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[AZA 0/2] 
 
1P.16/2001 
 
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO 
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2 marzo 2001 
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente 
della Corte e vice-presidente del Tribunale federale, Catenazzi e Favre. 
Cancelliere: Crameri. 
 
________ 
Visto il ricorso di diritto pubblico del 10 gennaio 2001 presentato da A.________, Monte Carlo, e dalla X.________ Inc. , Panama, patrocinati dagli avv. ti Daniele Calvarese e Francesco Naef, Lugano, contro la decisione emessa il 22 novembre 2000 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone i ricorrenti a B.________ e a C.________, Monte Carlo, patrocinati dall'avv. Marco Perucchi, Lugano, in materia penale (istanza di promozione dell'accusa); 
 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- Il 14 marzo 1997 A.________ e la X.________ Inc. di Panama hanno sporto denuncia penale nei confronti di B.________ (figlio di A.________) e di sua moglie C.________ per titolo di appropriazione indebita (art. 138 CP). Secondo i denuncianti questi ultimi il 22 gennaio 1997 si sarebbero appropriati illecitamente di 3'500'000 franchi francesi e il 5 marzo 1997 avrebbero tentato di appropriarsi di ulteriori 2'500'000 franchi francesi, importi appartenenti entrambi a A.________. Il denaro era depositato presso l'allora SBS (ora UBS) di Mendrisio, sul conto XXX, ove confluivano i versamenti della X.________ Inc. di Panama, costituita da A.________ per gestire il suo patrimonio e sul quale aveva procura il figlio. 
 
L'accusa è stata contestata dai denunciati, secondo cui avevano avuto il diritto di prelevare la citata somma per due motivi: da una parte in forza della procura conferita al figlio e dall'altra perché tra lui e il padre vi sarebbe stato un accordo secondo cui questi si sarebbe impegnato a versargli 6'000'000 franchi francesi in cambio della rinuncia al ristorante "Y.________" di Monte Carlo, diretto e gestito fino al Natale 1996 da B.________. 
 
B.- Dopo aver esperito le informazioni preliminari la Procuratrice pubblica, il 18/19 novembre 1997 ha promosso l'accusa nei confronti dei denunciati; ha poi deciso il deposito degli atti e accolto parzialmente un'istanza di complemento istruttorio formulata dai denuncianti. Il 3 dicembre 1999 è stata decretata la chiusura dell'istruzione formale. 
 
Il 20 gennaio 2000 la Procuratrice pubblica ha emesso un decreto di abbandono, l'istruttoria non avendo permesso di stabilire con sufficiente chiarezza se l'accordo tra padre e figlio fosse realmente esistito o se i querelati avessero agito contro la volontà del denunciante, ottenendo in tal modo un indebito arricchimento. 
 
Il 30 gennaio 2000 i denuncianti hanno presentato un atto di accusa privato. Con giudizio del 22 novembre 2000 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto la proposta di atto d'accusa. 
 
C.- A.________ e la X.________ Inc. impugnano questa decisione con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono, concesso al gravame effetto sospensivo in via supercautelare e in via cautelare, di annullare la contestata sentenza. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. 
 
B.________ e C.________ e il Ministero pubblico propongono di respingere il ricorso; la CRP si rimette al giudizio del Tribunale federale. 
 
Al gravame è stato conferito effetto sospensivo in via supercautelare. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere d'esame l'ammissibilità dei rimedi sottopostigli, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti o dalle conclusioni delle parti (DTF 126 I 257 consid. 1a, 81 consid. 1, 125 I 253 consid. 1a). 
a) Secondo l'art. 88 OG il diritto di presentare un ricorso di diritto pubblico spetta ai privati che si trovano lesi nei loro diritti da decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. È irrilevante la circostanza ch'essi avessero qualità di parte nella sede cantonale (DTF 123 I 279 consid. 3b, 121 I 267 consid. 2). Per costante giurisprudenza, il denunciante, la parte lesa o la parte civile, cui manca la qualità di vittima ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati del 4 ottobre 1991 (LAV; RS 312. 5) non sono, di massima, legittimati a impugnare nel merito decisioni concernenti procedimenti penali nei quali essi abbiano tale qualità; essi non sono segnatamente legittimati a impugnare i giudizi con cui è stato pronunciato l'abbandono di un procedimento penale o è stata respinta la loro istanza di apertura dell'istruzione formale o di promozione dell'accusa. 
 
 
 
La pretesa punitiva spetta unicamente allo Stato e il leso o la parte civile non può quindi prevalersi di un interesse giuridico secondo l'art. 88 OG (DTF 126 I 97 consid. 1a, 125 I 253 consid. 1b, 120 Ia 101 consid. 1a, 157 consid. 2a/aa; sentenze del 21 dicembre 1999 nella causa B., consid. 3, e del 6 dicembre 1999 nella causa R., apparse in RDAT I-2000, n. 52, pag. 496 segg. , e n. 53, pag. 498 segg.). Le citate persone non possono pertanto rimproverare all'autorità cantonale di aver violato la costituzione, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'applicare la legge, nell'accertare i fatti, nel valutare le prove o nell' apprezzarne la rilevanza (DTF 125 I 253 consid. 1b). Questa giurisprudenza è stata mantenuta anche dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, dell'art. 9 Cost. (sentenza inedita del 16 agosto 2000 in re H., consid. 1a/aa; DTF 126 I 81 consid. 3-6). 
 
 
b) Il ricorrente A.________ non sostiene d'aver qualità di vittima secondo l'art. 2 cpv. 1 LAV. In effetti, il reato da lui prospettato è quello di truffa (art. 146 CP) che, diretto contro il patrimonio, non rientra, di massima, nel campo di applicazione della LAV (FF 1990 II 725; DTF 123 IV 184 consid. 1b, 190 consid. 1, 120 Ia 157 consid. 2d/aa-cc). Egli non è pertanto vittima ai sensi della LAV, ciò che gli avrebbe conferito, quale "lex specialis" per rapporto all'art. 88 OG, la capacità di agire (art. 8 cpv. 1 LAV; DTF 120 Ia 157 consid. 2a-d). 
 
 
2.- a) Indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, il leso o il denunciante può tuttavia censurare la violazione delle garanzie procedurali che il diritto cantonale o gli art. 29 seg. Cost. e 6 CEDU gli conferiscono quale parte, sempreché tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale. Il leso o il denunciante può pertanto far valere, ad esempio, che il ricorso non sarebbe stato esaminato a torto nel merito, ch' egli non sarebbe stato sentito, che gli sarebbe stata negata la possibilità di offrire mezzi di prova o di consultare gli atti o che non gli sarebbe stata riconosciuta, a torto, la qualità di danneggiato (DTF 125 II 86 consid. 3b pag. 94, 122 I 267 consid. 1b, 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 220 consid. 2a). 
 
 
b) I ricorrenti adducono che la CRP, omettendo di pronunciarsi su numerosi argomenti decisivi da loro fatti valere a sostegno della proposta di atto d'accusa, avrebbe violato il loro diritto di essere sentiti incorrendo in un diniego di giustizia formale. 
 
aa) La critica ricorsuale secondo cui la decisione impugnata, in quanto non motivata, violerebbe dal profilo formale le esigenze minime di motivazione attiene alla qualità di parte nella procedura cantonale e sarebbe, di massima, ammissibile (cfr. sentenza del 17 giugno 1994 consid. 1b, apparsa in ZBl 96/1995 pag. 136; sentenze inedite del 3 ottobre 2000 in re A., consid. 1c/bb, e del 16 agosto 2000 in re H., consid. 1b/bb). In realtà, i ricorrenti lamentano che la CRP non si sia pronunciata su determinati argomenti, da loro ritenuti decisivi ai fini della vertenza e che, pertanto, la motivazione della decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivata in quanto non abbastanza circostanziata. Di massima, il ricorrente che non è legittimato nel merito non lo è nemmeno per far valere che la motivazione della decisione impugnata, dal profilo sostanziale, sarebbe insufficientemente circostanziata, l'esame di tale censura non potendo essere disgiunto dal merito della vertenza (DTF 120 Ia 101 consid. 3b pag. 110, 227 consid. 1, 118 Ia 232 consid. 1c, 117 Ia 90 consid. 4a in fine; sentenza del 6 dicembre 1999, citata; vedi però le critiche formulate ad esempio da Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 245; su questo tema vedi pure Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi, Berna 2000, pag. 193 seg.). Le decisioni invocate in tale ambito dai ricorrenti, concernenti l'esame di asserite violazioni del diritto di essere sentito, sono ininfluenti poiché concernono altre fattispecie; in quella del 21 dicembre 1999 in re A., il gravame è stato esaminato nel merito perché il ricorrente poteva prevalersi della qualità di vittima secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. c LAV (consid. 3c in fine, apparsa in Rep 1999 n. 17 e in RDAT I-2000 n. 52). 
 
 
Il quesito di sapere se i ricorrenti siano in concreto legittimati a sollevare le accennate censure di motivazione insufficientemente differenziata può rimanere aperto, viste le considerazioni che seguono. Essi rimproverano alla CRP di non aver esaminato sufficientemente alcuni loro argomenti decisivi, che l'avrebbero condotta sia a escludere l'esistenza di una donazione del ristorante dal padre al figlio sia la sussistenza di un successivo accordo tra i due per la retrocessione del ristorante. Questa censura, e in particolare la questione di sapere se i loro argomenti siano decisivi, non possono essere disgiunte dal merito della causa e sono pertanto inammissibili (sentenza del 16 agosto 2000, citata, consid. 2d). Le altre censure concernono la valutazione delle prove, rispettivamente il loro apprezzamento anticipato, e sono quindi inammissibili. 
 
bb) Del resto, la critica riguardante l'asserita carenza di motivazione non reggerebbe comunque. Dal diritto di essere sentito, desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.), la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata: questa esigenza ha essenzialmente lo scopo di permettere da un lato agli interessati di afferrare le ragioni alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa, e dall'altro all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa in fine, 97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c). 
 
Nella contestata sentenza la Corte cantonale ha esaminato la tesi della Procuratrice pubblica secondo cui l'istruttoria, fondata anche su testimonianze e dichiarazioni scritte di dipendenti del ristorante, non ha permesso di stabilire con sufficiente chiarezza se qualcosa sia stato convenuto fra padre e figlio al momento in cui quest'ultimo ha cessato l'attività al ristorante; la CRP ha inoltre precisato perché non è stata ritenuta la tesi dei ricorrenti, secondo cui i denunciati avrebbero inventato sia la donazione del ristorante da parte del padre al figlio sia l' esistenza dell'accordo intercorso tra i due riguardo al prelevamento di 6'000'000 franchi francesi in relazione all'asserita successiva rinuncia della proprietà del ristorante. 
La CRP si è poi espressa sull'esistenza di due procure, una generale e una relativa al conto XXX, la prima essendo stata revocata da A.________, mentre la seconda era ancora valida al momento della commissione del presunto reato. 
Su questi punti la motivazione della contestata decisione, di oltre sei pagine (consid. 3 e 4), adempie chiaramente le citate esigenze, visto che la CRP si esprime sulle circostanze significative atte a influire sul giudizio di merito: non è per contro necessario, come sostenuto implicitamente dai ricorrenti, ch'essa si pronunci su ogni loro asserzione, essendo sufficiente, come nella fattispecie, ch'essa si limiti all'essenziale e che l'insieme dei motivi permetta agli interessati di afferrare le ragioni alla base del provvedimento e di rendersi conto della sua portata (DTF 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c). 
 
c) I ricorrenti fanno valere infine che la CRP sarebbe incorsa in un diniego di giustizia formale, lesivo dell'art. 29 Cost. , perché avrebbe indebitamente ristretto il proprio potere d'esame. Al loro dire la Corte cantonale, dopo aver affermato di dover verificare l'esistenza di sufficienti e seri indizi di reato, avrebbe in realtà proceduto a un esame più rigoroso, limitandosi ad accertare se dall'incarto emergessero prove certe della colpevolezza dei denunciati. La critica, speciosa, non regge. In effetti, la Corte cantonale, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non ha limitato il proprio potere d'esame affermando che non si poteva escludere che la tesi dei denunciati fosse vera e che i proponenti non erano riusciti a smontarla. 
Premesso che occorre procedere a un esame rigoroso dei presupposti per l'ammissione dell'atto di accusa, essa ha concluso che la tesi contenuta nell'atto privato di accusa non poteva essere condivisa per vari motivi, indicati nella decisione impugnata; ha poi ritenuto che non sussistevano sufficienti e seri indizi che gli accusati avessero agito senza il consenso dei denuncianti o avessero violato le istruzioni relative alla procura sul conto XXX. La critica ricorsuale concerne pertanto, in realtà, il contestato accertamento dei fatti e la criticata valutazione delle prove compiuti dalla CRP. 
 
3.- Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG). 
 
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo. 
 
Per questi motivi 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico dei ricorrenti, che rifonderanno alle controparti un'indennità complessiva di fr. 1500.-- per ripetibili della sede federale. 
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 2 marzo 2001 VIZ 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,