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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.356/2004 /bom 
 
Decisione del 2 luglio 2004 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Fonjallaz, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
istante, patrocinato dall'avv. Marco Alberto Guidicelli, 
contro 
 
Sezione della circolazione del Cantone Ticino, 
Ufficio giuridico, 6528 Camorino, 
Giudice della Pretura penale, via dei Gaggini 1, 
6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
art. 35 OG; restituzione per inosservanza di un termine, 
 
domanda di restituzione per inosservanza del termine nella causa 1P.232/2004. 
 
Fatti: 
A. 
Con sentenza dell'11 maggio 2004 (causa 1P.232/2004) il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, per mancato versamento dell'anticipo richiesto, un ricorso sottopostogli da A.________ avverso una decisione del Giudice della Pretura penale. 
B. 
Mediante scritto del 16 maggio 2004 A.________ ha comunicato al Tribunale federale di non aver potuto ritirare l'invito al pagamento dell'anticipo per motivi di salute. Con lettera del 19 maggio 2004 il Presidente della I Corte di diritto pubblico ha informato l'istante che lo scritto non pareva adempiere le esigenze poste dalla giurisprudenza a una domanda di restituzione per inosservanza del termine, invitandolo ad esprimersi sul mantenimento o meno della domanda. 
C. 
Il 23 giugno 2004 l'istante rileva di mantenere l'istanza, completata con ulteriori osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Secondo l'art. 35 cpv. 1 OG, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata solo quando il richiedente o il suo difensore è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine fissato. La domanda deve indicare l'impedimento ed essere presentata entro dieci giorni da che questo è cessato. Entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso. La decisione è presa in base a una procedura scritta senza deliberazione pubblica (art. 35 cpv. 2 OG). 
1.2 L'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario, che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi. Secondo la prassi relativa all'art. 35 cpv. 1 OG, per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore (DTF 119 II 86 consid. 2a). L'assenza di colpa deve d'altronde essere manifesta (DTF 114 Ib 56, consid. 2 inedito, in Pra 77/1988, n. 152 pag. 540 segg.; cfr., per l'analoga prassi ticinese, Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 all'art. 12, pag. 60). 
1.3 L'istante rileva, allegando un certificato medico, ch'egli è stato ricoverato per malattia all'ospedale dal 26 al 30 aprile 2004, dove, il 27 aprile 2004 è stato sottoposto a un intervento operatorio d'urgenza. Per ragioni mediche, egli è stato dimesso il venerdì pomeriggio 30 aprile 2004, anziché al mattino presto dello stesso giorno, come inizialmente previsto. 
1.4 La giurisprudenza ammette in particolare che una grave malattia contratta improvvisamente può costituire un impedimento non colposo giusta l'art. 35 OG. Occorre, però, che non solo l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, ma che inoltre egli non sia stato in grado d'incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (DTF 119 II 86 consid. 2a, 114 II 181 consid. 2, 112 V 255 consid. 2a con rinvii). Che la persona in questione sia stata impedita d'incaricare un terzo di agire in sua vece entro il termine fissato presuppone, comunque, che essa, malgrado il suo impedimento, sia stata in grado di rendersi conto della necessità di provvedere in tal senso. Non appena sia oggettivamente e soggettivamente esigibile ch'essa agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 OG (DTF 119 II 86 consid. 2a). 
1.5 In caso di malattia, soltanto quella che si manifesta alla fine del termine fissato e che impedisce la parte di difendere personalmente i propri interessi o di far capo tempestivamente ai servizi di un terzo costituisce un impedimento senza colpa. Considerata la libertà di redigere e di effettuare l'atto processuale alla scadenza del termine di ricorso o di quello fissato dal giudice, non può in effetti essere preteso dalla persona ammalata suscettibile di guarire che agisca anticipatamente perché ignora se sarà in grado di ricorrere tempestivamente prima della fine del temine fissato (DTF 112 V 255 consid. 2a pag. 256 e rinvii; causa 1P.319/1998, sentenza dell'8 febbraio 1999, consid. 2a e b, apparsa in RDAT II-1999, n. 8 pag. 32; Jean François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 2.3, 2.4 e 2.7 all'art. 35). 
1.6 
Nell'ambito della causa 1P.232/2004, l'istante era stato invitato, il 21 aprile 2004, a fornire un anticipo di fr. 2'000.-- per le spese giudiziarie presunte (art. 150 cpv. 1 e 4 OG) entro il 5 maggio seguente. Egli rileva d'aver incaricato, il 28 aprile 2004, una vicina di casa di verificare se nella propria casella postale giacesse della corrispondenza: essendo il caso, egli sostiene d'aver chiesto al funzionario postale di trattenere gli invii sino al 30 aprile seguente. Aggiunge di essersi presentato alla posta il 1° maggio seguente, ma che gli invii sarebbero stati rispediti ai mittenti la sera del giorno precedente. Dal timbro postale apposto sul retro dell'invio litigioso risulta tuttavia, anche se ciò non è decisivo, ch'esso è stato rispedito al Tribunale federale il 5 maggio seguente. 
1.6.1 La circostanza che le dimissioni dell'istante dall'ospedale sono avvenute soltanto il pomeriggio del 30 aprile 2004 (verso le 14.00 a suo dire) e non in mattinata, può costituire un impedimento imprevisto, ma non certo imprevedibile, ritenuto che, notoriamente, un eventuale prolungamento di una degenza ospedaliera, in seguito a complicazioni, a questioni organizzative o ad altri motivi, non costituisce un fatto eccezionale e del tutto imprevedibile. Neppure la circostanza che, come precisato dall'istante, il 30 aprile 2004 i collegamenti con i mezzi di trasporto pubblici tra l'ospedale sito a Lugano e Tesserete non sarebbero stati ottimali, può costituire, manifestamente, un motivo di restituzione del termine. 
1.6.2 Decisiva è comunque la circostanza che, la prospettiva della degenza e quindi l'ospedalizzazione per la malattia essendo intervenuta all'inizio del termine fissato, l'istante poteva senz'altro incaricare un terzo di compiere l'atto di procedura necessario, segnatamente di ritirare l'invio litigioso, operazione che non doveva essere eseguita personalmente. Egli ha, infatti, incaricato una vicina di controllare la propria corrispondenza, ma ha omesso di concederle la facoltà di ritirarla, ciò che gli avrebbe permesso di effettuare il versamento richiesto entro il 5 maggio seguente o di chiedere una proroga del termine di versamento. Visto che nella fattispecie era oggettivamente e soggettivamente esigibile che l'istante affidasse, in maniera effettiva, a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, l'impedimento senza sua colpa ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 OG era cessato (vedi, per analoghi casi di degenze ospedaliere, DTF 119 II 86 consid. 2a, 114 II 181 consid. 2, 112 V 255). 
2. 
Ne segue che la domanda di restituzione per inosservanza del termine dev'essere respinta. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 35 cpv. 2 OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
La domanda di restituzione del termine è respinta. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico dell'istante. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore dell'istante, alla Sezione della circolazione del Cantone Ticino e al Giudice della Pretura penale. 
Losanna, 2 luglio 2004 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: