Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_899/2024
Sentenza del 2 settembre 2024
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Abrecht, Presidente,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP,
ricorso contro la sentenza emanata il 25 giugno 2024 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2024.74).
Fatti:
A.
Con decisione del 4 marzo 2024, il Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino ha mantenuto il trattamento stazionario giusta l'art. 59 cpv. 3 CP nei confronti di A.________, ordinato con sentenza del 22 marzo 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale.
B.
B.a. Contro tale decisione, A.________, che era assistito da un patrocinatore d'ufficio nell'ambito di tale procedura, ha adito personalmente la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello con un reclamo dell'8 marzo 2024.
In data 14 marzo 2024, A.________ ha inoltrato un "ricorso" quale parte integrante del reclamo dell'8 marzo 2024. In tale scritto, egli ha chiesto in buona sostanza la "completa riforma, rivalutazione, soppressione" della misura stazionaria "ritenendo conforme la liberazione condizionale". Egli ha richiesto inoltre che la pena detentiva non venga più eseguita, visto il "successo" della misura stazionaria. Ha negato da parte sua "la possibilità o volontà di recidiva" così come la "possibilità o volontà di fuga". Ha sostenuto abusi e lesioni dei suoi diritti (procedurali) da parte delle varie autorità intervenute durante il suo percorso giudiziario a partire dal 2019 per cui egli, a suo dire, avrebbe inoltrato denuncia/querela penale. Ha ribadito di contestare i punti n. 4-14 della decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi del 4 marzo 2024. In merito alla difesa d'ufficio dell'avv. B.________, egli ha postulato la revoca del mandato e la nomina di un nuovo patrocinatore d'ufficio. Ha chiesto inoltre, per gli asseriti abusi subiti, il riconoscimento di un danno economico da lui quantificato in fr. 2'500.-- come pure di "realizzare/sostenere la denuncia/querela penale, presente al Ministero pubblico", nonché di "avviare tutti i processi di rivalutazione e riforma del percorso riabilitativo".
B.b. Con scritto del 18 marzo 2024, A.________ ha ribadito la sua richiesta di nomina di un nuovo difensore, in considerazione della revoca del mandato d'ufficio da lui trasmessa al Giudice dei provvedimenti coercitivi nell'ottobre 2022. Nel contempo egli ha presentato istanza di ricusazione della Corte dei reclami penali, nel caso in cui il mandato dell'avv. B.________ venisse mantenuto.
L'istanza di ricusazione è stata trasmessa per competenza dalla Corte dei reclami penali alla Corte di appello e di revisione penale, che ha respinto l'istanza con decisione del 30 aprile 2024.
Con scritto datato 23 maggio 2024, A.________ ha sollecitato la nomina di un nuovo difensore d'ufficio.
B.c. Con sentenza del 25 giugno 2024, la Corte dei reclami penali ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo presentato contro la decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi del 4 marzo 2024. La Corte dei reclami ha inoltre respinto, nella medesima sentenza, l'istanza di nomina di un nuovo patrocinatore d'ufficio.
C.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale del 1° agosto 2024, chiedendo in buona sostanza di riformarla nel senso che il trattamento stazionario venga soppresso e che gli venga concessa la liberazione condizionale e un congruo risarcimento morale, quantificato in fr. 2'500.--. Chiede inoltre che venga fatto procedere il perseguimento penale in relazione a diverse fattispecie da lui menzionate nel ricorso. Egli chiede di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 97 consid. 1, 9 consid. 2).
1.1. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Il Tribunale federale, che non è un'istanza d'appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 144 V 388 consid. 2; 143 I 377 consid. 1.3). Esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate in sede federale (DTF 146 IV 297 consid. 1.2).
Le esigenze di motivazione sono accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie non sono ammissibili (DTF 148 IV 356 consid. 2.1, 205 consid. 2.6, 39 consid. 2.6). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria. Occorre invece dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove svolte dall'istanza precedente sia manifestamente insostenibile, si trovi in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondi su una svista manifesta o contraddica in modo urtante il sentimento della giustizia o dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1, 39 consid. 2.3.5; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
1.2. In concreto, le esposte esigenze di motivazione sono del tutto disattese, ritenuto che il ricorrente nel suo ricorso non si confronta con i motivi posti a fondamento del giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché tale decisione viola il diritto (art. 95 LTF). Ciò vale sia per quanto concerne le motivazioni con le quali la Corte cantonale ha respinto la sua istanza di nomina di un nuovo difensore d'ufficio, sia per quanto concerne gli esaustivi argomenti addotti dalla Corte cantonale per confermare la decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi del 4 marzo 2024 di mantenere il trattamento stazionario.
Al contrario, il ricorrente nel suo ricorso si limita in buona sostanza ad esporre una sua versione dei fatti, a criticare in maniera generica l'operato delle autorità cantonali, ad elencare una serie di incarti concernenti altre procedure, le norme che sarebbero state violate nella "situazione degradata e deteriorata" venutasi a creare, i reati oggetto delle denunce e querele penali da lui presentate e gli avvocati che egli propone per essere nominati per il suo gratuito patrocinio. La critica rivolta alla sentenza della Corte cantonale, laddove riconoscibile, rivela un carattere meramente appellatorio e in quanto tale inammissibile. Ciò è segnatamente il caso laddove il ricorrente le rimprovera di essersi basata unicamente su dichiarazioni di parte, "elementi esterni confusi", "travisamenti ed incerte manipolazioni presenti negli incarti".
Nella misura in cui il ricorrente sostiene che l'istanza di ricusa da lui presentata nei confronti della Corte dei reclami era fondata, egli misconosce che tale istanza era stata respinta in data 30 aprile 2024 dalla Corte di appello e di revisione penale. Anche su questo punto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ritenuto che non risulta che il ricorrente abbia inoltrato ricorso contro la citata decisione entro il termine ricorsuale (art. 100 cpv. 1 LTF), ciò che egli nemmeno sostiene.
2.
Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze di motivazione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, essendo l'impugnativa d'acchito priva di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno quindi, di principio, accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF). In concreto, tuttavia, in considerazione della sua situazione personale, si giustifica di rinunciare a prelevarle (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; cfr. sentenze 6B_182/2023 del 3 marzo 2023 e 6B_646/2019 del 3 giugno 2019, entrambe riguardanti il ricorrente).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3.
Non si prelevano spese giudiziarie.
4.
Comunicazione alle parti, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'avv. B.________.
Losanna, 2 settembre 2024
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara