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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
U 117/01 /Ws 
 
Sentenza del 2 luglio 2002 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Kernen; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
B.________, ricorrente, rappresentato dalla Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST), Via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 22 febbraio 2001) 
 
Fatti: 
A. 
Per le conseguenze di un infortunio occorsogli il 25 novembre 1994, mentre lavorava come magazziniere per la ditta D.________ SA a C.________, e a seguito del quale riportò una contusione alla spalla destra, B.________, nato nel 1946, venne posto al beneficio, mediante decisione 4 marzo 1998, da parte dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) di un'indennità per menomazione all'integrità del 10%, mentre per il resto gli fu negato il diritto a una rendita d'invalidità. 
Sollecitato dall'assicurato, per il tramite dell'Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese (OCST), l'INSAI rese il 9 aprile 1998 un provvedimento su opposizione confermante quanto in precedenza deciso. 
B. 
Rappresentato dall'OCST, B.________ propose ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo l'assegnazione di una rendita d'invalidità del 30% a partire dal 1° gennaio 1998 e di un'indennità per menomazione all'integrità del 25%. La richiesta intesa all'aumento della predetta indennità venne poi ritirata. 
Allo scopo di chiarire la fattispecie, l'istanza cantonale ordinò due perizie mediche, una giudiziaria, a cura del dott. M.________, specialista in fisiatria e reumatologia a B.________, e, in seguito, una superperizia, affidata al dott. O.________, specialista in chirurgia ortopedica a G.________. 
Per giudizio 22 febbraio 2001 l'autorità giudiziaria cantonale respinse il gravame. I primi giudici considerarono dati i presupposti per dubitare delle conclusioni del dott. M.________, mentre poteva invece essere riconosciuta forza probante alle attestazioni del dott. O.________, secondo cui, contrariamente all'opinione del collega, l'insorgente era da ritenere in grado di riprendere in misura completa l'attività lavorativa esercitata al momento dell'infortunio. 
C. 
Sempre assistito dall'OCST, B.________ interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte. Chiede l'annullamento del querelato giudizio e l'assegnazione di una rendita d'invalidità del 30/40% a decorrere dal 1° gennaio 1998. In via subordinata domanda che la causa sia rinviata all'istanza precedente affinché completi l'istruttoria, segnatamente che si proceda ad un sopralluogo presso la D.________, in presenza delle parti, nonché a una valutazione approfondita della sua capacità lavorativa. Pendente lite, il ricorrente ha prodotto un rapporto del dott. K.________, specialista in medicina interna e malattie reumatiche a M.________, del 29 marzo 2001. 
L'INSAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. 
In sede di replica, accompagnata da una perizia 3 ottobre 2001 del dott. K.________, rispettivamente di duplica, le parti si sono riconfermate nelle loro precedenti conclusioni. 
 
Diritto: 
1. 
Nei considerandi della querelata pronunzia, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente ricordato le norme di legge concernenti l'oggetto della lite, la quale verte unicamente sul tema del diritto del ricorrente a una rendita d'invalidità. 
L'istanza cantonale ha in particolare esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità venga determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. 
L'autorità giudiziaria cantonale ha poi rilevato, pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da un lato, come il compito del medico consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. Per quanto concerne in particolare le perizie giudiziarie, l'autorità precedente ha pure indicato che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia o altri rapporti contenenti validi motivi per farlo. 
A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 
2. 
Nell'evenienza concreta i primi giudici hanno dimostrato in modo convincente che il referto peritale del dott. M.________ non era esente da contraddizioni. A giusto titolo, quindi, essi hanno ordinato l'allestimento di una seconda perizia giudiziaria, affidata questa volta al dott. O.________. Orbene, secondo la relazione 20 marzo 2000 del superperito, le cui risultanze sono state confermate il 5 dicembre successivo, il ricorrente, malgrado le limitazioni fisiche derivanti dai postumi dell'infortunio, era da ritenere in grado di riprendere in misura completa la propria attività di magazziniere esercitata al momento dell'evento traumatico. 
Dalle conclusioni di essa perizia questa Corte non vede motivo di scostarsi. Ulteriori indagini non sono necessarie. Il parere del dott. O.________ convince. Né sono suscettibili di infirmarlo i referti del reumatologo dott. K.________, prodotti dal ricorrente in sede di ultima istanza. Caso mai, è aperto il diritto dell'assicurato a una nuova domanda di prestazioni, visto l'aggravamento costatato da questo medico successivamente alla data della decisione su opposizione in lite, la quale delimita nel tempo il potere cognitivo del giudice (DTF 116 V 248 consid. 1a). 
3. 
Il ricorrente contesta il valore probatorio del rapporto medico-ispettivo 15 gennaio 1998, redatto in sede di un sopralluogo effettuato dall'INSAI presso il negozio D.________, poi posto alla base della propria valutazione dal superperito dott. O.________. Egli è in particolare convinto che il sopralluogo, condotto dal medico di circondario dell'INSAI senza contraddittorio e senza nemmeno la presenza del suo rappresentante legale, non possa essere considerato valida prova dal profilo formale, in quanto eseguito in manifesta violazione del diritto costituzionale di essere sentito. 
Questa Corte non aderisce a quest'ultima tesi. Anche se in occasione del colloquio sul posto di lavoro il rappresentante del ricorrente non era presente, egli avrebbe potuto e dovuto a tempo debito far valere le proprie obiezioni, come rileva a ragione l'INSAI nella risposta al ricorso di diritto amministrativo, con rinvio ad uno scritto inviato dall'istanza cantonale il 26 novembre 1998 all'OCST. Non sono pertanto ravvisabili, in concreto, gli estremi della violazione del diritto di essere sentito, sancito all'art. 29 cpv. 2 Cost. e desunto in precedenza dall'art. 4 vCost. Si noti infine che ad ogni modo, ai sensi della giurisprudenza, una violazione di detto diritto è da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà - come è del caso nella fattispecie in esame - di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione (DTF 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b e sentenze ivi citate). 
 
4. 
Dato quanto precede, il giudizio cantonale querelato è meritevole di tutela. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 2 luglio 2002 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: