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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_730/2021  
 
 
Sentenza del 1° dicembre 2021  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Jametti, Müller, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Silvia Petruzzino, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; sequestro di valori, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 novembre 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2021.225). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
L'8 ottobre 2021 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) è entrato nel merito di una domanda di assistenza giudiziaria del 1° ottobre 2021 presentata dalla Direzione distrettuale antimafia presso il Tribunale di Trieste nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B.________ e altre persone per associazione per delinquere e altri reati. Il MPC ha quindi ordinato a una banca di consegnargli la documentazione di una relazione bancaria intestata a A.________ SA, nonché il blocco dei relativi valori patrimoniali. 
 
B.  
Contro queste misure A.________ SA ha presentato un reclamo (recte: ricorso) alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP). Con scritto del 25 ottobre 2021 la CRP ha invitato la ricorrente, con la comminatoria di inammissibilità, a versare, entro il 5 novembre 2021, un anticipo delle spese di fr. 4'000.-- e a produrre la necessaria procura. Il 4 novembre successivo la ricorrente ha versato l'anticipo richiesto, mentre soltanto in data 8 novembre 2021 ha prodotto la procura richiesta. Con decisione del 12 novembre 2021 la CRP, accertato che la procura era stata trasmessa tardivamente, come preannunciato, ha dichiarato inammissibile il ricorso. 
 
C.  
Avverso questa sentenza il 23 novembre 2021 A.________ SA ha presentato al Tribunale penale federale un ricorso fondato sulla LTF, con il quale chiede di rinviare la causa alla CRP affinché esamini nel merito il "reclamo". La CRP ha trasmesso il ricorso, per competenza, al Tribunale federale. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro, un sequestro e la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.1 e 1.2).  
 
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).  
 
2.  
 
2.1. La ricorrente non contesta di non aver trasmesso alla CRP, entro il termine perentorio impartito alla sua patrocinatrice, la richiesta procura, senza addurre alcuna motivazione di tale mancanza. Essa si limita a osservare che il 3 novembre 2021 avrebbe trasmesso una procura al MPC e che, pertanto, si sarebbe in presenza di un formalismo eccessivo. La ricorrente, assistita da un legale, disattendendo il suo obbligo di motivazione (vedi art. 42 LTF), non tenta tuttavia di spiegare perché nella fattispecie sarebbero adempiute le severe condizioni dell'art. 84 cpv. 2 LTF, norma da essa neppure richiamata e con la quale non si confronta minimamente. Già per questo motivo il ricorso è inammissibile.  
 
2.2. D'altra parte, secondo la giurisprudenza, con la quale la ricorrente non si confronta, la pretesa violazione del divieto di un formalismo eccessivo non costituirebbe un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 LTF (cfr. sentenze 1C_102/2021 del 22 marzo 2021 consid. 3.5-3.6, 1C_698/2020 dell'8 febbraio 2021 consid. 3.2, 1C_673/2020 del 30 dicembre 2020 consid. 4.3 e 1C_273/2019 del 23 maggio 2019 consid. 2.1 e 2.2 alle quali, per brevità, si rinvia).  
 
Del resto, neppure l'implicita richiesta di restituzione del termine avrebbe qualche possibilità di successo. Secondo l'invalsa giurisprudenza, spetta infatti ai mandatari professionali organizzarsi in modo tale che le scadenze possano essere rispettate indipendentemente da qualsiasi impedimento da parte loro, motivo per cui qualora la parte o il suo rappresentante abbiano tardato ad agire a causa di una scelta deliberata o di un errore, anche lieve, la restituzione del termine dev'essere negata (DTF 143 I 284 consid. 1.3 e rinvii; sentenza 1C_698/2020, citata, consid. 4.2 e 4.3). 
 
3.  
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alla patrocinatrice della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria. 
 
Losanna, 1° dicembre 2021 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri