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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.678/2005 /viz 
 
Sentenza del 2 febbraio 2006 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Nay, Eusebio, 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Gian Carlo Pedotti, 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale (gratuito patrocinio), 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata 
il 5 settembre 2005 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 17 marzo 2005 A.________ ha sporto, per il tramite del suo patrocinatore, una denuncia penale nei confronti di B.B.________, C.B.________, D.B.________ e l'avv. E.________ per i titoli di vie di fatto, furto, diffamazione, calunnia, minaccia, coazione e violazione di domicilio. Il Procuratore pubblico del Cantone Ticino, esperite le indagini preliminari mediante l'audizione delle parti e di due testimoni, il 28 luglio 2005 ha emanato per i citati reati un decreto di non luogo a procedere. Con separato decreto di accusa di medesima data, nel frattempo cresciuto in giudicato, il magistrato inquirente ha ritenuto B.B.________ colpevole di ingiuria e ne ha proposto la condanna a una multa di fr. 300.--. 
Un'istanza di promozione dell'accusa presentata dal patrocinatore della denunciante contro il decreto di non luogo a procedere è stata dichiarata irricevibile dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) con giudizio del 5 settembre 2005. Un ricorso di diritto pubblico dell'istante contro questo giudizio è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale mediante sentenza dell'11 novembre 2005 (causa 1P.677/2005). 
B. 
Nell'ambito del procedimento penale, A.________, sempre per il tramite del proprio legale, aveva inoltre chiesto il 1° aprile 2005 di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio. La domanda è stata respinta con decisione del 27 giugno 2005 dal giudice dell'istruzione e dell'arresto, che ha in particolare negato l'esistenza di difficoltà giuridiche e fattuali tali da imporre l'assistenza di un patrocinatore. Con sentenza del 5 settembre 2005, la CRP ha respinto un ricorso dell'istante contro detto giudizio, ribadendo sostanzialmente che i suoi interessi non erano toccati in misura importante e che il procedimento penale non era così complesso da rendere necessario l'intervento di un avvocato. 
C. 
A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Fa valere la violazione degli art. 29 cpv. 3 Cost. e 6 n. 3 lett. c CEDU. La ricorrente postula inoltre la concessione dell'assistenza giudiziaria per la sede federale. 
La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il Procuratore pubblico chiede la reiezione del gravame. 
 
Diritto: 
1. 
Secondo l'art. 87 OG il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza o sulle domande di ricusazione notificate separatamente dal merito; tali decisioni non possono più essere impugnate successivamente (cpv. 1). Il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente dal merito se tali decisioni possono cagionare un pregiudizio irreparabile (cpv. 2). 
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il rifiuto di accordare l'assistenza giudiziaria costituisce una decisione di natura incidentale che può causare un danno giuridico irreparabile ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OG ed è quindi di principio impugnabile con un ricorso di diritto pubblico (DTF 129 I 129 consid. 1.1, 281 consid. 1.1, 126 I 207 consid. 2a). Presentata tempestivamente contro una sentenza emanata da un'autorità di ultima istanza cantonale (cfr. art. 35 della legge ticinese sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, del 3 giugno 2002 [Lag] in relazione con l'art. 76bis CPP/TI) e fondata sulla pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini, l'impugnativa esperita è pure ammissibile sotto il profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG. 
2. 
2.1 La ricorrente sostiene che si giustificava in concreto di ammetterla al beneficio del gratuito patrocinio poiché la procedura poteva ritenersi complessa e la sua estrazione sociale e indigenza non le consentivano di tutelare adeguatamente i suoi interessi. 
2.2 La ricorrente non fa esplicitamente valere un'applicazione arbitraria del diritto cantonale in materia di assistenza giudiziaria, in particolare dell'art. 31 Lag che disciplina la concessione del gratuito patrocinio alla parte civile nel procedimento penale. La pretesa violazione dell'invocato diritto deve quindi essere esaminata unicamente sotto il profilo dell'art. 29 cpv. 3 Cost., che costituisce una garanzia minima da rispettare anche nella procedura cantonale (DTF 130 I 180 consid. 2.1, 127 I 202 consid. 3a, 120 Ia 43 consid. 2). Nella misura in cui accenna pure a una violazione dell'art. 6 n. 3 lett. c CEDU, che disciplina una specifica garanzia a favore dell'accusato, la ricorrente non sostiene che la norma convenzionale sarebbe applicabile anche al caso del danneggiato o che le conferirebbe, per quanto concerne il diritto al patrocinio gratuito, una protezione più estesa rispetto alla disposizione costituzionale. 
2.3 Sulla base dell'art. 29 cpv. 3 Cost., invocabile nel procedimento penale anche dalla parte lesa (DTF 127 I 202 consid. 3b, 123 I 145 consid. 2b/bb), affinché a una persona indigente sia riconosciuto il gratuito patrocinio occorre che la causa non sia priva di probabilità di successo, che i suoi interessi siano colpiti in misura importante e che il caso presenti difficoltà tali, dal profilo fattuale e da quello giuridico, da rendere oggettivamente necessaria l'assistenza di un avvocato (DTF 130 I 180 consid. 2.2, 128 I 225 consid. 2.5.2 rinvii). La questione di sapere se il patrocinio gratuito sia oggettivamente necessario deve essere valutata tenendo conto delle concrete circostanze del singolo caso e delle peculiarità del diritto (cantonale) di procedura applicabile. L'ammissione a tale garanzia si giustifica, di principio, quando il procedimento in discussione incida in modo particolarmente grave sulla posizione giuridica dell'interessato, ciò che è per esempio il caso quando, trattandosi di un accusato in un procedimento penale, egli possa effettivamente subire una pesante misura privativa della libertà personale o una pena senza possibilità di sospensione condizionale (DTF 128 I 225 consid. 2.5.2). Quando la procedura colpisca l'interessato in misura importante, ma comunque in modo non così particolarmente grave, la concessione del gratuito patrocinio può giustificarsi solo se la causa presenta anche specifiche difficoltà fattuali o giuridiche, che egli non è in grado di affrontare personalmente (DTF 130 I 180 consid. 2.2 e rinvii). 
2.4 Nella fattispecie la ricorrente si limita a sostenere che la procedura può essere considerata complessa, siccome presenterebbe "rilevanti difficoltà sia in fatto sia in diritto". Adduce inoltre genericamente che la sua estrazione sociale ed il suo stato di indigenza non le consentirebbero di difendere i suoi interessi. La ricorrente non si confronta tuttavia con gli atti procedurali concretamente svolti dinanzi alle autorità cantonali e non spiega, con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, per quali ragioni essi sarebbero stati così complessi da imporre l'assistenza di un avvocato. (cfr., sulle esigenze di motivazione, DTF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3, 129 III 626 consid. 4, 127 I 38 consid. 3c). Né essa, limitandosi a richiamare in modo generico la sua situazione sociale e di indigenza, dimostra di non essere in grado di tutelare i suoi interessi a causa di una sua eventuale carente conoscenza della lingua del procedimento o del suo stato di salute (DTF 128 I 225 consid. 2.5.2 pag. 233, 123 I 145 consid. 3b). D'altra parte, nella fase dell'inchiesta penale, non sono di massima richieste al danneggiato conoscenze giuridiche specifiche, trattandosi essenzialmente di partecipare ad interrogatori e di porre ai testimoni eventuali domande complementari, ciò che può di regola essere svolto autonomamente da un cittadino medio (DTF 123 I 145 consid. 2b/bb e rinvio). Secondo il giudizio impugnato, non criticato su questo punto nel gravame in esame, durante l'inchiesta la ricorrente è peraltro stata in grado di spiegare la fattispecie fondante la sua denuncia, che per finire è sfociata contro una denunciata in un decreto d'accusa per ingiuria. Si è trattato quindi di un caso che non l'ha colpita in misura importante e che può essere considerato tutto sommato semplice, entrando in considerazione solo un reato contro l'onore, che ha comportato unicamente la condanna a una multa. Ciò esclude di principio l'assistenza gratuita di un patrocinatore sulla base dell'art. 29 cpv. 3 Cost. (DTF 128 I 225 consid. 2.5.2 pag. 233, 122 I 49 consid. 2c/bb, 120 Ia 43 consid. 2a). Analogamente, questa conclusione si giustifica anche riguardo all'istanza di promozione dell'accusa presentata dal patrocinatore della ricorrente (cfr. DTF 123 I 145 consid. 2b/bb in fine), tanto più ch'essa poteva essere ritenuta sin dall'inizio priva di probabilità di esito favorevole, visto che la CRP l'ha dichiarata irricevibile in quanto non adempiente i requisiti formali posti dall'art. 186 cpv. 1 CPP/TI (cfr. sentenza 1P.677/2005, citata). 
Negando nelle esposte circostanze la necessità dell'assistenza gratuita di un patrocinatore, la Corte cantonale non ha quindi violato l'invocata garanzia costituzionale. 
3. 
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 152 OG deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG; DTF 122 I 267 consid. 2b). Le spese sono quindi poste a suo carico, in considerazione della sua soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 2 febbraio 2006 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: