Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_403/2025
Sentenza del 2 giugno 2025
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Abrecht, Presidente,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. B.________,
2. Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponenti.
Oggetto
Decreto di abbandono,
ricorso contro la sentenza emanata il 28 marzo 2025 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2025.2).
Fatti:
A.
Il 7 marzo 2023, A.________ ha sporto denuncia/querela nei confronti di un ignoto agente della Polizia cantonale, successivamente identificato in B.________, per titolo di omissione di soccorso, ingiuria, discriminazione, incitamento all'odio e abuso di autorità.
B.
Con decisione del 13 dicembre 2024, il Procuratore generale del Cantone Ticino ha decretato l'abbandono del procedimento penale in ordine alla suddetta denuncia. A.________ ha impugnato tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello, che con sentenza del 28 marzo 2025 ha dichiarato irricevibile il reclamo.
C.
A.________ impugna questa sentenza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo in buona sostanza di annullarla.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo è abilitato ad adire il Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili.
In virtù dell'art. 42 cpv. 1 LTF, spetta al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, come in concreto, tenuto conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti. La giurisprudenza al riguardo è restrittiva. Il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; sentenze 7B_168/2025 del 13 marzo 2025 consid. 1.1; 7B_1456/2024 del 10 febbraio 2025 consid. 1.1). Non costituiscono pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF quelle fondate sul diritto pubblico (DTF 146 IV 76 consid. 3.1; 125 IV 161 consid. 2b).
1.2. In concreto, il ricorrente non sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze poste dall'art. 42 cpv. 1 LTF quali sarebbero le sue pretese civili in relazione con i fatti oggetto della denuncia. In ogni caso, nella misura in cui le sue eventuali pretese di risarcimento fossero dirette contro l'agente della polizia cantonale denunciato, tali pretese sarebbero disciplinate dal diritto pubblico cantonale, segnatamente dalla legge ticinese sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (LResp/TI; RL 166.100). Rientrando nel campo di applicazione della LResp/TI, simili richieste di risarcimento non costituiscono pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF (sentenze 7B_124/2025 dell'8 aprile 2025 consid. 1.2; 7B_1245/2024 del 2 dicembre 2024 consid. 1.1.2; 7B_144/2024 del 15 aprile 2024 consid. 1.2.2). Pertanto, la legittimazione ricorsuale nel merito ex art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF deve essere negata.
1.3. Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale. Questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli consente tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).
In concreto, il ricorrente non solleva contestazioni di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito.
1.4. In abbondanza, si rileva che quando l'autorità precedente - come in concreto - non esamina un ricorso nel merito ma lo dichiara irricevibile, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 150 I 183 consid. 3.3; 144 II 184 consid. 1.1). Al riguardo, il ricorrente non adduce né sostanzia alcuna violazione del diritto. Sarebbe spettato al ricorrente spiegare puntualmente perché la Corte cantonale avrebbe disatteso il diritto, segnatamente l'art. 385 CPP, accertando l'assenza dei requisiti formali del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso (cfr. sentenze 7B_960/2024 del 2 ottobre 2024 consid. 1.2; 7B_643/2024 del 22 luglio 2024 consid. 5).
2.
Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e andrebbero quindi poste a carico del ricorrente. Viste le particolarità del caso, tuttavia, si rinuncia eccezionalmente a riscuoterle (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
Il ricorrente non ha designato un recapito in Svizzera, di modo che, in applicazione dell'art. 39 cpv. 3 LTF, è possibile omettere di notificargli questa sentenza e conservare l'esemplare a lui destinato presso il Tribunale federale a sua disposizione (v. sentenze 5A_930/2020 del 24 novembre 2020 consid. 4; 6B_1330/2019 del 3 dicembre 2019 consid. 4 e rinvii).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Un esemplare di questa sentenza si trova a disposizione del ricorrente presso il Tribunale federale.
Losanna, 2 giugno 2025
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara