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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 1/2} 
 
1C_360/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 2 settembre 2014  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Aemisegger, Merkli, Eusebio, Chaix, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. Boris  Bignasca,  
2.  Lega dei Ticinesi,  
rappresentata da Boris Bignasca, 
ricorrenti, 
 
contro  
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,  
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
garanzia a carico del Fondo Swisslos per la partecipazione del Canton Ticino a Expo Milano 2015, 
 
ricorso contro la risoluzione emanata il 18 giugno 2014 dal Consiglio di Stato e avverso la sentenza emanata il 1° luglio 2014 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con il messaggio n. 6900 del 14 gennaio 2014, il Consiglio di Stato ha richiesto al Parlamento cantonale un credito di fr. 3'500'000.-- per finanziare la partecipazione del Cantone Ticino a Expo Milano 2015 e a progetti di accompagnamento cantonali. Mediante decreto legislativo del 15 aprile 2014 il Gran Consiglio, accogliendo il rapporto di maggioranza e respingendo quello di minoranza proposto dalla Lega dei Ticinesi, tendente a una riduzione del citato credito, l'ha approvato. Il 16 giugno 2014 la Cancelleria dello Stato ha dichiarato riuscita la domanda di referendum popolare presentata da Boris Bignasca e dalla Lega dei Ticinesi contro il menzionato decreto legislativo. La data della votazione popolare è stata fissata al 28 settembre 2014. 
 
B.   
Tramite risoluzione del 18 giugno 2014, il Consiglio di Stato, in risposta alla "situazione eccezionale e straordinaria" e agli impegni assunti dal Cantone riguardo alla partecipazione a Expo 2015, ha approvato una garanzia di fr. 1'000'000.-- a carico della riserva Fondo Swisslos, da utilizzare se necessario, parzialmente o totalmente, unicamente a copertura di impegni inerenti all'Expo non ancora finanziati con sponsorizzazioni private, all'epoca ammontanti a fr. 355'000.--. 
 
C.   
Boris Bignasca e la Lega dei Ticinesi hanno impugnato questa risoluzione dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, che con giudizio del 1° luglio 2014 ha dichiarato irricevibile il ricorso. 
 
D.   
Avverso la risoluzione del Governo cantonale e la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, Boris Bignasca e la Lega dei Ticinesi presentano, con un medesimo unico atto inoltrato al Tribunale federale e alla Commissione di ricorso delle lotterie e delle scommesse, un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso amministrativo. Chiedono, concesso al gravame l'effetto sospensivo in via superprovvisionale e provvisionale, di annullare le decisioni impugnate e di ingiungere al Consiglio di Stato di non sottoscrivere alcun contratto, sciogliere qualsiasi riserva, rispettivamente non erogare denaro fino all'esito della votazione popolare del 28 settembre 2014. 
 
 
E.   
Con scritto del 22 luglio 2014, il Presidente della citata Commissione di ricorso, interpellata dal Tribunale federale, ha comunicato di declinare ogni competenza riguardo all'esame del ricorso introdotto dinanzi ad essa. 
 
F.   
Mediante decreto presidenziale del 25 luglio 2014 la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è stata respinta in via superprovvisionale. 
Non sono state chieste osservazioni al gravame, ma è stata chiesta l'edizione dell'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1).  
 
 
1.2. Il Tribunale federale giudica nella composizione di cinque giudici tra l'altro i ricorsi contro decisioni cantonali relative all'esigenza di un referendum (art. 20 cpv. 3 LTF). In concreto si pone la questione di sapere se l'impugnata risoluzione governativa doveva essere sottoposta a un referendum finanziario facoltativo e pertanto munita di una clausola referendaria (DTF 121 I 357 consid. 1).  
 
 
1.3. La tempestività del gravame, sia in quanto diretto contro la risoluzione governativa sia avverso la decisione della Corte cantonale, tenuto conto delle ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 lett. b LTF), è pacifica. Mal si comprende per contro perché i ricorrenti, mischiando procedure e censure distinte e diverse, hanno inoltrato a due autorità differenti un unico atto di ricorso, ritenendo essi medesimi "manifestamente dubbio" quello presentato "a titolo puramente prudenziale" alla citata Commissione di ricorso.  
 
 
1.4. Secondo l'art. 82 LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico (lett. a), come pure quelli concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari (lett. c). Con il ricorso secondo l'art. 82 lett. c LTF si può censurare la violazione dei diritti politici. Conformemente all'art. 95 lett. a, c, e d LTF, nel ricorso per violazione di diritti politici si può far valere la lesione del diritto federale, dei diritti costituzionali cantonali, come pure delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari. Il Tribunale federale esamina liberamente queste censure (DTF 138 I 171 consid. 1.5).  
 
Come ancora si vedrà, la questione della legittimazione a ricorrere dev'essere esaminata separatamente riguardo alla risoluzione governativa e alla sentenza del Tribunale cantonale amministrativo. Avverso quest'ultima, di massima, non può essere fatta valere una violazione del diritto di voto, ragione per cui, come rettamente ritenuto dai giudici cantonali, l'art. 89 cpv. 3 LTF, secondo cui in materia di diritti politici il diritto di ricorrere spetta a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa, non è applicabile. Riguardo alla stessa, il diritto di ricorso si fonda sull'art. 89 cpv. 1 LTF: in tale ambito è legittimato a ricorrere soltanto chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione (lett. b) e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o modifica (lett. c). 
 
Nel quadro di un ricorso per violazione dei diritti politici ai sensi dell'art. 82 lett. c LTF non è per contro necessario un particolare interesse (giuridico) nella causa, essendo sufficiente la qualità di avente diritto di voto, pacifica per il ricorrente (DTF 138 I 171 consid. 1.3), o di partito politico o associazione politica, qualora siano organizzati come tali e dotati di statuti (DTF 134 I 172 consid. 1.3.1; 121 I 357 consid. 2a). La Corte cantonale, ritenendo che oggi quest'ultima condizione non sarebbe adempiuta, ha negato la legittimazione a ricorrere alla Lega dei Ticinesi. La ricorrente, tenuta a dimostrare l'adempimento dei requisiti legali per la sua legittimazione (DTF 133 II 249 consid. 1.1, 353 consid. 1, 400 consid. 2), critica questa conclusione, senza tuttavia produrre gli statuti litigiosi. La questione, visto l'esito del gravame, non dev'essere esaminata oltre. 
 
 
1.5. Le esigenze di motivazione previste per i ricorsi al Tribunale federale valgono anche per i gravami secondo l'art. 82 lett. c LTF. Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, occorre quindi spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto (cfr. art. 95 segg. LTF). Questa Corte non è pertanto tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (DTF 138 I 171 consid. 1.4; 136 I 229 consid. 4.1).  
 
2.  
 
2.1. Nell'impugnata decisione la Corte cantonale ha rilevato che la risoluzione governativa si fonda sul regolamento del Fondo Swisslos del 7 novembre 2012 (RL 11.1.3.1.2), il cui art. 13 cpv. 2 stabilisce che le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive. Ha ritenuto nondimeno che questa limitazione all'impugnabilità di principio delle decisioni governative dinanzi ad esso, sancita dall'art. 84 lett. a della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm), è inefficace, poiché prevista da un'ordinanza dell'Esecutivo cantonale e inoltre perché disattende l'art. 86 cpv. 2 LTF, che prevede l'istituzione da parte dei Cantoni di tribunali superiori, la contestata risoluzione non rivestendo un carattere prevalentemente politico ai sensi dell'art. 86 cpv. 3 LTF. Essa ha pertanto ammesso di principio la propria competenza. Questa conclusione è corretta e i ricorrenti non la criticano, per lo meno con una motivazione conforme alle esigenze imposte dall'art. 42 LTF.  
 
In effetti, riguardo al diniego di competenza circa le censure di violazione dei diritti politici da parte del Tribunale cantonale amministrativo, i ricorrenti insistono nel richiamare l'art. 86 cpv. 2 LTF. Certo, la Corte cantonale ha rilevato che l'eccezione prevista al capoverso 3 di detta norma in concreto non è realizzata, trattandosi del finanziamento di progetti di pubblica utilità e non pertanto di una decisione di carattere prettamente politico. Essa non ha comunque negato di massima la propria competenza al riguardo, ma ha ritenuto che al ricorrente difettava la legittimazione a ricorrere giusta l'art. 89 cpv. 3 LTF, applicabile in virtù dell'art. 111 cpv. 1 LTF. In tale ambito giova rilevare che, dinanzi ad essa, i ricorrenti contestavano semplicemente il fatto che non sarebbero state adempiute le condizioni materiali per concedere la garanzia litigiosa, questione che, come si vedrà, non concerne i diritti politici. Essi, per contro, non hanno sostenuto che la risoluzione governativa avrebbe dovuto essere munita della clausola referendaria, motivo per cui i giudici cantonali non si sono espressi al riguardo. 
 
 
2.2. Per quanto concerne la legittimazione a ricorrere, la Corte cantonale ha stabilito che le condizioni previste dall'art. 65 LPAmm sono riprese dal testo dell'art. 89 cpv. 1 LTF. Ha pertanto negato la legittimazione a ricorrere a Boris Bignasca, motivi che di per sé varrebbero anche per la Lega dei Ticinesi, stabilendo ch'egli non è toccato dalla criticata risoluzione in maniera diversa o maggiore per rapporto agli altri cittadini del Cantone, non essendo decisiva la sua qualità di promotore del referendum finanziario contro il credito stanziato dal Gran Consiglio per la partecipazione del Cantone Ticino all'Esposizione universale.  
 
 
2.2.1. Anche questa conclusione è corretta. I ricorrenti sono infatti toccati dalla contestata garanzia allo stesso modo degli altri cittadini del Cantone e chiaramente non hanno alcun interesse personale degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF), in quanto la stessa riguarda semmai soltanto la finanza pubblica (diminuzione del Fondo Swisslos), ma non comporta alcuna conseguenza diretta per i ricorrenti, la cui situazione di fatto o giuridica non può essere influenzata dall'annullamento o dalla modifica della garanzia litigiosa (sentenza 1C_123/2011 del 7 luglio 2011 consid. 3). Secondo la citata norma, è infatti legittimato a ricorrere unicamente chi è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica. L'interesse degno di protezione può essere di natura giuridica o fattuale (DTF 135 II 243 consid. 1.2). Questo interesse dev'essere diretto e concreto. In particolare, il ricorrente deve trovarsi in un rapporto sufficientemente stretto, speciale e degno di essere preso in considerazione con la criticata decisione: egli dev'essere toccato in misura e con un'intensità maggiore rispetto al resto dei cittadini e trarre un vantaggio pratico in caso d'accoglimento del ricorso (DTF 133 II 249 consid. 1.3.2), ciò ch'egli non dimostra. Il ricorso di una persona privata proposto a tutela dell'interesse generale o nell'asserito interessi di terzi, segnatamente in concreto di quelli del Cantone, è quindi inammissibile. L'azione popolare è infatti esclusa nell'ambito della giurisdizione amministrativa federale (DTF 135 II 145 consid. 6.1 pag. 150 e rinvii). In siffatti casi, il ricorrente dinanzi al Tribunale federale può far valere soltanto la violazione di norme di procedura equivalenti a un diniego di giustizia (DTF 135 II 430 consid. 3.2).  
 
Contrariamente all'assunto dei ricorrenti, la circostanza ch'essi sono promotori del referendum lanciato contro il citato credito approvato dal Parlamento cantonale e che con il loro gravame intenderebbero impedire l'erogazione asseritamente illecita di fondi pubblici, non comporta il loro diritto di ricorrere giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF. Il ricorrente fa del resto valere a torto, considerato che la contestata garanzia non incide di massima sul carico fiscale dei contribuenti, che l'accoglimento dell'impugnativa gli eviterebbe di subire un pregiudizio economico e materiale. Circostanza anch'essa comunque insufficiente per ammettere la legittimazione a ricorrere riguardo alla citata garanzia, meri effetti indiretti sul suo onere fiscale non essendo idonei a conferirgli un diritto a impugnarla (DTF 135 I 43 consid. 1.4 pag. 48; vedi pure DTF 118 Ia 46 consid. 3b in cui sulla base del previgente art. 88 OG è stata negata la legittimazione a ricorrere per impugnare un contributo statale proveniente da fondi della lotteria versato a un'associazione). Negando ai ricorrenti la legittimazione a ricorrere in tale ambito, la Corte cantonale non è pertanto incorsa in un diniego di giustizia. Ne segue che, in siffatte circostanze, è superfluo esaminare se la risoluzione governativa abbia un carattere prevalentemente politico ai sensi dell'art. 86 cpv. 3 LTF, natura peraltro negata con motivi intelligibili dalla Corte cantonale (sentenza 1C_123/2011, citata, consid. 3.2). 
 
 
2.2.2. Del resto, come sottolineato dai ricorrenti, e come risulta dal relativo atto di ricorso, dinanzi alla Corte cantonale essi hanno fatto valere sostanzialmente soltanto una violazione dei diritti politici dei cittadini (art. 34 Cost.).  
 
Sotto questo profilo, i giudici cantonali hanno ritenuto che sulla base degli art. 163 della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), relativo ai ricorsi contro atti della procedura preparatoria, e 166a LEDP, che dichiara definitive segnatamente le decisioni del Consiglio di Stato, contro la contestata risoluzione governativa non dovrebbe essere dato un ricorso alla Corte cantonale. Quest'ultima ha nondimeno rilevato che l'intenzione del legislatore cantonale non è stata ancorata in modo ineccepibile nella LEDP, rinviando al riguardo al messaggio governativo n. 6932 del 15 aprile 2014 relativo alla proposta modifica dei rimedi giuridici contro i risultati delle elezioni e delle votazioni. 
 
Il Tribunale cantonale amministrativo ha pure lasciato irrisolta la questione della propria competenza a esaminare l'asserita lesione dei diritti politici, poiché giusta l'art. 89 cpv. 3, ritenuto applicabile a livello cantonale in assenza di specifiche norme per il tramite dell'art. 111 cpv. 1 LTF, il ricorrente non potrebbe comunque far valere che un determinato atto non poteva essere emanato dal Governo, ma soltanto dal Parlamento cantonale, tale questione dovendo infatti essere proposta nell'ambito di un ricorso per violazione del principio della separazione dei poteri, gravame non soggetto ai requisiti di legittimazione dell'art. 89 cpv. 3 LTF, ma a quelli ordinari dell'art. 89 cpv. 1 LTF, ripresi dall'art. 65 LPAmm, e in concreto, come visto, non adempiuti (al riguardo vedi DTF 138 I 196 consid. 4.1; 134 I 326 consid. 2.2, 313 consid. 5.2; 131 I 291 consid. 1.1). I ricorrenti, disattendendo l'obbligo di motivazione dell'art. 42 LTF, non si confrontano con l'argomentazione dei giudici cantonali. 
 
 
2.2.3. Per di più, al riguardo i ricorrenti si limitano a richiamare l'art. 27a della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF; RL 2.5.1.1), secondo cui, salvo eccezioni previste dalla legge, solo gli atti che comportano una nuova spesa unica fino a fr. 500'000.- sono di competenza del Consiglio di Stato. L'art. 1 cpv. 2 LFG dispone tuttavia che detta legge si applica all'Amministrazione cantonale, comprese le sue aziende la cui autonomia non è disciplinata da una legislazione speciale federale o cantonale. Ora, i ricorrenti nemmeno tentano di spiegare perché non sarebbe applicabile l'art. 13 del Regolamento del Fondo Swisslos, che quale lex specialis attribuisce al Consiglio di Stato la competenza decisionale per attribuire importi superiori a fr. 100'000.--, senza limiti verso l'alto: l'applicabilità della LFG al Fondo Swisslos non è pertanto evidente, a maggior ragione visto che, dedotte le promesse di sponsorizzazioni private, neppure è manifesto che l'importo previsto dall'art. 27a LGF sia superato.  
 
Al proposito i ricorrenti adducono semplicemente che il Governo non potrebbe utilizzare la garanzia litigiosa, poiché il relativo importo sarebbe già colpito da un referendum popolare. La critica non regge, visto che si tratta di fattispecie differenti. Neppure su questo punto le generiche critiche ricorsuali adempiono pertanto le esigenze di motivazione dell'art. 42 LTF
 
 
2.3. I ricorrenti fanno valere che la Corte cantonale, nell'ambito in cui ha ammesso la propria competenza, avrebbe poi dichiarato irricevibile il ricorso in maniera contraddittoria e sbagliata. Al riguardo, essi disattendono che l'irricevibilità del gravame si fonda essenzialmente non su un diniego di competenza, bensì, rettamente, sulla loro carenza di legittimazione a ricorrere. D'altra parte, come ancora si vedrà, circa le generiche censure di violazione dei diritti politici del cittadino (art. 34 Cost.), da loro addotte nella sede cantonale, essi si limitano ad esporre, in maniera difficilmente comprensibile, che "il fatto che i ricorrenti invochino i diritti politici, non significa che l'atto impugnato riguarda la materia dei diritti politici". Ora, non trattandosi di diritti politici, nell'ambito dell'art. 65 LPAmm la loro carenza di legittimazione è tuttavia chiaramente data.  
 
I ricorrenti confondono e mischiano in effetti in maniera inammissibile la procedura concernente il diritto di voto dei cittadini ai sensi dell'art. 82 lett. c LTF, con quella del ricorso ordinario ai sensi dell'art. 82 lett a LTF e i rispettivi diversi presupposti di legittimazione (art. 89 cpv. 3, rispettivamente quelle più severe previste nel secondo caso dall'art. 89 cpv. 1 LTF). Il primo ricorso permette al cittadino di dolersi di una violazione di disposizioni cantonali di livello legislativo e costituzionale che definiscono il contenuto e la portata dei diritti politici: la lesione del diritto di voto deve tuttavia risultare direttamente dall'atto impugnato (DTF 136 I 241 consid. 1.1.1; sentenze 1C_501/2011 del 4 settembre 2013 consid. 2.2-2.6, in RtiD I-2014 n. 3 pag. 13 e 1C_123/2011, citata, consid. 2). In concreto, manifestamente, non è tuttavia lesa la libertà di voto, che garantisce al cittadino che siano riconosciuti solo i risultati delle votazioni corrispondenti in modo affidabile e non falsato alla volontà dell'avente diritto di voto liberamente espressa (DTF 138 II 5 consid. 2.2; 137 I 200 consid. 2.1). 
 
 
3.   
Dinanzi alla Corte cantonale, i ricorrenti hanno censurato l'asserita assenza delle condizioni materiali previste dall'art. 4 del regolamento del Fondo Swisslos per concedere la criticata garanzia, che al loro dire non rientrerebbe negli scopi del menzionato Fondo. Anche il ricorso in esame è imperniato su questa censura. 
 
 
3.1. Il Tribunale federale ha già avuto occasione di stabilire che la critica, secondo cui l'utilizzazione di mezzi della lotteria (in quella causa destinati a finanziare l'ampliamento di un museo) violerebbe sia il diritto federale, segnatamente l'art. 5 cpv. 2 della legge federale dell'8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (LLS; RS 935.51) che vieta lotterie aventi lo scopo di assicurare l'adempimento di obbligazioni legali di diritto pubblico, sia le relative direttive cantonali zurighesi, non concerne i diritti politici dei cittadini ai sensi dell'art. 82 lett. c LTF: tale censura dev'essere addotta con un ricorso contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico giusta l'art. 82 lett. a LTF. Ha ricordato che la circostanza che un oggetto asseritamente illegittimo venga posto in votazione non costituisce una lesione del diritto di voto garantito dal diritto federale. Questo poiché il ricorso per violazione dei diritti politici persegue unicamente lo scopo di tutelare la partecipazione democratica e può pertanto essere presentato solo dove sussista una relazione diretta con l'esercizio del diritto di voto, ciò che non si verifica nella fattispecie (sentenza 1C_123/2011, citata, consid. 2).  
 
 
3.2. Nella sentenza 1C_493/2009 del 3 marzo 2010 (consid. 6.2 e 7.4 in AJP 2010 pag. 934 e ZBl 111/2010 pag. 693), richiamata dai ricorrenti, il Tribunale federale ha stabilito che, nel Cantone Zurigo, il finanziamento di progetti per il tramite di risorse provenienti da fondi delle lotterie, e pertanto non dalle finanze generali dello Stato, è comparabile alle fattispecie nelle cause oggetto delle sentenze DTF 122 I 11 consid. 3d pag. 17 e 1P.50/1989 del 12 luglio 1989 consid. 3 (in ZBl 91/1990 pag. 121), fondate tuttavia sulle particolarità della normativa zurighese. Ha ritenuto che anche il prelievo da siffatti fondi può esser considerato come una spesa nuova soggetta al referendum quando la decisione sulla destinazione del prelievo dal fondo lasci un vasto margine di apprezzamento. Ha concluso che anche nell'ambito dell'utilizzazione di mezzi da fondi delle lotterie l'autorità competente dispone di un ampio margine di apprezzamento, sebbene l'art. 5 cpv. 2 LLS non ne autorizzi l'utilizzo per assicurare l'adempimento di obbligazioni legali di diritto pubblico: con riguardo alla normativa zurighese ha nondimeno ammesso che si era in presenza di una spesa nuova (sentenza 1C_493/2009, citata, consid. 7.4-7.6).  
 
4.  
 
4.1. Nella fattispecie, le questioni inerenti ai diritti politici si riducono a un solo quesito decisivo, non sollevato dai ricorrenti a livello cantonale, ossia quello di sapere se il Consiglio di Stato avrebbe dovuto munire la contestata risoluzione della clausola referendaria. Certo, ci si potrebbe chiedere se tale censura, proposta per la prima volta nel ricorso al Tribunale federale, sia inammissibile poiché nuova (cfr. art. 99 LTF) o per possibile mancato esaurimento dei rimedi cantonali. Visto l'esito del gravame, il quesito non merita tuttavia approfondimento.  
 
 
4.2. Al riguardo i ricorrenti rilevano rettamente che né dalla legge cantonale sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931 né dal regolamento cantonale del Fondo Swisslos, secondo cui la competenza decisionale per importi superiori a fr. 100'000.-- è attribuita al Consiglio di Stato (art. 13 cpv. 1 lett. d), né da altre norme cantonali risulta che tali importi sarebbero soggetti a referendum (sul referendum finanziario nel Cantone Ticino vedi sentenza 1P.771/2006 del 29 gennaio 2007, consid. 2.3 e 2.5, in RtiD I-2007 n. 32 e rinvii).  
 
 
4.3. L'art. 42 Cost./TI richiamato dai ricorrenti dispone che sottostanno al referendum facoltativo (se richiesto nei 45 giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale) gli atti che comportano una spesa unica superiore a fr. 1'000'000.-- (lett. b). Ora, nella fattispecie non si è in presenza di una spesa annua superiore al citato importo, per cui già per questo motivo l'assoggettamento della garanzia litigiosa alla clausola referendaria sulla base di questa norma non è ravvisabile.  
 
Del resto i ricorrenti neppure sostengono che tale importo dovrebbe essere aggiunto al credito di fr. 3'500'000.-- già approvato e oggetto del referendum. Anzi, essi calcolano l'importo litigioso di 1 mio deducendone le sponsorizzazioni private già promesse, che ammonterebbero ad almeno fr. 355'000.--, per cui al loro dire si tratterrebbe di un importo di fr. 645'000.--, superiore quindi a quello di fr. 500'000.-- previsto dal citato art. 27a LGF, ma inferiore a quello fissato per il referendum. In siffatte circostanze è quindi superfluo esaminare la questione di sapere se, nel Cantone Ticino, la criticata garanzia costituisca o meno una spesa nuova soggetta a referendum. 
 
 
4.4. Sempre riguardo alla contestata risoluzione governativa, i ricorrenti insistono sul fatto ch'essa violerebbe il divieto dell'arbitrio e dell'abuso di diritto poiché concernerebbe un importo già oggetto di una domanda di referendum. Al loro dire, di fronte alla domanda di referendum già riuscita, il Consiglio di Stato non avrebbe potuto "scorporare" parte del credito per sottrarlo al voto popolare. Essi asseriscono tuttavia a torto che la garanzia litigiosa comporterebbe la soppressione del referendum indetto per il 28 settembre 2014. È infatti manifesto che i cittadini potranno esprimersi liberamente sul citato credito di          fr. 3'500'000.--, accettandolo o respingendolo. Tutt'altro quesito è la questione di sapere se il Governo cantonale avesse dovuto munire la garanzia litigiosa della clausola referendaria.  
 
Il ricorso è poi fondato sulla tesi secondo cui l'Expo 2015 e le sue infrastrutture non costituirebbero opere finanziabili con il Fondo Swisslos, poiché non rispetterebbero le esigenze previste dagli art. 4-9 del relativo Regolamento; trattandosi al dire dei ricorrenti di obbligazioni legali di diritto pubblico, la criticata garanzia non rispetterebbe neppure l'art. 5 cpv. 2 LLS
 
Le critiche relative all'asserita utilizzazione illecita della garanzia litigiosa per finanziare la partecipazione all'Expo non concernono tuttavia, come già visto, il diritto di voto dei cittadini: in tale ambito il ricorso ai sensi dell'art. 82 lett. c LTF è inammissibile per carenza di legittimazione (sentenze 1C_493/2009, citata, consid. 4 e 1C_123/2011, citata, consid. 2 e 3). 
 
 
4.5. I ricorrenti incentrano il gravame anche sul fatto che, al loro dire, l'erogazione della garanzia litigiosa violerebbe i diritti politici "nella forma qualificata della lesione del divieto dell'abuso di diritto (art. 9 Cost.) ", poiché essa coprirebbe opere finanziate con il credito approvato dal Gran Consiglio oggetto di referendum. La critica non regge, ritenuto che i ricorrenti mischiano in maniera inammissibile due fattispecie che, sebbene possano presentare una certa connessione tra loro, sotto il profilo giuridico sono differenti.  
 
5.  
 
5.1.   
Infine, a titolo meramente abbondanziale, il Tribunale cantonale amministrativo ha rilevato che la risoluzione governativa litigiosa non lede i diritti politici del ricorrente, che potranno essere esercitati in occasione della votazione del 28 settembre 2014. Ha ritenuto che la circostanza secondo cui la criticata decisione potrebbe essere censurabile sotto l'aspetto politico non sarebbe comunque decisiva, ritenuto ch'esso non potrebbe sindacarne l'adeguatezza. 
 
 
5.2. Al riguardo i ricorrenti si limitano ad asserire che la garanzia litigiosa sopprimerebbe gli effetti del referendum posto in votazione il 28 settembre 2014, senza contestare del tutto la predetta argomentazione dei giudici cantonali. Su questo punto il ricorso è pertanto inammissibile per carenza di motivazione (art. 42 LTF).  
 
6.  
 
6.1. Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) : nel fissarne l'ammontare, occorre tener conto che non si era in presenza solo di un ricorso per violazione dei diritti politici.  
 
6.2. L'emanazione del presente giudizio rende privo di oggetto uno scambio di scritti sulla domanda provvisionale.  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione ai ricorrenti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e, per conoscenza, alla Commissione di ricorso. 
 
 
Losanna, 2 settembre 2014 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri