Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_399/2021
Sentenza del 2 giugno 2023
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Herrmann, Presidente,
Escher, De Rossa,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. dott. Tuto Rossi,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola,
opponente.
Oggetto
rigetto provvisorio dell'opposizione,
ricorso contro la sentenza emanata il 2 aprile 2021
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2020.175).
Fatti:
A.
A.a. B.________ (in qualità di mutuante) e A.________ (in qualità di mutuatario) hanno firmato due contratti di mutuo dal tenore identico, aventi per oggetto l'uno l'importo di fr. 200'000.-- e l'altro l'importo di fr. 100'000.--, il cui art. 1 (" Oggetto ") precisava che il versamento della somma doveva intervenire " entro 3 (tre) giorni dalla firma del presente accordo " e l'art. 2 (" Rimborso rateale ") prevedeva l'obbligo del mutuatario di " restituire la somma mutuata in al massimo 6 (sei) mesi in un unico versamento o in più rate " secondo la disponibilità del debitore, con possibilità di stipulare una eventuale proroga almeno due mesi prima della scadenza dell'accordo. Le parti contraenti hanno apposto la loro firma in calce ad entrambi i contratti, tralasciando tuttavia l'indicazione di luogo e data della sottoscrizione.
A.b. Con precetto esecutivo xxx emesso il 27 luglio 2020 dall'Ufficio d'esecuzione di Bellinzona, B.________ ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 300'000.-- oltre agli interessi del 5 % dal 1° settembre 2017, indicando quale causa del credito i " Contratti di mutuo di febbraio 2017".
A.c. Il debitore avendo interposto opposizione al precetto esecutivo, con decisione 29 ottobre 2020, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto l'istanza 11 agosto 2020 con la quale B.________ ne aveva chiesto il rigetto provvisorio.
B.
Con sentenza 2 aprile 2021, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto il reclamo di B.________, riformando la decisione pretorile nel senso che l'opposizione interposta al precetto summenzionato era rigettata in via provvisoria.
C.
Mediante ricorso in materia civile 14 maggio 2021, A.________ ha impugnato la suddetta pronuncia dinanzi al Tribunale federale, chiedendo in via principale di riformarla nel senso di respingere il reclamo di B.________ e confermare il giudizio pretorile e, in via subordinata, di annullarla ritornando gli atti all'autorità cantonale per nuova decisione nel senso dei considerandi. Con successiva istanza 6 luglio 2021, il ricorrente ha inoltre chiesto la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.
Con risposta 30 giugno 2021, l'opponente ha chiesto la reiezione del ricorso, con spese e ripetibili a carico del ricorrente, mentre la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello ha rinunciato ad esprimersi.
Con decreto 8 luglio 2021, il Giudice dell'istruzione ha respinto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo.
Diritto:
1.
Decisioni in tema di rigetto - definitivo o provvisorio - dell'opposizione sono decisioni finali ai sensi dell'art. 90 LTF, poiché mettono fine alla relativa procedura. Possono essere oggetto di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ciò che si verifica nel concreto caso. Il ricorrente, risultato soccombente nella procedura cantonale di reclamo, è legittimato a ricorrere al Tribunale federale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro la sentenza di ultima istanza cantonale pronunciata su ricorso ( art. 75 cpv. 1 e 2 LTF ). Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) gravame è pertanto in linea di principio ammissibile.
2.
2.1. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 264 consid. 2.3). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2 con rinvii; 147 V 35 consid. 4.2 con rinvii) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
2.3. Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 349 consid. 3). Per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio è ravvisabile soltanto quando la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione deve essere inoltre arbitraria anche nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. L'arbitrio non si realizza già solo qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 144 I 170 consid. 7.3 con rinvii).
D'altra parte, l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove violano il divieto dell'arbitrio qualora il tribunale abbia manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia senza una ragione oggettiva trascurato di considerare un mezzo di prova rilevante e importante per l'esito della causa o qualora tragga dai fatti accertati delle conclusioni insostenibili (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 con rinvii).
3.
Controverso in concreto è sapere se i due contratti di mutuo oggetto della presente procedura costituiscano un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione.
3.1. L'art. 82 LEF prevede che se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (cpv. 1). Il giudice lo pronuncia, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (cpv. 2).
Costituisce in particolare un riconoscimento di debito ai sensi della predetta norma la scrittura privata firmata dal debitore escusso, dalla quale emerge la volontà di lui di pagare all'escutente, senza riserva né condizione alcuna, un importo determinato - o facilmente determinabile - ed esigibile (DTF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 con rinvii), al più tardi al momento dell'introduzione della procedura di esecuzione, ossia al momento della notifica del precetto esecutivo (sentenza 5A_121/2021 del 6 aprile 2022 consid. 2.2.2). In linea di principio, un contratto in forma scritta giustifica il rigetto provvisorio dell'opposizione per l'importo dovuto dall'escusso, a condizione che l'esigibilità del debito sia accertata e, in particolare nel caso di contratti bilaterali, quando l'escutente provi di aver eseguito le prestazioni dalle quali dipende l'esigibilità (DTF 145 III 20 consid. 4.1.1 con rinvii). Non è peraltro indispensabile che il titolo di riconoscimento porti la data o che la data su di esso indicata sia esatta: l'assenza o l'inesattezza della data sul documento non invalidano di principio il suo carattere di riconoscimento di debito a patto che l'esigibilità della pretesa al giorno del deposito della domanda di esecuzione risulti comunque dai documenti prodotti (PIERRE-ROBERT GILLÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 36 ad art. 82 LEF).
In particolare, il contratto di mutuo di una somma determinata costituisce un riconoscimento di debito per il rimborso del mutuo, a condizione che il debitore non contesti di aver ricevuto la somma mutuata (DTF 136 III 627 consid. 2; sentenza 5A_326/2011 del 6 settembre 2011 consid. 3.2) e che, d'altro lato, il rimborso sia esigibile (sentenza 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1).
3.2. La procedura di rigetto dell'opposizione è una procedura documentale ("Urkundenprozess") il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice accerta unicamente la forza probante del titolo prodotto dal creditore procedente, la sua natura formale, e attribuisce allo stesso forza esecutiva se l'escusso non rende immediatamente verosimili le eccezioni liberatorie. L'escusso può avvalersi di ogni argomento di diritto civile - eccezioni o obiezioni - atto a invalidare il riconoscimento di debito. Non deve portare la prova piena dei suoi mezzi liberatori, ma li deve rendere verosimili, in linea di principio mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 20 consid. 4.1.2; sentenza 5A_532/2019 del 4 maggio 2020 consid. 2.4).
Il giudice del rigetto può prendere in considerazione solo gli elementi intrinseci al titolo, ad esclusione degli elementi estrinseci che esulano dal suo potere di cognizione (DTF 145 III 20 consid. 4.3.3; sentenza 5A_121/2021 del 6 aprile 2022 consid. 2.1.2). Se il riconoscimento di debito emerge da semplici atti concludenti, il rigetto provvisorio deve essere rifiutato poiché la volontà di pagare dell'escusso deve risultare direttamente dai documenti prodotti; in caso contrario, spetta al giudice del merito determinarla (sentenza 5A_39/2023 del 24 febbraio 2023 consid. 5.2.4). Al giudice del rigetto dell'opposizione non compete statuire su questioni delicate di diritto sostanziale o per la cui soluzione il potere di apprezzamento riveste un ruolo importante (STÉPHANE ABBET, in La mainlevée de l'opposition, 2a ed. 2022, n. 106 ad art. 84 LEF, con rinvio a DTF 140 III 180 consid. 5.2.1; v. anche DTF 136 III 624 consid. 4.2.3; 124 III 501 consid. 3a; sentenze 5A_984/2017 del 5 settembre 2018 consid. 2; 5A_467/2015 del 25 agosto 2016 consid. 3.3 con rinvio, in SJ 2016 I pag. 481 e RtiD 2017 I pag. 733).
3.3. Il contratto sottoscritto dal mutuatario per un mutuo che non produce interessi costituisce, come detto, un riconoscimento di debito per la restituzione della somma prestata. Di principio, è sufficiente provarne l'esigibilità (DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3a ed. 2021, n. 119 ad art. 82 LEF). Secondo costante giurisprudenza, nei casi in cui la restituzione della somma mutuata non presupponga una dichiarazione di disdetta (costellazione in cui si impone invece una soluzione differenziata: si vedano ad esempio le sentenze 5A_1026/2018 del 31 ottobre 2019 consid. 3.2.2 e 5A_695/2017 del 18 luglio 2018 consid. 3.2 e, per la dottrina, STAEHELIN, op. cit., n. 79 ad art. 82 LEF con riferimenti) ma, come nel caso di specie, subentri automaticamente dopo sei mesi - posto che la clausola di cui all'art. 2 dei contratti (restituzione in un unico versamento o a rate) costituisce una semplice modalità di pagamento a scelta del debitore e non una condizione di cui il creditore avrebbe dovuto dimostrare la realizzazione (sentenze 5A_303/2013 cit. consid. 4.2; 5A_83/2011 del 2 settembre 2011 consid. 5.1, in SJ 2012 I pag. 149) - l'onere della prova dell'esigibilità incombe al creditore (DTF 140 III 456 consid. 2.4; sentenze 5A_898/2017 dell'11 gennaio 2018 consid. 3.1; 5A_303/2013 cit. consid. 4.1; 5A_32/2011 del 16 febbraio 2012 consid. 3, non pubblicato in DTF 138 III 182; 5A_845/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 7.1; STAEHELIN, op. cit., n. 79 seg. ad art. 82 LEF; AMBRE VEUILLET, in La mainlevée de l'opposition, 2a ed. 2022, n. 96 e 167 ad art. 82 LEF). In questo contesto, egli può, in linea di principio e se ne sono dati gli estremi, appellarsi all'art. 75 CO senza produrre ulteriori documenti (sentenze 5A_898/2017 cit. consid. 3.1; 5A_695/2017 cit. consid. 3.2; STAEHELIN, op. cit., n. 79 ad art. 82 LEF; VEUILLET, op. cit., n. 98 ad art. 82 LEF).
4.
In concreto, contestata è proprio la condizione dell'esigibilità del rimborso della somma mutuata sulla base di due contratti che prevedono un obbligo del mutuatario di rimborsare la somma "in al massimo 6 (sei) mesi", ma non precisano se il termine decorre dalla firma del contratto o dal versamento della somma (questione che può tuttavia restare aperta, nella misura in cui il versamento avrebbe teoricamente dovuto intervenire entro tre giorni dalla firma), e - soprattutto - non portano la data della firma, non rendendo quindi immediatamente possibile desumere dai documenti stessi la data di scadenza per il rimborso.
4.1. Sul punto, la sentenza impugnata ha rovesciato il ragionamento del Giudice di prima istanza. Mentre il Pretore ha statuito che i due contratti di mutuo rappresentavano di per sé dei validi titoli di rigetto provvisorio dell'opposizione per fr. 300'000.--, ma che non era possibile determinare l'esigibilità del credito poiché le parti non avevano indicato la data d'inizio della decorrenza del termine di sei mesi previsti per il rimborso e il creditore procedente non aveva reso verosimile (
recte : dimostrato) la loro volontà di concordare una precisa data di scadenza, il Tribunale d'appello ha in sostanza rilevato che dal tenore letterale dei contratti emergerebbe chiaramente un impegno del mutuatario a restituire le somme al massimo entro sei mesi dall'assunzione di tale impegno, cioè dalla firma dei contratti. Questa sarebbe da considerare avvenuta nel febbraio 2017, come affermato dal creditore senza che l'escusso sollevasse contestazione alcuna in prima sede. Più precisamente, quest'ultimo, sostenendo (anche sulla base di un parallelismo con un altro contratto di mutuo del 10 ottobre 2016, tuttavia estrinseco ai contratti che costituiscono un titolo per l'esecuzione in questione) che le parti avrebbero "esplicitamente rinunciato a menzionare la data dell'impegno preciso al preciso scopo di evitarne la scadenza", si sarebbe invero limitato a contestare la pattuizione di una scadenza fissa, ma non avrebbe confutato l'avvenuta sottoscrizione del contratto nel febbraio 2017, per cui il Pretore, considerando "ignota" la data della firma dei contratti, avrebbe accertato i fatti in maniera arbitraria. Secondo i Giudici cantonali in effetti la circostanza che la sottoscrizione del contratto risale al febbraio del 2017 costituirebbe un'allegazione di fatto non contestata, da tenere per appurata e che non può quindi più essere rimessa in discussione in sede di reclamo. Pertanto, la pretesa di restituzione delle somme mutuate comprendenti gli interessi del 5 % dalla scadenza pattuita risulterebbe esigibile, posto che il debitore non avrebbe nemmeno preteso di aver beneficiato di una proroga e che, d'altro canto, il fatto che il creditore abbia atteso tre anni per porre la sua pretesa in esecuzione non ne rimetterebbe in discussione l'esigibilità.
4.2. Il ricorrente rimprovera ai Giudici cantonali di aver svolto un accertamento manifestamente inesatto dei fatti nel senso dell'art. 97 LTF, che violerebbe oltretutto l'obbligo di motivazione consacrato dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Adduce poi che la sentenza impugnata avrebbe violato il principio della prova documentale che regge la procedura di rigetto dell'opposizione ("Aktenprozess"), gli art. 55 cpv. 1 e 150 CPC e le regole relative all'onere della prova, giungendo ad una conclusione "giuridicamente errata e manifestamente arbitraria". Lamenta nel contempo che la precedente istanza avrebbe operato un "sufismo inammissibile", e sarebbe quindi incorsa in un formalismo eccessivo (art. 29 cpv. 1 Cost.) separando la questione della contestazione della data del contratto da quella dell'accordo di non apporre nessuna data per evitare di determinare una scadenza dei mutui. Invoca per finire una violazione dell'art. 16 CO.
5.
5.1. In merito alla censura relativa ad una violazione del diritto di essere sentito, di natura formale e che è quindi opportuno esaminare preliminarmente, occorre rilevare che il dovere dell'autorità di motivare la propria decisione scaturente da tale diritto (art. 29 cpv. 2 Cost.) è rispettato quando questa espone, anche se brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, mettendo la parte interessata in condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa (DTF 145 III 324 consid. 6.1 con rinvii; 141 III 28 consid. 3.2.4 con rinvii). Tale è manifestamente il caso in concreto, poiché il ricorrente è stato in grado di individuare e contestare i singoli punti che la precedente istanza ha considerato rilevanti per il proprio giudizio. Ne consegue che la censura, per quanto sufficientemente motivata, si rivela infondata.
5.2. D'altra parte, nemmeno la questione dell'eventuale formalismo eccessivo può essere esaminata poiché il ricorrente non spiega in maniera sufficientemente chiara e dettagliata in cosa consisterebbe in concreto la lesione di tale principio. Medesimo destino va riservato alla censurata violazione dell'art. 16 CO, che il ricorrente si limita in sostanza ad invocare (peraltro - come rileva anche l'opponente - in maniera inammissibile per la prima volta in questa sede, DTF 146 III 203 consid. 3.3.4) senza adeguate spiegazioni.
5.3. Sulle ulteriori censure va invece rilevato quanto segue.
5.3.1. Come già detto (v. supra consid. 2.2), la parte ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se questo è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 LTF. Questa seconda ipotesi si realizza in particolare se l'amministrazione delle prove ed il loro apprezzamento sono stati operati in violazione di una garanzia procedurale derivante dalla Costituzione federale o dalla CEDU, oppure di una regola di procedura federale (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 58 ad art. 105 LTF); tale è il caso segnatamente ove il giudice dell'istanza inferiore abbia violato le regole di diritto federale relative alla ripartizione dell'onere della prova o al grado della prova, oppure i principi di procedura applicabili all'accertamento dei fatti (ad es., il principio dispositivo o inquisitorio; BOVEY, op. cit., n. 33 ad art. 97 LTF; MARKUS SCHOTT, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3a ed. 2018, n. 18 ad art. 97 LTF; JOHANNA DORMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3a ed. 2018, n. 60 ad art. 105 LTF).
5.3.2. Ora, in concreto il creditore ha prodotto come titolo di rigetto due contratti identici, in cui le parti hanno fissato il momento dell'adempimento dell'obbligazione di restituzione, dovendosi così escludere la possibilità per il creditore procedente di invocare l'applicazione dell'art. 75 CO (v. supra consid. 3.3), ma dai quali l'esigibilità del pagamento posto in esecuzione non è immediatamente deducibile (art. 82 cpv. 1 LEF). In effetti, da un lato nessuno dei due contratti contiene un'indicazione rispetto alla data della loro sottoscrizione e, d'altro lato, agli atti non vi è nessun altro elemento concreto, tanto meno di natura documentale, suscettibile di farla risalire al mese di febbraio del 2017. Con queste premesse, occorre chiedersi se i Giudici cantonali potessero legittimamente considerare questa data come un fatto comprovato dal creditore e partire quindi dal presupposto che quest'ultimo fosse in possesso di un titolo esecutivo che consentiva di ribaltare sul debitore l'onere di rendere verosimile l'inesistenza del riconoscimento di debito (VEUILLET, op. cit., n. 103 ad art. 82 LEF; DOMINIK VOCK, in Kurzkommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2a ed. 2014, n. 16 ad art. 82 LEF), posto che il creditore - contrariamente al debitore che volesse invocare delle eccezioni liberatorie (art. 82 cpv. 2 LEF) - non è autorizzato ad avvalersi dell'alleggerimento dell'onere probatorio limitato alla verosimiglianza, ma deve portare la prova piena dell'esistenza del titolo esecutivo di rigetto (DTF 144 III 552 consid. 4.1.4; STAEHELIN, op. cit., n. 89a ad art. 82 LEF) e deve farlo per mezzo di documenti ("par titre": cfr. sentenza 5A_693/2022 del 6 marzo 2023 consid. 3.4).
5.3.3. Dagli atti emerge da un lato che l'opponente si è sempre limitato ad affermare genericamente che i due contratti erano stati sottoscritti nel febbraio 2017 quando in realtà, in assenza di prove documentali che potessero aiutare a risalire alla data della firma, gli sarebbe stato perlomeno possibile portare la prova del versamento della somma mutuata che, secondo l'art. 1 dei contratti, doveva aver luogo entro tre giorni dalla firma. D'altro lato il ricorrente non ha mai ammesso che l'impegno fosse stato sottoscritto nel febbraio 2017; ha asserito a più riprese che le parti avevano deliberatamente omesso la menzione della data della firma per evitare che intervenisse la scadenza, ciò che in effetti non dice ancora nulla sulla data effettiva della firma ma, contrariamente a quanto stabilito nella sentenza impugnata, non può essere considerato a priori come un'ammissione implicita della data della firma affermata dal creditore procedente, poiché indica perlomeno che la volontà delle parti rispetto alla scadenza non era chiara. In queste circostanze, ritenuto che la volontà dell'escusso di pagare non risultava né direttamente dai contratti prodotti, né implicitamente da altre prove documentali, quali ad esempio la prova del versamento della somma mutuata, non spettava al giudice del rigetto, bensì all'occorrenza al giudice del merito, ricostruire la data della firma per stabilire l'esigibilità del credito (v. supra consid. 3.1 e 3.2; in questo senso, sentenza 5A_595/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 6.2.1). Peraltro, in concreto, la tesi (supportata anche dall'opponente) che si fonda sulla regola processuale secondo cui la mancata contestazione di un fatto sia da equiparare alla sua ammissione non può essere seguita poiché da un lato tale regola non può trovare automaticamente applicazione nella procedura di rigetto dell'opposizione (sentenza 5A_845/2009 cit. consid. 5.2; STAEHELIN, op. cit., n. 55 ad art. 84 LEF) e, d'altro lato, un eventuale onere del debitore di motivare la contestazione dipenderebbe comunque dal grado di motivazione dell'allegazione del creditore (sentenza 5A_740/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.1.3, non pubblicato in DTF 145 III 160), che in concreto era tutt'altro che elevato, essendosi quest'ultimo limitato all'affermazione generica secondo cui i contratti sarebbero stati firmati "nel febbraio 2017". È quindi a torto che il Tribunale cantonale ha considerato arbitrario l'accertamento compiuto dal Pretore: rimproverare al debitore di "non [aver] contestato la data di sottoscrizione indicata nell'istanza, bensì la stessa pattuizione di una scadenza" e considerare così dimostrata con prova piena una data che non figurava sul titolo del rigetto né su documenti annessi costituisce un rovesciamento dell'onere probatorio incompatibile con il diritto federale ed in particolare con la natura della procedura in oggetto.
Può così restare indeciso se con il suo ragionamento il Tribunale d'appello sia incorso nell'arbitrio (anche perché l'ammissibilità della relativa censura alla luce dei requisiti dell'art. 106 cpv. 2 LTF appare dubbia), poiché l'accertamento dei fatti operato nella sentenza impugnata si è basato su un'applicazione errata del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e su questo aspetto la motivazione del ricorrente soddisfa le esigenze meno severe dell'art. 42 cpv. 2 LTF. Su questo punto, il ricorso si rivela quindi fondato.
6.
6.1. Ne segue che il ricorso è accolto nella misura della sua ammissibilità e la sentenza impugnata riformata (art. 107 cpv. 2 LTF) nel senso che il reclamo contro la sentenza pretorile è respinto e quest'ultima confermata. L'opposizione al precetto esecutivo xxx è quindi mantenuta in via provvisoria e spetterà al creditore proporre l'azione di riconoscimento del debito.
6.2. Le spese giudiziarie sono poste a carico dell'opponente (art. 66 cpv. 1 LTF), che è pure condannato al versamento al ricorrente di adeguate ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF).
6.3. L'incarto è infine ritornato al Tribunale di appello per nuovo giudizio sulle spese e ripetibili della procedura precedente (art. 67 e 68 cpv. 5 seconda frase LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è riformata nel senso che il reclamo contro la sentenza pretorile è respinto e quest'ultima è confermata. L'opposizione al precetto esecutivo xxx è quindi mantenuta in via provvisoria.
La causa è rinviata alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per nuova decisione sulle spese e sulle ripetibili nella procedura precedente.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico dell'opponente.
3.
L'opponente verserà al ricorrente la somma di fr. 6'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 2 giugno 2023
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini