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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_9/2022  
 
 
Sentenza del 2 febbraio 2022  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Wirthlin, Presidente, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), viale Officina 6, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione sociale cantonale (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 13 dicembre 2021 (42.2021.59). 
 
 
Visto:  
la decisione su reclamo emanata dall'USSI il 9 settembre 2021, dopo un iter processuale che non occorre evocare, con cui è stata rifiutata ad A.________ l'assegnazione di un'ulteriore prestazione assistenziale speciale (oltre all'importo di fr. 141.30 relativo alle cure d'igiene del 12 febbraio 2020) a copertura di spese dentarie avvenute dal 12 al 27 febbraio 2020 per complessivi fr. 975.-, 
la sentenza del 13 dicembre 2021 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su reclamo, 
il ricorso al Tribunale federale e la successiva domanda di assistenza giudiziaria presentati da A.________ con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio per nuovo giudizio alla Corte cantonale, 
 
 
considerando:  
che, come noto alla ricorrente, il diritto dell'assistenza sociale è retto sostanzialmente dal diritto cantonale e che dinanzi al Tribunale federale può essere concretamente censurata solo la lesione di diritti fondamentali, segnatamente la violazione del divieto dell'arbitrio (sentenze 8C_139/2019 del 5 marzo 2019 e 8C_382/2019 del 6 giugno 2019), 
che in tale evenienza il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 139 I 229 consid. 2.2), 
che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha spiegato diffusamente le ragioni per cui la ricorrente non ha collaborato con l'amministrazione (sentenza cantonale, consid. 2.8), 
che il ricorso si riduce in una critica discorsiva dell'operato dell'amministrazione, senza sollevare censure di rango costituzionale dettagliatamente motivate, 
che tale modo di procedere non soddisfa le esigenze di motivazione di un ricorso al Tribunale federale, 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile ed è deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che, alla luce dell'assenza di ogni reddito e sostanza imponibili attestati dall'autorità fiscale, si prescinde dalla riscossione di spese a carico della ricorrente (peraltro a beneficio dell'assistenza), le quali comporterebbero per la Confederazione l'accollamento di ulteriori costi esecutivi con l'emissione pressoché certa di un attestato di carenza beni (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
che la domanda di assistenza giudiziaria ha perso di interesse giuridico, 
che il Tribunale federale si riserva di non dare più alcun seguito a scritti analoghi relativi a questa pratica (art. 42 cpv. 7 LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
 
 
Lucerna, 2 febbraio 2022 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Bernasconi