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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_556/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 2 agosto 2017  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale von Werdt, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Autorità regionale di protezione 12, 
sede di Minusio, via G. Motta 7, 6648 Minusio. 
 
Oggetto 
ritardata/denegata giustizia (relazioni personali), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 19 luglio 2017 
dal Presidente della Camera di protezione del 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che dal matrimonio tra A.________ e B.________, sciolto per divorzio nel 2015, sono nati due figli; 
che il 10 luglio 2017 A.________ ha presentato un reclamo " per ritardata e denegata giustizia " da parte dell'Autorità regionale di protezione 12, sede di Minusio, e ha chiesto in via preliminare, superprovvisionale, provvisionale e nel merito " il ripristino immediato dei diritti di visita e di telecomunicazione con i figli "; 
che con sentenza 19 luglio 2017 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile tale reclamo in quanto insufficientemente motivato ed abusivo per quanto concerne la censura di ritardata/denegata giustizia, osservando inoltre come le richieste formulate dal reclamante non potessero essere prese in considerazione, ritenuta l'esclusiva competenza dell'autorità di protezione per quanto riguarda la disciplina delle relazioni personali in prima istanza; 
che con ricorso 24 luglio 2017 A.________ ha impugnato tale sentenza al Tribunale federale, postulando in via preliminare, superprovvisionale, provvisionale e nel merito " un risarcimento e il ripristino immediato dei diritti di visita e di telecomunicazione con i figli " e chiedendo pure di convocare le parti per un dibattimento pubblico; 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF in un ricorso al Tribunale federale il ricorrente deve spiegare nei motivi, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; 
che in concreto l'impugnativa manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione: il ricorrente si limita a ribadire di non riuscire a vedere e sentire i figli dal 20/21 aprile 2017, giorno in cui la madre avrebbe unilateralmente deciso di sospendere i diritti di visita e di telecomunicazione, ma omette del tutto di spiegare perché la sentenza cantonale di irricevibilità qui impugnata sarebbe contraria al diritto; 
 
che pertanto il ricorso si appalesa inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che in tali condizioni non si giustifica tenere un dibattimento dinanzi al Tribunale federale, il quale, benché possibile (art. 57 LTF), viene del resto ordinato solo eccezionalmente e su richiesta motivata (sentenza 5A_880/2011 del 20 febbraio 2012 consid. 1.5, in Pra 2012 n. 91 pag. 606); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 2 agosto 2017 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini