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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_648/2020  
 
 
Sentenza del 2 marzo 2021  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Chaix, Giudice presidente, 
Jametti, Merz. 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
patrocinati dall'avv. Davide Ceroni, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
1. F.________, 
2. G.________ SA, 
patrocinati dall'avv. Massimiliano Schiavi, 
3. H.________, 
patrocinato dall'avv. Pascal Cattaneo, 
4. I.________, 
5. J.________, 
6. Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
7. K.________, 
 
Partecipanti al procedimento 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
procedura penale, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 20 novembre 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2020.174). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 15 marzo 2017 il Sindacato UNIA ha sporto denuncia nei confronti di G.________ SA per titolo di usura, coazione, truffa, falsità in documenti, infrazione alla legge federale contro gli infortuni, alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e a quella sulla previdenza professionale. A.________ e B.________ si sono costituiti accusatori privati, quali ex dipendenti di G.________ SA, che li avrebbe impiegati su cantieri facendoli assumere da agenzie interinali, imponendo loro una retribuzione inferiore di oltre il 60% del salario orario di base. L'inchiesta ha accertato che quali capisquadra erano attivi I.________, J.________ e H.________, imputati nel procedimento penale. Il 20 dicembre 2017 l'allora Procuratore pubblico (PP) Paolo Bordoli ha inviato alla Procura della Repubblica presso la Corte di appello di Milano una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale volta in particolare alla perquisizione della sede di G.________ SA a Milano e a Sondrio (I), al sequestro della documentazione cartacea e informatica relativa agli operai, al sequestro dei beni immobili dei quali F.________ è proprietario o comproprietario, alla perquisizione delle relazioni bancarie e al sequestro dei relativi averi della citata e di altre società nonché di quelli riconducibili ad F.________, I.________, J.________ e H.________. 
 
B.   
Dopo avere udito le parti ed esperito altri atti istruttori, il PP Daniele Galliano, subentrato nella conduzione dell'inchiesta, ha in particolare comunicato all'autorità estera di rinunciare ai postulati sequestri. Il 15 giugno 2020, A.________, B.________, C.________, D.________ e E.________ hanno chiesto al PP di mantenere le domande rogatoriali iniziali. Con decisione del 16 giugno 2020 il PP, ritenuto che in assenza di una connessione diretta fra il reato di usura e gli importi bonificati in Italia un sequestro in vista della restituzione ai danneggiati non sarebbe possibile, ha respinto l'istanza. 
 
C.   
Contro la decisione del PP gli istanti hanno adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), che con giudizio del 20 novembre 2020, ritenuta l'assenza di un pregiudizio irreparabile, ne ha dichiarato irricevibile il reclamo. 
 
D.   
Avverso questa sentenza A.________, B.________, C.________, D.________ e E.________ presentano un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiedono, in via principale, di annullarla unitamente a quella del PP, e di accogliere la loro istanza del 15 giugno 2020, subordinatamente di rinviare la causa alla CRP per nuova decisione e, in via ancora più subordinata, di rinviarla al PP. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 II 276 consid. 1 pag. 279).  
 
1.2. La decisione litigiosa non pone fine al procedimento penale e costituisce pertanto una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 143 IV 175 consid. 2.2 e 2.3). Il ricorso contro una siffatta decisione è ammissibile soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del gravame comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b), condizione non adempiuta in concreto.  
In materia penale deve in particolare trattarsi di un pregiudizio di natura giuridica (DTF 144 IV 127 consid. 1.3.1 pag. 130, 90 consid. 1.1.3 pag. 95), ossia di un nocumento che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente: semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo, non rappresentano un siffatto danno (DTF 136 IV 92 consid. 4 e rinvii pag. 95). Spetta ai ricorrenti addurre i fatti che dimostrerebbero l'esistenza di un tale pregiudizio, qualora questo, come in concreto, non sia manifesto (DTF 141 IV   289 consid. 1.3 e 1.4 pag. 292; sulle esigenze di motivazione dell'art. 42 LTF vedi DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106). 
 
2.  
 
2.1. La CRP ha accertato che la decisione del PP implica un ridimensionamento di atti istruttori volti alla raccolta di mezzi di prova che potrebbero comportare dei sequestri, motivo per cui essa non concerne direttamente il mancato sequestro di beni immobiliari o patrimoniali, ma una riduzione degli atti istruttori inizialmente richiesti con la rogatoria internazionale. Ne ha concluso che si tratta pertanto di una decisione relativa a istanze probatorie, da esaminare sotto il profilo dell'art. 394 lett. b CPP, ciò che i ricorrenti non contestano.  
 
L'istanza precedente ha ricordato che sulla base di questa norma (cfr. anche l'art. 318 cpv. 3 CPP), contro la reiezione da parte del pubblico ministero di istanze probatorie, che possono essere riproposte senza pregiudizio giuridico dinanzi al tribunale di primo grado, il reclamo è inammissibile. Aggiungasi che ciò si giustifica anche per evitare ritardi procedurali, che potrebbero ledere l'imperativo di celerità (art. 5 CPP), proprio perché queste istanze possono essere riproposte nella procedura dibattimentale. La Corte cantonale ha poi ritenuto, rettamente, che il concetto di pregiudizio giuridico dell'art. 394 lett. b CPP è identico a quello dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 143 IV 175 consid. 2.3 pag. 177; 140 IV 202 consid. 2.1 pag. 205). Le istanze probatorie respinte possono essere infatti riproposte, in applicazione dell'art. 331 cpv. 2 e 3 CPP, durante la procedura dibattimentale (art. 318 cpv. 2 terza frase CPP) e, se del caso, in seguito davanti alla giurisdizione di appello e al Tribunale federale (sentenza 1B_278/2014 del 18 novembre 2014 consid. 1.3). Ha accertato che i ricorrenti non hanno speso neppure una parola per indicare in che misura il mancato accoglimento della loro richiesta provocherebbe loro un pregiudizio irreparabile. 
 
2.2. Quando l'autorità precedente, come in concreto perché i ricorrenti non hanno dimostrato la sussistenza di un pregiudizio irreparabile, non ha esaminato il reclamo nel merito, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del reclamo poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1 pag. 187).  
Ora, i ricorrenti non si confrontano, se non in maniera del tutto generica con l'argomento, decisivo, dell'assenza di un pregiudizio irreparabile, incentrando il gravame su questioni di merito, che esulano dall'oggetto del litigio. Disattendendo il loro obbligo di motivazione (art. 42 LTF; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106), essi non tentano infatti di dimostrare che la CRP avrebbe accertato l'assenza di un pregiudizio irreparabile in violazione del diritto federale. Del resto anche nel ricorso in esame essi si limitano ad addurre, in maniera del tutto generica e imprecisa, che la sentenza impugnata comporterebbe un pregiudizio irreparabile nella misura in cui vanificherebbe la possibilità di ottenere la riparazione dell'asserito danno cagionato dai sospettati reati, senza confrontarsi con le condizioni di cui all'art. 93 LTF
 
2.3. Giova rilevare inoltre che, sotto il profilo del pregiudizio irreparabile, la CRP ha aggiunto che i ricorrenti postulano un sequestro delle relazioni bancarie per un importo di fr. 1'250'000.--. Ha accertato che da un determinato rapporto risulta che la loro pretesa riguardo al reato di usura si limiterebbe tuttavia a circa fr. 35'000.--, da loro poi quantificata nella replica in complessivi fr. 65'548.10. Essi non hanno tuttavia specificato perché tale danno non potrebbe essere riparato ulteriormente anche senza l'accoglimento della loro istanza probatoria, rilevato che non risulta ch'essi abbiano insinuato il loro credito nella procedura di liquidazione di G.________ SA. La CRP ha quindi implicitamente condiviso la tesi del PP secondo cui, in siffatte circostanze la richiesta di sequestrare tutti i citati beni mobili e immobili appare del tutto sproporzionata. Anche al riguardo l'atto di ricorso è privo di motivazione.  
 
Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, i ricorrenti sono tenuti, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100). 
 
3.   
Il ricorso, nella minima misura della sua ammissibilità, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 2 marzo 2021 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri