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[AZA 7] 
U 4/99 Ge 
 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; 
Schäuble, cancelliere 
 
 
Sentenza del 2 luglio 2001 
 
nella causa 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli 
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente, 
 
contro 
 
F.________, opponente, rappresentato dall'Organizzazione 
Cristiano-Sociale Ticinese (OCST), Via S. Balestra 19, 6901 
Lugano, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6901 Lugano 
 
 
 
F a t t i : 
 
A.- F.________, nato nel 1945, lamenta gli esiti di 
quattro infortuni professionali intervenuti nel periodo 
intercorso tra novembre 1988 e aprile 1997, quando lavorava 
alle dipendenze di un'impresa di costruzioni come muratore. 
Egli riportò, in particolare, lesioni alle spalle. 
 
 
 
 
Dopo aver in precedenza riconosciuto all'assicurato il 
diritto a indennità per menomazione all'integrità complessiva 
del 20%, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione 
contro gli infortuni (INSAI), mediante decisione 28 agosto 
1998, dispose l'erogazione di una rendita d'invalidità 
del 30% dal 1° giugno 1998, confermando il provvedimento 
anche dopo opposizione, il 15 ottobre 1998. 
 
B.- Assistito dall'Organizzazione cristiano-sociale 
ticinese (OCST), F.________ insorse con ricorso al Tribunale 
delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo 
l'assegnazione di una rendita per un'invalidità pari almeno 
al 40%. 
Per giudizio 29 gennaio 1999 l'autorità giudiziaria 
cantonale accolse parzialmente il gravame, obbligando 
l'INSAI a versare all'insorgente una rendita calcolata su 
un'invalidità del 35%. 
C.- L'INSAI, rappresentato dall'avv. Enrico Broggini, 
interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo 
con cui chiede di annullare il giudizio querelato e di 
stabilire il tasso d'invalidità al 30%, conformemente alla 
decisione su opposizione litigiosa. 
L'assicurato, sempre tramite l'OCST, postula la reiezione 
del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle 
assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. 
 
 
D i r i t t o : 
 
1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale 
delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente 
ricordato le norme di diritto concernenti il tema 
oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione 
della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente. 
L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare 
esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado 
d'invalidità venga determinato paragonando il reddito 
del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza 
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali 
provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività 
esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del 
lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse 
diventato invalido. Il giudice di prime cure ha poi rilevato, 
pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità 
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) 
è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati 
dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, 
da un lato, come il compito del medico consista 
nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare 
in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace 
al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica 
costituisca un importante elemento di giudizio per determinare 
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili 
dall'assicurato. A questa esposizione non può che essere 
fatto riferimento e prestata adesione. 
 
2.- a) Nell'evenienza concreta dalla dettagliata documentazione 
medica all'inserto risulta che l'assicurato, a 
seguito dei postumi degli infortuni subiti, non può proseguire 
la sua attività professionale di muratore. Emerge però 
anche, in modo convincente, che egli, malgrado il danno 
fisico patito, è da ritenere totalmente capace di eseguire 
lavori leggeri confacenti. Queste valutazioni non sono in 
questa sede oggetto di litigio, né questa Corte vede valido 
motivo per scostarsene. 
 
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche 
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente 
attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un 
paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 
LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare, 
il reddito ipotetico d'invalido, il giudice di prime cure, 
in modifica di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo 
impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza 
sviluppata in tema di determinazione del salario di 
riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, 
ha ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva 
negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua 
media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai 
o impiegati non qualificati con problemi di salute in 
attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari 
medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi 
giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di 
una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni 
pubblicata in DTF 126 V 75 segg. 
 
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza 
stabilito che ai fini della determinazione del reddito 
da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale 
e salariale concreta dell'interessato, a condizione 
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e 
ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito 
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato 
e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni 
economiche effettive, possono, conformemente alla 
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche 
salariali. La questione di sapere se e in quale misura 
al caso i salari fondati su dati statistici debbano 
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali 
e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile 
al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità 
e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), 
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare 
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come 
una deduzione globale massima del 25% del salario statistico 
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili 
di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale 
federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella 
medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione 
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione 
deve succintamente motivare, il giudice non può 
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello 
degli organi dell'assicurazione. 
 
d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto 
reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro 
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività 
confacenti allo stato di salute è valutato senza 
particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso 
concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente 
le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza 
precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in 
re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30 
giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non 
può quindi essere tutelato. 
 
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, 
l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti 
presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando 
come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe 
in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto 
riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti di 
tali ditte percepissero, nel 1998, un reddito annuo medio 
pari a fr. 38'579.-. Orbene, il Tribunale federale delle 
assicurazioni non ha motivo di non aderire alla valutazione 
del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI, sebbene 
la stessa possa se del caso apparire favorevole all'assicurato 
alla luce dei dati statistici sulla struttura 
dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo 
i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di 
sesso maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive 
nel settore privato ammontava, nel medesimo anno, a fr. 
53'649.- (fr. 4'268.- : 40 x 41,9 x 12) - quando si consideri 
come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 
sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto 
siano suscettibili di comportare una riduzione del salario 
statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite 
massimo del 25%. Le critiche sollevate a questo riguardo 
dall'assicurato non permettono di pervenire a diverso risultato. 
 
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico 
conseguibile senza invalidità (fr. 53'998.- annui) non 
è oggetto di litigio, la decisione amministrativa impugnata 
che riconosce all'opponente il diritto a una rendita sulla 
base di un'invalidità del 30% merita di essere ristabilita. 
 
4.- In conformità all'art. 159 cpv. 2 in relazione con 
l'art. 135 OG, non si assegnano ripetibili all'INSAI, poiché 
esso istituto, conformemente alla giurisprudenza, è 
equiparato a organismo con compiti di diritto pubblico (DTF 
112 V 49 consid. 3 e rinvio). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
 
p r o n u n c i a : 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il 
giudizio querelato 29 gennaio 1999 essendo annullato. 
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano 
indennità di parte. 
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale 
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 2 luglio 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente Il Cancelliere: 
della IVa Camera: