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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_818/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 1° novembre 2017  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale von Werdt, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano, via Dott. Polar 46, casella postale 246, 6932 Breganzona. 
 
Oggetto 
curatela generale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 1° settembre 2017 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2017.110). 
 
 
Considerando:  
che con sentenza 1° settembre 2017 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato il mantenimento di una curatela generale in favore di A.________ deciso dall'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano, respingendo un reclamo dell'interessata; 
che con ricorso datato 13 ottobre 2017 A.________ ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale federale; 
che giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione; 
che secondo l'art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso; 
che in virtù dell'art. 48 cpv. 1 LTF gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine; 
che dal tracciamento degli invii postali risulta che la sentenza impugnata è stata spedita mediante raccomandata il 1° settembre 2017 e che il 4 settembre 2017 la ricorrente è stata invitata a ritirare l'invio entro l'11 settembre 2017; 
che la raccomandata non è tuttavia stata ritirata dalla ricorrente; 
che il 13 settembre 2017 l'autorità inferiore ha poi rispedito il giudizio impugnato mediante posta A alla ricorrente (allegando anche una fotocopia della busta raccomandata, da cui risultava il tentativo infruttuoso di consegna), la quale afferma di averlo ricevuto in data 15 settembre 2017; 
che per effetto della finzione dell'art. 44 cpv. 2 LTF la notificazione va però reputata avvenuta l'11 settembre 2017, il secondo invio per posta semplice non facendo correre un nuovo termine di ricorso (v. sentenza 5D_77/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.2 con rinvio); 
che il termine per adire il Tribunale federale ha quindi iniziato a decorrere il 12 settembre 2017 (v. art. 44 cpv. 1 LTF) per scadere mercoledì 11 ottobre 2017; 
che il ricorso datato 13 ottobre 2017 e consegnato alla posta svizzera il 16 ottobre 2017 (data del timbro postale) si rivela quindi tardivo; 
che pertanto il rimedio risulta manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
che nel caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alla ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 1° novembre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini