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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_392/2009 
 
Sentenza del 2 luglio 2009 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
patrocinata dall'avv. Silvio Pestelacci, 
2. C.________, 
rappresentato dal curatore Francesco Massei, e patrocinato dall'avv. Stefano Ferrari, 
3. D.________, 
patrocinato dall'avv. Roberta Soldati, 
4. Commissione tutoria regionale 1, 
opponenti. 
 
Oggetto 
diritto di visita della zia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 15 maggio 2009 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che la Commissione tutoria regionale 1 ha negato a A.________ un diritto di visita nei confronti del nipote C.________, figlio di B.________ e di D.________; 
che contro tale decisione A.________ è invano insorta dinanzi all'autorità di vigilanza sulle tutele del Cantone Ticino; 
che il 15 maggio 2009 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha stralciato dai ruoli l'appello di A.________ per mancato pagamento dell'anticipo spese; 
che con scritto 4 maggio 2009 (recte: 4 giugno 2009) A.________ ha comunicato al Tribunale federale di voler "appellare" la sentenza dell'ultima istanza cantonale e ha chiesto il riconoscimento del "diritto di un bambino di 6 anni di conoscere e di giocare insieme a tutta la propria famiglia"; 
che in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 640) soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; 
che in concreto il ricorso non rispetta i predetti requisiti di motivazione; 
che infatti nella fattispecie la ricorrente lamenta un errore nella designazione delle parti e si duole del mancato riconoscimento del diritto di visita, ma non spende una parola per censurare la motivazione della Corte cantonale secondo cui l'appello non poteva essere esaminato a causa del mancato versamento dell'anticipo spese; 
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 2 luglio 2009 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: Il Cancelliere: 
 
Hohl Piatti