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[AZA 7] 
I 403/00 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini, 
supplente; Grisanti, cancelliere 
 
Sentenza del 2 maggio 2001 
 
nella causa 
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna, ricorrente, 
 
contro 
P.________, Italia, opponente, 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, 1007 Losanna 
 
Fatti : 
 
A.- P.________, cittadino svizzero, nato il 6 maggio 1938, ha lavorato da ultimo come autista presso l'allora O.________ fino al 1990. 
Il 24 settembre 1991 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino lo ha posto dal 1° marzo 1991 al beneficio di una rendita intera d'invalidità di fr. 1296. 50, oltre alla completiva per la moglie M.________, nata il 26 febbraio 1937, di fr. 389. 53, calcolata su un reddito annuo medio di fr. 39 360.-, una durata contributiva di 32 anni, stante l'applicazione della scala di rendita 44 e accertato un grado d'invalidità dell'80 %. 
Il 21 luglio 1992 l'amministrazione prendeva atto che l'assicurato si era trasferito in Italia e gli comunicava che la sua pratica sarebbe d'allora in poi stata seguita dalla Cassa svizzera di compensazione. Dal 1° agosto 1992 la rendita intera ammontava a fr. 1458.- e la completiva per la moglie a fr. 437.-, invariati il grado d'invalidità, la durata contributiva e la scala delle rendite, elevato a fr. 44 280.- il reddito annuo medio determinante. 
Il diritto alla rendita intera, il cui importo ha subito in seguito adeguamenti, veniva ripetutamente confermato, dapprima il 16 aprile 1993, in seguito il 5 marzo 1997. 
A seguito della raggiunta età di pensionamento della moglie e del diritto di questa a una propria rendita ordinaria di vecchiaia, l'amministrazione ha notificato, con decisione 24 febbraio 1999, a D.________ e a M.________ P.________ il conteggio delle loro rispettive rendite. 
L'importo della rendita intera d'invalidità di P.________ è stato stabilito in fr. 1371.-, stante un reddito determinante di fr. 28 944.-. L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha osservato che nel nuovo calcolo della rendita i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno di loro. 
 
B.- P.________ ha presentato ricorso alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero, chiedendo l'erogazione della rendita intera d'invalidità nell'importo riconosciutogli fino ad allora e, meglio, fr. 2194.- mensili. 
Con giudizio del 12 maggio 2000, i giudici commissionali, constatato come il grado d'invalidità dell'assicurato non fosse stato ridotto, hanno nondimeno ritenuto la decisione amministrativa contraria alle disposizioni transitorie della 10a revisione dell'AVS e hanno pertanto accolto il gravame e retrocesso gli atti all'Ufficio AI per nuovo conteggio, rilevando come il reddito annuo determinante non potesse essere inferiore a quello della primitiva decisione di rendita. 
 
C.- Con ricorso di diritto amministrativo a questa Corte, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) chiede l'annullamento del giudizio impugnato e il ripristino della decisione amministrativa del 24 febbraio 1999. 
P.________ propone sostanzialmente di respingere il ricorso mentre l'Ufficio AI rinuncia a determinarsi. 
 
Diritto : 
 
1.- Secondo la lett. c cpv. 1 delle disposizioni transitorie della 10a revisione dell'AVS, le nuove norme si applicano a tutte le rendite che insorgono dopo il 31 dicembre 1996. Esse si applicano parimenti alle rendite semplici di vecchiaia in corso di persone il cui coniuge ha diritto a una rendita di vecchiaia dopo il 31 dicembre 1996 o il cui matrimonio è sciolto dopo questa data. 
Giusta il cpv. 10 della stessa lett. c, i nuovi redditi determinanti non devono provocare prestazioni inferiori. 
Il Consiglio federale emana disposizioni relative alle modalità di calcolo. 
Infine, a norma dell'art. 29quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a); se una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b); se il matrimonio è sciolto mediante divorzio (lett. c). 
 
2.- Nel caso in esame, in discussione non è la questione di sapere se per il calcolo della rendita d'invalidità dell'assicurato, a seguito del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte di sua moglie, sia applicabile l'art. 29quinquies cpv. 3 LAVS, quanto piuttosto l'applicabilità e la portata della lett. c cpv. 10 delle disposizioni transitorie della 10a revisione dell'AVS. 
Secondo i primi giudici, malgrado che il campo d'applicazione della norma, definito dalle direttive sulle rendite edite dall'UFAS (n. marg. 2004, 2008 e in particolare 2014), sarebbe limitato al trasferimento nel nuovo sistema delle rendite correnti per coniugi, si deve ritenere che, se la lett. c cpv. 10 delle citate disposizioni transitorie dovesse riferirsi unicamente ai capoversi da 5 a 7, il legislatore lo avrebbe precisato. Se ne avrebbe conferma anche da un'interpretazione sistematica della norma in oggetto, poiché il cpv. 10 è posto alla fine della lett. c e una sua applicazione che limiti la portata dell'art. 29quinquies LAVS, escludendola in caso di prestazioni già in corso, risponderebbe oltre tutto al principio della garanzia dei diritti acquisiti. 
 
 
3.- a) Il Tribunale federale delle assicurazioni ha di recente avuto modo di affrontare in modo approfondito le disposizioni transitorie della 10a revisione dell'AVS, esaminandone genesi e senso alla luce dei principi generali che disciplinano l'interpretazione delle norme di legge (cfr. VSI 2000 pag. 174 segg.). 
Codesta Corte ha in quell'occasione rilevato che la lett. c delle citate disposizioni, la quale consta di dieci capoversi, regola due diverse casistiche: i capoversi da 1 a 4 disciplinano gli eventi assicurativi del nuovo diritto, i successivi capoversi da 5 a 10, invece, gli eventi assicurativi del vecchio diritto (VSI 2000 pag. 178, consid. 5b). Infatti, in tutte le fattispecie disciplinate dai citati capoversi in linea di principio non può o non può più verificarsi l'evento assicurato a favore dell'altro coniuge. 
Il cpv. 10, secondo cui i nuovi redditi determinanti non devono provocare prestazioni inferiori conformemente alle disposizioni relative alle modalità di calcolo che emanerà il Consiglio federale, rientra dunque tra le norme che disciplinano la seconda casistica e può essere quindi riferito unicamente agli eventi assicurati del vecchio diritto. 
 
b) A giusta ragione, l'UFAS osserva a questo proposito che se il capoverso in questione non si riferisse esclusivamente al trasferimento delle rendite per coniugi (cpv. 5) e delle correnti rendite semplici di persone vedove o divorziate che sono state fissate in base ai redditi del marito e della moglie (cpv. 7), il cpv. 1 sarebbe privo di significato e il senso e le finalità della legge risulterebbero inapplicabili e contraddittori. 
In effetti, se così non fosse, se in altre parole il citato decimo capoverso si applicasse anche agli eventi assicurati del nuovo diritto, disciplinati, come si è visto, dai capoversi da 1 a 4, si finirebbe per contraddire il senso stesso della 10a revisione della LAVS, finendo così per negare il principio stesso della suddivisione a metà dei contributi versati durante gli anni civili di matrimonio (splitting), continuando a garantire a un coniuge il diritto alla prestazione sorta sotto il vecchio diritto secondo le modalità di calcolo allora in vigore e all'altro coniuge una rendita di vecchiaia calcolata secondo le norme del nuovo diritto e, meglio, usufruendo dello splitting e con ciò una seconda volta di una parte di contributi (la metà di quelli versati dall'altro coniuge durante il matrimonio) già precedentemente computata. 
 
c) Parafrasando la citata recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni, secondo il vecchio diritto sarebbe sorto il diritto a una rendita per coniugi, su cui la moglie avrebbe avuto diritto alla metà (vecchio art. 33 LAI; vecchio art. 22 LAVS). Poiché nel frattempo è entrata in vigore la 10a revisione dell'AVS e il cpv. 1 della lett. c, prima frase, delle disposizioni transitorie prevede che le nuove norme si applicano a tutte le rendite che insorgono dopo il 31 dicembre 1996, il secondo evento assicurativo (con relativo diritto alla rendita) viene risolto secondo il nuovo diritto. Ciò implica l'assegnazione di due rendite individuali a entrambi i coniugi, le precitate vecchie norme della LAVS e della LAI essendo state semplicemente abrogate (cfr. VSI 2000 pag. 179, consid. 5c in fine). 
 
d) Ne viene, concludendo, che l'opponente con il raggiungimento dell'età di pensionamento da parte della moglie soggiace al nuovo diritto e con ciò beneficia pur sempre dei miglioramenti introdotti e realizzati dalla recente revisione dell'AVS a favore delle donne con carriera professionale tradizionale o ancor più con carriera famigliare. 
In queste condizioni, la decisione amministrativa del 24 febbraio 1999, conforme alle disposizioni legali e alla giurisprudenza, merita di essere ripristinata. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, 
il querelato giudizio del 12 maggio 2000 è annullato. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio AI 
 
 
per gli assicurati residenti all'estero. 
Lucerna, 2 maggio 2001 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
Il Cancelliere :