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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_84/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 2 marzo 2015  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
patrocinato dall'avv. Enrico Bonfanti, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 9 gennaio 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che il 15 aprile 2013 A.________ ha sporto una denuncia penale contro B.________ per i titoli di appropriazione indebita ed amministrazione infedele, nonché per un'asserita infrazione alla legge notarile, reati che sarebbero stati commessi dal denunciato nell'ambito della sua attività di notaio; 
che, con decisione del 22 settembre 2014, il Procuratore pubblico (PP) ha decretato il non luogo a procedere in mancanza degli elementi costitutivi dei reati ipotizzati; 
che secondo il PP la controversia rivestirebbe natura esclusivamente civile; 
che contro il decreto di non luogo a procedere il denunciante ha presentato il 30 settembre 2014 un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP); 
che, siccome l'allegato non adempiva i requisiti degli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 CPP, il 1° ottobre 2014 la CRP ha invitato il reclamante ad emendarlo; 
ch'egli ha dato seguito alla richiesta, presentando un allegato l'8 ottobre 2014; 
che, con giudizio del 9 gennaio 2015, la CRP ha dichiarato irricevibile il reclamo, siccome, anche emendato, non adempiva le esigenze di motivazione; 
che i giudici cantonali hanno comunque confermato, a titolo abbondanziale, la conclusione del magistrato inquirente; 
che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in particolare di annullarla e di ordinare la completazione degli accertamenti allo scopo di chiarire la fattispecie; 
che, in via subordinata, chiede di imporre alla Corte cantonale la sospensione del procedimento penale in attesa dell'esito di un'azione civile; 
 
che il ricorrente postula inoltre, con domanda del 5 febbraio 2015, di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio; 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto della CRP; 
che, secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge di regola nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana, anche se il ricorso è legittimamente steso in un'altra lingua ufficiale, quale in concreto il tedesco; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1); 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1); 
che queste esigenze di motivazione, a prescindere dalla giustificazione della legittimazione, sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto; 
che la Corte cantonale ha infatti dichiarato irricevibile il reclamo per carenze formali sotto il profilo della motivazione ed ha ritenuto che non erano comunque dati indizi di reato a carico del denunciato, tali da giustificare l'apertura dell'istruzione; 
che perciò la sentenza impugnata poggia su due diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa; 
che in tale circostanza il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 e riferimenti); 
che spettava quindi al ricorrente spiegare perché la CRP avrebbe violato il diritto sia accertando l'assenza dei presupposti formali sia negando l'esistenza di indizi di reato a carico del denunciato; 
che in concreto il ricorrente non si confronta puntualmente con le argomentazioni della Corte cantonale, in particolare in relazione alle esigenze di forma e di motivazione del reclamo (cfr. art. 385 CPP) e si limita in sostanza ad addurre, in modo generico, che la possibile esistenza di un comportamento scorretto delle parti coinvolte nella controversia civile non potrebbe essere esclusa, non motivando quindi alcuna violazione del diritto; 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può essere accolta essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF); 
che la richiesta del ricorrente di designargli un patrocinatore è infatti formulata nel contesto di tale domanda ed è quindi fondata sulla mancanza di mezzi finanziari e non su una sua eventuale incapacità di stare direttamente in giudizio (cfr. art. 41 LTF); 
che, del resto, un'incapacità di stare direttamente in giudizio ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 LTF può essere ammessa soltanto a condizioni restrittive, segnatamente quando una parte appare del tutto sprovveduta nella procedura interessata (cfr. sentenza 1B_163/2012 del 28 marzo 2012 consid. 3); 
che un allegato ricorsuale lacunoso non è di per sé sufficiente per riconoscere un'incapacità di stare in giudizio, ogni parte in causa essendo di principio responsabile del fatto che i propri allegati adempiano le esigenze legali (cfr. sentenza 5A_618/2012 del 27 maggio 2013 consid. 3.1); 
che il ricorrente risulta avere compreso la portata del decreto di non luogo a procedere e della sentenza della Corte cantonale e che non sono ravvisabili motivi per ammettere una sua incapacità di stare direttamente in giudizio; 
che alla luce di quanto esposto, le spese giudiziarie dovrebbero essere accollate al ricorrente, in considerazione della sua soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che tuttavia, vista la sua situazione finanziaria, si giustifica di rinunciare a prelevare spese giudiziarie a suo carico (art. 65 cpv. 2 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 2 marzo 2015 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni