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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_189/2016  
   
   
 
 
Decreto del 2 febbraio 2017 
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Marazzi, in qualità di giudice unico, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. dott. Gilles Benedick, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dei fallimenti di Locarno, via della Posta 9, 
casella postale 363, 6601 Locarno, 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Maria Galliani, 
 
Comune di X.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Marco Cereghetti, 
Cantone Zurigo, 
rappresentato dal Kantonales Steueramt. 
 
Oggetto 
ricusa (procedura fallimentare), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 19 febbraio 2016 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Il 15 aprile 2013, il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Città ha decretato l'autofallimento di B.________. L'Ufficio dei fallimenti di Locarno (qui di seguito: UF), che lo amministra, ha depositato graduatoria e inventario in data 12 agosto 2014 e, a seguito di modifiche, una seconda volta il 6 ottobre 2014. Con circolare 3 novembre 2014 ha poi proposto ai creditori di promuovere esso stesso diverse azioni revocatorie volte alla retrocessione di importanti donazioni fatte dal fallito ai figli, nonché di rimborsi e bonifici effettuati a favore di società ritenute vicine al fallito. Rifiutata dai creditori all'UF l'autorizzazione a procedere esso stesso con le azione revocatorie, il Cantone Zurigo ed il Comune di X.________ hanno chiesto la cessione (parziale) delle relative pretese. In data 16/17 marzo 2015 la moglie del fallito A.________ ha segnalato all'UF l'acquisizione tramite cessione dei crediti, iscritti in terza classe, di una delle società presunte legate al debitore; tale cessione è stata menzionata nelle graduatorie del 12 agosto 2015, poi annullata, e del 10 settembre 2015, non invece un'ulteriore pretesa da lei insinuata a titolo di debito d'imposte. 
A.________ ha contestato entrambe le graduatorie, ha ricorso contro una circolare 5 novembre 2015 dell'UF concernente, fra l'altro, le richieste di cessione formulate dai creditori Cantone Zurigo e Comune di X.________ nonché altre pretese revocabili effettuate dal fallito in favore di moglie e figlia, ed infine, con ulteriore ricorso 10 dicembre 2015, ha principalmente chiesto che venisse accertato che l'amministrazione del fallimento, in subordine l'UF, i suoi funzionari o alcuni di essi, fossero prevenuti e che ne venisse ordinata la ricusa. Oggetto del presente procedimento è unicamente questo gravame. 
 
2.   
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, lo ha respinto nella misura della sua ricevibilità con la decisione 19 febbraio 2016 qui impugnata. 
 
Il Tribunale di appello ha preliminarmente negato alla ricorrente la facoltà di ricorrere laddove ella faceva valere interessi di terzi, segnatamente propri quale terza debitrice, nonché interessi della figlia C.________ e del figlio D.________, del marito o di società verosimilmente facenti capo a quest'ultimo. L'autorità di vigilanza ha per contro respinto nel merito le censure di parzialità mosse all'Ufficiale e ai suoi collaboratori, la cui ammissibilità è limitata alle lagnanze che concernono il ruolo di creditrice della ricorrente: non ha considerato sospetta la cooperazione fra UF e Comune di X.________, ancor meno in quanto concernente la pretesa revocatoria contro di lei; ha qualificato quale, semmai, eccesso di zelo l'avvio delle procedure revocatorie (mediante istanze di conciliazione) contro i membri della famiglia del fallito nonostante l'opposizione dei creditori; non ha considerato cospiratoria la mancata informazione degli altri creditori sui passi intrapresi per interrompere la prescrizione delle pretese a cui i medesimi avevano rinunciato. Giudicate inconferenti le censure relative all'entità della donazione considerata nell'esecuzione contro il figlio e nell'istanza di conciliazione avverso la figlia, rammentato peraltro che sulla validità delle istanze di conciliazione deciderà comunque il giudice civile, il Tribunale di appello ha ritenuto che le rimostranze contro la messa a carico dei costi e la mancata presentazione di fatture, da parte dell'UF, per atti effettuati a beneficio del Comune di X.________, erano infondate, laddove non premature. La censura di violazione del segreto fiscale sarebbe inconferente rispetto all'oggetto del ricorso, ossia la ricusa dell'UF rispettivamente dei suoi funzionari; con particolare riferimento alle informazioni relative alle pretese del Comune di X.________, dedotte dalle tassazioni 2006 e 2007, il Tribunale di appello non ha considerato il comportamento dell'UF irregolare. Il fatto che la graduatoria allegata all'istanza di conciliazione 13 aprile 2015 non fosse valida, non costituisce indizio di parzialità, poiché non disguido creato ad arte né di alcuna influenza sull'azione revocatoria. Il Tribunale di appello ha poi negato che l'UF abbia cercato in modo inammissibile di far bloccare un conto corrente postale della ricorrente: il debitore ne avrebbe sottaciuto l'esistenza. Peraltro, anche con la richiesta di documenti relativi a due fondi della ricorrente, l'UF non avrebbe perseguito interessi estranei alla liquidazione del fallimento nell'interesse dei creditori: l'agire del fallito, segnatamente i numerosi trasferimenti di attivi a parenti e società prossime, giustificavano senz'altro di indagare anche su beni appartenenti formalmente a terzi quali lei medesima. La censura di ritardo ingiustificato nella procedura di fallimento è stata respinta, considerata l'assenza di solleciti da parte della ricorrente, e poiché altri mezzi salvaguardano gli interessi legittimi dei creditori. Infine, con riferimento all'accusa dell'assenza di atti nell'incarto UF, il Tribunale di appello ha segnalato il rinvenimento di due di essi in altri fascicoli dell'incarto, mentre i messaggi elettronici incriminati sarebbero verosimilmente ancora nei computer dei funzionari. Il Tribunale di appello ha concluso il proprio dettagliato esame, sottoponendo tutti gli indizi precedentemente discussi singolarmente ad un esame complessivo e globale, volto a chiarire se le censure, apprezzate nel loro insieme, potessero legittimare una conclusione divergente. I Giudici cantonali lo hanno negato, ribadendo da un lato la mancanza di legittimazione della ricorrente per un numero rilevante delle censure sollevate, e considerando che le sbavature procedurali constatate rappresentano al contempo omissioni e manifestazioni di eccesso di zelo. 
 
3.   
Con ricorso in materia civile 4 marzo 2016 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale. 
 
Nelle more della procedura ricorsuale avanti al Tribunale federale, successivamente allo scambio di allegati, quando ormai la causa era matura per essere decisa, in data 20 ottobre 2016 l'UF ha comunicato che il fallito aveva inoltrato avanti al Pretore del Distretto di Locarno-Città, in data 7 ottobre 2016, un'istanza di revoca del fallimento ai sensi dell'art. 195 LEF. Sospesa la procedura federale fino a decisione del Pretore, questa è stata riattivata successivamente alla comunicazione della revoca di fallimento 16 novembre 2016, cresciuta in giudicato il 29 novembre 2016. Con decreto 6 dicembre 2016, il Giudice dell'istruzione ha informato le parti dell'evoluzione dell'incarto e le ha invitate a determinarsi sulla questione a sapere se il gravame fosse divenuto privo d'oggetto e, nell'affermativa, sulla ripartizione delle spese giudiziarie e ripetibili della sede federale. Una di queste (Comune di X.________) ha ribadito il proprio disinteressamento, due altre (UF e Tribunale di appello) hanno convenuto che il ricorso sia divenuto privo d'oggetto, ulteriori due, infine (ricorrente e B.________), persistono a ritenere che la ricorrente disponga sempre ancora di un interesse legittimo alla trattazione e all'evasione del gravame nel merito. 
 
4.   
L'evasione nel merito di un ricorso in materia civile presuppone un interesse personale e degno di protezione a che la decisione impugnata venga modificata (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF). Tale interesse deve pure essere attuale, nel senso che deve sussistere anche al momento in cui il Tribunale federale si pronuncia. Se questo interesse faceva difetto già al momento dell'inoltro del gravame, il ricorso è inammissibile; se invece decade nelle more della procedura federale, il gravame va stralciato dai ruoli. All'esigenza di un interesse attuale è possibile rinunciare qualora le questioni sollevate nel ricorso potrebbero ripresentarsi in condizioni analoghe in qualsiasi momento, un loro esame non sarebbe possibile e le questioni sono di tale importanza da far apparire la loro risoluzione di pubblico interesse (DTF 136 III 497 consid. 1.1; decreto 4A_364/2014 del 18 settembre 2014 consid. 1.1; sentenza 4A_131/2013 del 3 settembre 2013 consid. 2.2.1). Altri casi di interesse virtuale non sono esclusi, purché debitamente sostanziati (v. ad es. sentenza 4A_604/2010 dell'11 aprile 2011 consid. 1.2, riassunta in RSDIE 2013 pag. 323). 
 
Istanze di ricusa sono indissolubilmente legate a una determinata procedura. Secondo la giurisprudenza, l'interesse ad una loro disamina decade quando la procedura principale nel cui quadro esse sono state formulate si conclude con una decisione di stralcio della causa o di annullamento del provvedimento (sentenze 4A_131/2013 cit. consid. 2.2.2; 5A_229/2007 del 31 agosto 2007 consid. 2). Così avviene anche nel presente caso. Stralciata la procedura fallimentare posta precedentemente in atto in esecuzione del fallimento ora revo-cato, mal si vede quale interesse attuale e pratico possa ancora sussistere ad esaminare se determinati provvedimenti della procedura fallimentare potessero essere atti a sollevare dubbi sull'imparzialità dell'Ufficiale e/o dei suoi collaboratori: legate alle persone coinvolte nella singola procedura fallimentare, contrariamente a quanto apoditticamente afferma la ricorrente, le censure ricorsuali non sollevano quesiti giuridici la cui trattazione si impone in presenza di un interesse solo virtuale. L'ulteriore motivo addotto dalla ricorrente e da B.________, ovvero la pretesa apertura di un procedimento penale contro la ricorrente nel Principato del Liechtenstein, è fatto ampiamente successivo alla decisione qui impugnata:  novum in senso proprio, esso non può comunque essere tenuto in considerazione (art. 99 cpv. 1 LTF; fra i molti v. Münch/Luczak, in Prozessieren vor Bundesgericht, 4aed. 2014, n. 2.80).  
 
5.  
 
5.1. Competente a decidere circa lo stralcio dai ruoli delle cause divenute prive d'oggetto è il giudice dell'istruzione quale giudice unico (art. 32 cpv. 2 LTF).  
 
Quando una lite diviene priva d'oggetto, il tribunale, udite le parti, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che pone termine alla lite (art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC). Esso dispone di un ampio margine di apprezzamento; in primo luogo, esso si baserà sul probabile esito del gravame così come risulta da un superficiale studio degli atti, dispensandosi da un esame dettagliato delle probabilità di successo. Qualora non fosse possibile apprezzare il probabile esito del gravame, trovano applicazione gli usuali criteri processuali (DTF 125 V 373 consid. 2a; 118 Ia 488 consid. 4a; decreto 4A_364/2014 del 18 settembre 2014 consid. 3). 
 
 
5.2. I partecipanti alla presente procedura sono stati interpellati anche in merito alla ripartizione delle spese giudiziarie e ripetibili. Il Comune di X.________ e la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello hanno rinunciato ad esprimersi; l'UF ha espresso l'opinione che le spese giudiziarie vadano poste a carico della ricorrente; B.________ ha postulato che tutte le spese giudiziarie siano poste a carico dell'Ufficiale dell'UF; la ricorrente, infine, invita il Tribunale federale a non prelevare spese giudiziarie e a rinunciare all'assegnazione di ripetibili.  
 
5.3. Nel caso di specie, il Tribunale di appello ha esaminato con acribia le critiche ricorsuali, giungendo alla duplice conclusione che le stesse erano ingiustificate tanto prese singolarmente quanto considerate nel loro insieme (supra consid. 2). In esito ad un esame superficiale, come da giurisprudenza nel presente contesto, il giudizio dell'autorità precedente può essere solo parzialmente condiviso: se è da un lato vero che alcuni degli episodi censurati, presi singolarmente, possono ancora essere considerati malaugurate omissioni o, al contrario, espressioni di eccesso di zelo - come ha concluso il Tribunale di appello -, appare d'altro canto assai arduo negare che, considerati gli stessi nella loro globalità, la ricorrente abbia potuto sentirsi trattata proceduralmente in modo meno favorevole di quanto essa abbia visto fare nei confronti di parte degli altri creditori. Dover versare emolumenti per ottenere copia degli atti, e venire poi a sapere che altri partecipanti non sono stati chiamati a versarli, non può non lasciare perplessi, anche se tale modo di procedere non preclude all'UF di fatturare tali sue prestazioni in un secondo tempo. Si può poi opinare sulla reale estensione dell'obbligo di verbalizzare i contatti che l'UF ha tenuto con le parti; è tuttavia un dato di fatto che nel presente incarto, ad essere verbalizzati in maniera incompleta sono stati proprio gli incontri fra i responsabili dell'UF e i rappresentanti del Comune di X.________ - giusto uno dei due creditori che dovevano poi, quali cessionari, beneficiare del fatto che l'UF avesse introdotto le procedure revocatorie nonostante l'opposizione dei creditori. In altre parole, i funzionari preposti hanno gestito l'incarto in modo tale da legittimamente suscitare l'impressione di parzialità. Tale modo di procedere evoca seri dubbi sulla reale indipendenza dei responsabili dell'UF, apparentemente rei - se non di puntuali violazioni delle regole - almeno di aver condotto la procedura in questione appoggiandosi in modo eccessivo ed acritico sulle opinioni di una parte dei creditori.  
 
5.4. Ne discende che, se non fosse divenuto privo d'oggetto, il ricorso avrebbe dovuto verosimilmente essere accolto.  
Allo Stato del Cantone Ticino non possono tuttavia essere addossate spese giudiziarie, in virtù dell'art. 66 cpv. 4 LTF, e nemmeno spese ripetibili, che né la ricorrente né B.________ hanno protestato (supra consid. 5.2). 
 
 
Per questi motivi, il Giudice unico decreta:  
 
1.   
La causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano ripetibili. 
 
3.   
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 2 febbraio 2017 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Marazzi 
 
La Cancelliera: Antonini