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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_323/2012 
 
Sentenza del 2 luglio 2012 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Fonjallaz, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Mauro Belgeri, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Comune di X.________, 
patrocinato dall'avv. Dusca Schindler, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
ordine di sgombero, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 16 maggio 2012 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che con sentenza del 16 maggio 2012 il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto un ricorso del Comune di X.________ contro una decisione governativa che annullava un ordine municipale nei confronti di A.________ di sospendere i lavori e di sgomberare quanto depositato abusivamente sul fondo yyy situato fuori della zona edificabile; 
che avverso questo giudizio A.________ presenta il 25 giugno 2012 un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento; 
che il ricorrente chiede inoltre di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio; 
che secondo l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione; 
che, giusta l'art. 44 cpv. 1 LTF, i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono a partire dal giorno successivo; 
che, conformemente all'art. 48 cpv. 1 LTF, il gravame deve essere consegnato al Tribunale federale oppure all'indirizzo di questo alla posta svizzera al più tardi l'ultimo giorno utile del termine; 
che, come riconosciuto dal patrocinatore del ricorrente, la sentenza cantonale è stata intimata il 22 maggio 2012 e notificata il 23 maggio 2012; 
che il termine di 30 giorni per impugnarla è quindi venuto a scadenza venerdì 22 giugno 2012, giorno feriale; 
che il ricorso inoltrato al Tribunale federale, spedito il 25 giugno 2012, è pertanto tardivo e, di conseguenza, inammissibile; 
che in tali circostanze la domanda di gratuito patrocinio non può essere accolta (art. 64 cpv. 1 LTF); 
 
che le spese inutili sono perciò pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF); 
richiamati gli art. 108 cpv. 1 lett. a e 64 cpv. 3 LTF; 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 2 luglio 2012 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Gadoni