandata, da cui risultava il tentativo infruttuoso di consegna), la quale afferma di averlo ricevuto in data 15 settembre 2017;
che per effetto della finzione dell'art. 44 cpv. 2 LTF la notificazione va però reputata avvenuta l'11 settembre 2017, il secondo invio per posta semplice non facendo correre un nuovo termine di ricorso (v. sentenza 5D_77/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.2 con rinvio);
che il termine per adire il Tribunale federale ha quindi iniziato a decorrere il 12 settembre 2017 (v. art. 44 cpv. 1 LTF) per scadere mercoledì 11 ottobre 2017;
che il ricorso datato 13 ottobre 2017 e consegnato alla posta svizzera il 16 ottobre 2017 (data del timbro postale) si rivela quindi tardivo;
che pertanto il rimedio risulta manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
che nel caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alla ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 1° novembre 2017
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini