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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_402/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 2 maggio 2014  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Marco Garbani, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,  
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,  
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Rifiuto del rilascio di un permesso di dimora, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 febbraio 2014 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 26 settembre 2005, A.________, cittadino nigeriano (1985) all'epoca titolare di un permesso di soggiorno in Italia, è stato autorizzato ad entrare in Svizzera ove ha ottenuto successivi permessi di dimora temporanei L, approvati dall'Ufficio federale della migrazione (UFM), per lavorare come calciatore professionista, l'ultimo con scadenza al 30 giugno 2009. A tale data egli ha allora chiesto il rilascio di un permesso di dimora annuale, sempre per svolgere la medesima attività, il quale gli è stato accordato il 19 ottobre successivo con l'approvazione dell'UFM, ed è poi stato rinnovato fino al 30 giugno 2011. Il 16 dicembre 2010 A.________ si è sposato con una connazionale, residente in Nigeria. 
 
B.   
Il 28 febbraio 2011 A.________, allora disoccupato dal luglio 2010, ha chiesto il rinnovo del proprio permesso di dimora indicando che avrebbe iniziato un'attività di aiuto lattoniere. Dopo avere ottenuto inizialmente il rinnovo domandato fino al 30 giugno 2012, l'interessato si è visto revocare l'autorizzazione il 16 gennaio 2012, al motivo che il proprio permesso era vincolato all'attività di calciatore professionista e che a torto non era stato chiesto il consenso dell'UFM. Detta decisione, confermata su ricorso dal Consiglio di Stato, è stata tuttavia annullata dal Tribunale cantonale amministrativo il 30 luglio 2012, per motivi che non occorre qui rievocare, e la causa rinviata all'autorità di prime cure per nuovo giudizio. 
Il 23 novembre 2012 l'Ufficio della migrazione, mercato del lavoro, della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha rifiutato di accordare ad A.________ un permesso di dimora con cambiamento di attività. Raccolto il preavviso della Commissione consultativa del mercato del lavoro, l'autorità ha osservato che l'autorizzazione ottenuta in precedenza era vincolata all'attività di calciatore professionista, approvata dall'UFM, e che non erano dati in concreto motivi determinanti che giustificassero il cambiamento di lavoro auspicato. 
Su ricorso, questa decisione è stata confermata dapprima dal Consiglio di Stato, il 27 febbraio 2013, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 26 febbraio 2014. 
 
 
C.   
Il 28 aprile 2014 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale. Lamenta, in sintesi, un diniego di giustizia, la violazione del suo diritto di essere sentito, del divieto dell'arbitrio, del principio della proporzionalità e di quello della legalità. 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio). 
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto (DTF 133 I 185 consid. 2.2 e 2.3 pag. 189 seg.; 131 II 339 consid. 1 pag. 342).  
 
2.2. Il ricorrente non pretende, a giusta ragione, di vantare un diritto a soggiornare in Svizzera in virtù della legislazione interna o di un trattato bilaterale concluso con il suo paese d'origine. Ne discende che non è quindi data la via del ricorso in materia di diritto pubblico.  
 
3.   
Rimane da vagliare se il ricorso sussidiario in materia costituzionale sia ricevibile. 
 
3.1. Giusta l'art. 115 lett. b LTF può proporre questo rimedio di diritto chi ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. In concreto il ricorrente non può prevalersi di una situazione giuridica tutelata dalla legge (su questa nozione, cfr. DTF 133 I 185 segg.) che gli concederebbe un diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno. Inoltre, come già spiegato da questa Corte, il divieto generale dell'arbitrio sgorgante dall'art. 9 Cost. non conferisce, di per sé, un interesse legittimo ai sensi dell'art. 115 lett. b LTF quando, come in concreto, viene censurata un'errata applicazione del diritto (cfr. DTF 133 I 185 consid. 6.1 e 6.3).  
 
3.2. Malgrado l'assenza di una legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente può nondimeno far valere la disattenzione dei suoi diritti di parte, la cui violazione costituisce un diniego di giustizia formale (DTF 133 I 185 consid. 6.2 pag. 198). Egli non può però contestare, anche in modo indiretto, il merito della causa, non può riferirsi cioè a quesiti indissociabili dal medesimo quali, segnatamente, il dovere per l'autorità di motivare sufficientemente la propria decisione o di prendere in considerazione gli argomenti giuridici sollevati dall'insorgente (cfr. DTF 126 I 81 consid. 7 pag. 94 e richiami).  
Affermando che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici cantonali, la decisione di prima istanza è nulla perché firmata da un funzionario privo di tale competenza, il ricorrente censura la violazione del principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost.) e lamenta un diniego di giustizia perché gli sarebbe stato negato un procedimento corretto. Oltre al fatto che la censura non soddisfa le accresciute esigenze di motivazioni previste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (cfr. art. 117 LTF), occorre ricordare all'interessato che tranne che in ambito penale o fiscale, il principio della legalità non è un diritto costituzionale individuale, ma un principio costituzionale la cui violazione non può essere criticata autonomamente, ma va fatta valere unicamente insieme ad uno specifico diritto fondamentale oppure al divieto dell'arbitrio (DTF 136 I 241 consid. 2.5 pag. 249; 134 I 322 consid. 2.1 pag. 326). La sua disattenzione non può di conseguenza essere invocata nell'ambito del presente ricorso sussidiario in materia costituzionale (cfr. consid. 3.1). Va poi osservato che il principio della proporzionalità, la cui disattenzione è invocata dal ricorrente, non è un diritto costituzionale con portata propria (DTF 131 I 91 consid. 3.3 pag. 99 e rinvii). 
Il ricorrente censura in seguito una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 Cost.) sotto diversi aspetti. In primo luogo rimprovera al Tribunale cantonale amministrativo un difetto di motivazione, in quanto non avrebbe spiegato perché il suo permesso aveva potuto essere rinnovato nel 2011 e non invece nel 2012. Critica in seguito il fatto che detta autorità avrebbe rifiutato di richiamare determinati atti cantonali (cioè quelli della Commissione consultativa del mercato del lavoro), pronunciandosi in tal modo sulla scorta di un incarto incompleto e senza fruire di una piena cognizione di causa. Le censure, inscindibili dal merito del litigio, sfuggono tuttavia ad un esame di merito. 
 
3.3. Da quel che precede discende che anche trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, il gravame è inammissibile.  
 
4.  
 
4.1. Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.  
 
4.2. Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione. 
 
 
Losanna, 2 maggio 2014 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud