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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.174/2006 /biz 
 
Sentenza del 2 ottobre 2006 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Fonjallaz, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Ilario Bondolfi, 
 
contro 
 
Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale, Sezione estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
estradizione alla Repubblica di Albania, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 27 luglio 2006 dall'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale, 
Sezione estradizioni. 
 
Fatti: 
A. 
Il 23 gennaio 2006 Interpol Tirana ha chiesto alle autorità svizzere l'arresto ai fini estradizionali del cittadino albanese A.________, arrestato il 17 febbraio successivo sulla base di un ordine di arresto provvisorio in vista d'estradizione spiccato dall'Ufficio federale di giustizia (UFG). In occasione del suo interrogatorio l'interessato ha affermato di chiamarsi B.________ e non A.________: la verifica del suo passaporto ha permesso di accertare che si tratta della persona ricercata. Il 20 febbraio 2006 l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini estradizionali, non impugnato dal ricorrente, che si è opposto all'estradizione semplificata. 
B. 
Mediante nota diplomatica del 14 marzo 2006 il Ministero della giustizia della Repubblica di Albania ha formalmente chiesto l'estradizione di A.________. La richiesta si fonda sulla sentenza di condanna definitiva n. 343 dell'11 luglio 2001 emanata dal Tribunale d'appello di Tirana. Dalla stessa risulta che il 7 agosto 1999 l'estradando, dopo una lite con un cittadino albanese, ha sparato con un'arma in direzione di quest'ultimo, ferendolo gravemente: il ricercato è stato condannato a una pena detentiva di cinque anni. L'interessato si è opposto all'estradizione, adducendo la sua estraneità ai fatti rimproveratigli. In data 3, 5 e 16 maggio 2006 il Ministero della giustizia della Repubblica di Albania, su richiesta dell'UFG, ha fornito alcune precisazioni circa lo svolgimento del procedimento penale e sulla possibilità di riassumerlo. L'interessato ha potuto esprimersi al riguardo e produrre ulteriori documenti. Il 30 maggio e il 28 giugno 2006 l'autorità estera, a richiesta dell'UFG, ha trasmesso documenti relativi alla notifica, al padre dell'estradando, della convocazione al dibattimento dinanzi al Tribunale di appello albanese. L'interessato si è espresso al riguardo, producendo documentazione ulteriore. L'UFG, con decisione del 27 luglio 2006, ha concesso l'estradizione. 
C. 
A.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede di annullarla, di porlo al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di designare l'avvocato Ilario Bondolfi suo difensore d'ufficio. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. 
 
L'UFG propone di respingere il ricorso e di addossare le spese al ricorrente. Quest'ultimo, invitato ad esprimersi in merito, non ha presentato una replica. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 L'estradizione tra l'Albania e la Svizzera è retta dall'omonima Convenzione europea del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1) e dal Secondo Protocollo addizionale, conchiuso il 17 marzo 1978 (RS 0.353.12). La legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e l'ordinanza del 24 febbraio 1982 (OAIMP) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente (cfr. art. 1 cpv. 1 AIMP), come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione di quello convenzionale (DTF 123 II 134 consid. 1a, 122 II 140 consid. 2 pag. 142, 373 consid. 1a e rinvii), riservato il rispetto dei diritti dell'uomo (DTF 123 II 595 consid. 7c pag. 616 seg.). 
1.2 L'atto impugnato è una decisione di prima istanza secondo l'art. 55 cpv. 1 AIMP, contro cui il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile giusta il rinvio dell'art. 55 cpv. 3 all'art. 25 AIMP (DTF 122 II 373 consid. 1b). Il Tribunale federale fruisce in questo ambito di piena cognizione, ma deve attenersi all'esposto dei fatti contenuto nella domanda di estradizione, salvo ch'esso risulti erroneo, lacunoso o contraddittorio (DTF 123 II 134 consid. 1d, 279 consid. 2b). Nell'applicazione del principio dell'ufficialità, esso è però tenuto a rispettare i limiti della lite, poiché non gli competono funzioni di vigilanza (DTF 123 II 134 consid. 1d, 112 Ib 576 pag. 586 in medio). Anche se il Tribunale federale esamina il ricorso con piena cognizione, spetta al giudice estero del merito, e non al giudice svizzero dell'estradizione, pronunciarsi sulla colpevolezza della persona perseguita (DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii, 112 Ib 215 consid. 5b pag. 220). 
1.3 La legittimazione del ricorrente, colpito dal provvedimento di estradizione, è pacifica (art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b). Il ricorso, tempestivo, ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 AIMP). 
2. 
3. 
4. 
4.1 Il ricorrente afferma che a torto l'UFG non avrebbe ritenuto il suo alibi, visto che al momento della commissione del reato egli si sarebbe trovato in Italia. 
4.2 Nella decisione impugnata è stato rilevato che la dichiarazione del ricorrente, secondo cui dal 15 giugno 1999 fino al 30 ottobre 2001 sarebbe stato ospitato, in Italia, dalla sorella è contraddetta dalle dichiarazioni rilasciate durante l'interrogatorio del 17 febbraio 2006, nell'ambito del quale affermò che nel 1999 viveva a C.________, in Albania, precisando d'essere arrivato in Italia nel 2000. L'UFG rilevava inoltre ch'egli non ha prodotto l'originale dell'asserito certificato dell'Azienda unità sanitaria locale di X.________ (Italia) attestante ch'egli sarebbe stato ricoverato nell'ospedale di quella città dal 1° al 12 agosto 1999, a comprova che non avrebbe potuto perpetrare il reato per il quale è stato condannato. Secondo l'UFG nelle copie del certificato prodotte dal ricorrente si notano differenze circa il carattere usato per alcune lettere e la distanza tra le parole, per cui esse non avrebbero come fonte il medesimo documento originale. Nell'ultima copia trasmessa dal ricorrente, le date relative alla presunta degenza sono state dapprima cancellate con un liquido di correzione bianco e poi modificate a mano. Ne ha concluso che le affermazioni dell'estradando relative all'asserito alibi non potevano essere considerate. Il ricorrente sostiene tuttavia che, in caso di dubbio, spetterebbe all'UFG verificare detta fattispecie direttamente con la citata Azienda sanitaria. L'assunto manifestamente non regge. 
4.3 Secondo l'art. 53 cpv. 1 AIMP, se la persona perseguita afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione, l'UFG procede ai chiarimenti necessari. Nei casi palesi, l'estradizione è negata, mentre negli altri casi le prove a discarico sono comunicate allo Stato richiedente, invitandolo a dichiarare se intende mantenere la domanda (cpv. 2). La citata norma, imponendo all'autorità svizzera richiesta di controllare l'alibi sollevato dal ricercato, non è in contrasto con la Convenzione (DTF 123 II 279 consid. 2b pag. 282, 113 Ib 276 consid. 3c, 109 Ib 60 consid. 5a). 
Secondo la giurisprudenza, la nozione di alibi contenuta nel citato disposto dev'essere intesa nel senso classico, cioè di prova che, al momento del fatto, la persona perseguita non si trovava - contrariamente a quanto esplicitamente o implicitamente assumerebbe la domanda di estradizione - nel luogo di commissione del reato. Tale norma non può venir però estesa ad ogni prova a discarico invocata dalla persona ricercata; inoltre, le verifiche ivi previste - e ciò vale anche in relazione alla prova (immediata) dell'innocenza, che va oltre quella dell'alibi - hanno un senso e sono pertanto da esperire solo se da esse ci si può ripromettere di giungere, in caso positivo, al rifiuto dell'estradizione e alla liberazione dell'innocente o quantomeno all'abbandono della domanda di estradizione: l'alibi dev'essere quindi agevolmente e sicuramente controllabile. 
4.4 Nella fattispecie, tenuto conto che si è in presenza di una sentenza di condanna e preso atto delle evidenti differenze dei caratteri grafici usati nella copia prodotta dal ricorrente circa il suo asserito soggiorno presso la citata Azienda unità sanitaria, in particolare riguardo alle date del presunto ricovero, è manifesto che l'UFG non era tenuto a eseguire ulteriori indagini circa l'autenticità di detto scritto: né esso era tenuto a esaminare o a far esaminare la credibilità dell'affermazione rilasciata dalla sorella del ricorrente. Del resto, il ricorrente nemmeno tenta di spiegare perché, se del caso anche per il tramite del suo difensore di fiducia italiano, non avrebbe potuto produrre il certificato originale. Se ne deve concludere che non si è quindi in presenza di un alibi evidente ed univoco, cioè di un caso palese ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 frase 1 AIMP. 
4.5 In effetti, contrariamente all'implicito assunto ricorsuale, l'art. 53 AIMP non può essere interpretato nel senso che ogni volta che è addotto un alibi in Svizzera debba essere avviata una speciale procedura d'istruzione per determinare la fondatezza dello stesso (DTF 113 Ib 276 consid. 3a-c con numerosi riferimenti anche ai lavori legislativi e alla dottrina, 112 Ib 215 consid. 5b in fine pag. 221, 109 Ib 317 consid. 11b pag. 325). L'alibi dev'essere verificabile immediatamente: l'interrogatorio di persone residenti all'estero, segnatamente della sorella del ricorrente o dei responsabili della citata Azienda unità sanitaria non entra in considerazione (sentenza 1A.206/1989 del 17 gennaio 1990 consid. 3c). Ciò vale a maggior ragione quando sussistino dubbi riguardo all'attendibilità dei testimoni invocati, segnatamente riguardo alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dalla sorella del ricorrente, non potendo in effetti escludere che si tratti di una semplice dichiarazione di compiacenza o di favore. Ora, non incombe alle autorità svizzere, in sede di valutazione sommaria del preteso alibi, di fare o di far fare indagini circa la credibilità dei testimoni; se non possono essere esclusi dubbi al proposito, l'alibi non è prodotto immediatamente (DTF 123 II 279 consid. 2b pag. 282, 113 Ib 276 consid. 3a pag. 281, 112 Ib 347 consid. 4). 
 
Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente non sostiene più che sarebbe stato perseguitato politicamente dalle autorità albanesi, assunto non dimostrato davanti all'UFG: la questione non dev'essere quindi esaminata oltre. 
5. 
5.1 Il ricorrente fa valere di non aver ricevuto la convocazione per il dibattimento dinanzi al Tribunale di appello di Tirana, comunicata a suo padre, residente, secondo le autorità estere, al medesimo domicilio. Sostiene poi che l'UFG, non esprimendosi sulla sua critica secondo cui la convocazione avrebbe dovuto essere notificata al suo difensore d'ufficio, avrebbe leso il suo diritto di essere sentito. Egli ribadisce che a far tempo dall'anno 2000 risulterebbe essere residente in Italia, per cui non si può ritenere che il 22 giugno 2001, quando gli sarebbe stata notificata la menzionata convocazione per il tramite del padre, soggiornasse allo stesso domicilio di questi. D'altra parte, egli non avrebbe mai vissuto con il padre, ma soltanto con la nonna. 
5.2 L'asserita lesione del diritto di essere sentito non regge. In effetti, contrariamente all'assunto ricorsuale, l'UFG ha preso atto della critica ricorsuale secondo cui la convocazione è stata notifica a suo padre e non al suo difensore d'ufficio (consid. 4.3). L'Autorità federale ha ritenuto infatti che, sebbene non sia provato che il ricorrente avesse avuto conoscenza del procedimento di prima istanza, la convocazione al dibattimento dinanzi al Tribunale d'appello gli sarebbe stata notificata, secondo quanto previsto dal diritto albanese, per il tramite di suo padre, residente al medesimo domicilio. L'avvenuta notifica è comprovata da una ricevuta firmata da quest'ultimo. Secondo l'UFG, dato che le norme del diritto albanese in materia di notifica non sarebbero in contraddizione con il diritto internazionale, la convocazione per il dibattimento è da ritenere regolarmente notificata, per cui il ricorrente avrebbe dovuto reagire facendo valere i propri diritti di difesa in seconda istanza: egli non avrebbe pertanto diritto alla riassunzione del procedimento penale. 
5.3 Riguardo alla censura ricorsuale, occorre rilevare che dall'attestazione del 25 marzo 2006 redatta dal difensore d'ufficio albanese del ricorrente, prodotta da quest'ultimo, il legale conferma d'averlo difeso sia dinanzi al Tribunale di prima istanza sia dinanzi al Tribunale d'appello. La questione, sollevata dal ricorrente, di sapere se la convocazione al dibattimento di secondo grado doveva essere notificata (anche) al suo difensore d'ufficio, non è quindi decisiva. In effetti, si può ragionevolmente presumere che ciò sia avvenuto, visto che al suo dire l'incarico di difendere il condannato non gli è stato affidato dalla famiglia di quest'ultimo e ch'egli ha partecipato pure alla procedura d'appello: egli non ha quindi subito alcun pregiudizio derivante da un'eventuale comunicazione viziata al patrocinatore. 
5.4 Riguardo alla possibilità, prevista dall'art. 147 cpv. 2 CPP albanese relativo alle sentenze contumaciali, di far riassumere il procedimento penale, il ricorrente afferma, perentoriamente e in maniera generica, che si tratterrebbe di "lettera morta", poiché di fronte a una precisa richiesta in tal senso la stessa non verrebbe trattata, rispettivamente sarebbe respinta dalle autorità estere. A sostegno del suo assunto, egli ha prodotto dinanzi al MPC una dichiarazione autenticata di un legale che esercita nello Stato estero: secondo il ricorrente si potrebbe quindi supporre che detto legale conosca la prassi vigente in Albania quando afferma che un'eventuale richiesta "verosimilmente non troverà riscontro da parte delle autorità albanesi". Ora, come si è visto, non incombe alle autorità svizzere di fare o ordinare indagini circa la credibilità di siffatte dichiarazioni. Del resto la citata affermazione, non corredata da alcun riferimento giurisprudenziale o dottrinale, non dimostra affatto l'esistenza dell'asserita prassi. 
5.5 Nella decisione impugnata l'UFG ha rilevato che lo Stato richiedente si è espressamente impegnato a garantire al ricorrente il rispetto dei diritti fondamentali previsti dalla CEDU e dal Patto ONU II. Esso ha inoltre accordato ai rappresentanti diplomatici svizzeri il diritto di visitarlo, d'informarsi sullo stato delle procedure, nonché di assistere a eventuali dibattimenti e di ricevere copia di eventuali sentenze. Il ricorrente avrà altresì il diritto di indirizzarsi in qualsiasi momento ai rappresentanti svizzeri in loco. L'UFG ha aggiunto ch'esso, per il tramite della rappresentanza diplomatica svizzera in Albania, potrà verificare il rispetto delle accordate garanzie: in caso di mancato rispetto, non mancherà poi di intraprendere i passi opportuni allo scopo di assicurarne l'osservanza. Nella risposta al gravame l'UFG precisa che con scritto del 16 maggio 2006 il Ministero di giustizia albanese ha espressamente confermato il diritto del ricorrente, qualora non avesse avuto conoscenza della sentenza emessa nei suoi confronti, a richiedere il ripristino del termine di ricorso, di dieci giorni, a partire dal giorno della sua eventuale consegna. 
5.5.1 La notifica della convocazione al dibattimento non è tuttavia chiara per cui occorre esaminare se il procedimento contumaciale estero abbia rispettato i diritti minimi della difesa previsti dall'art. 6 CEDU e dall'art. 37 cpv. 2 AIMP, norma che s'ispira all'art. 3 del titolo III del Secondo protocollo addizionale alla CEEstr (FF 1995 III 21). Le citate norme dispongono che l'estradizione può essere negata se la domanda si fonda su una sentenza contumaciale e la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa, eccetto quando lo Stato richiedente offra garanzie ritenute sufficienti per assicurare alla persona perseguita il diritto a un nuovo processo che salvaguardi detti diritti. 
 
Secondo la giurisprudenza degli organi di Strasburgo, l'art. 6 CEDU è violato se il condannato, che non ha avuto conoscenza della sua citazione ai dibattimenti e non ha cercato di sottrarsi alla giustizia, non può ottenere di far riassumere il processo che alla condizione di provare d'essere stato impedito, per forza maggiore, di presentarsi. L'art. 6 CEDU non esige, in linea di massima, che il condannato in contumacia possa ottenere in ogni caso e senza condizioni la revoca del giudizio contumaciale, ma soltanto che egli possa far riassumere il processo allorquando sia accertato che non abbia avuto conoscenza dei procedimenti avviati nei suoi confronti. L'onere della prova a tal proposito non può essergli imposto; spetta allo Stato dimostrare ch'egli si è intenzionalmente sottratto alla giustizia, ritenuto che la rinuncia a un diritto garantito dalla Convenzione dev'essere stabilita in maniera non equivoca (sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 12 ottobre 1992 nella causa T., serie A, vol. 245-C, n. 26 seg., del 23 novembre 1993 nella causa Poitrimol, serie A vol. 277 A n. 31 e del 14 giugno 2001 nella causa Medenica, in: GAAC 2001 65.130 pag. 1356; Laurent Moreillon (editore), Entraide internationale en matière pénale, Basilea 2004, n. 7-12 all'art. 37 AIMP; Claude Rouiller, L'extradition du condamné par défaut: illustration des rapports entre l'ordre constitutionnel autonome, le "jus cogens" et le droit des traités, in: Etudes en l'honneur de Jean-François Aubert, Basilea, 1996, pag. 647 segg.; Stefan Heimgartner, Auslieferungsrecht, tesi Zurigo 2002, pag. 138 segg.). L'attuale giurisprudenza del Tribunale federale si basa sulle medesime concezioni (DTF 129 II 56 consid. 6.1 e 6.2 con numerosi riferimenti alla prassi della Corte europea dei diritti dell'uomo, 126 I 36 consid. 1, 117 Ib 337 consid. 5b; cfr., riguardo alla condanna in contumacia e al diritto di partecipare personalmente all'udienza, DTF 127 I 213 consid. 3 e 4). 
5.5.2 L'art. 3 del Titolo III del Secondo protocollo addizionale alla CEEstr concerne, in materia estradizionale, le citate garanzie offerte dall'art. 6 CEDU. In sostanza, quando il giudizio contumaciale non corrisponde alle esigenze di questa disposizione, l'estradizione è concessa soltanto se la parte richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all'estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa (DTF 117 Ib 337 consid. 5c). Il citato disposto si riferisce al parere dello Stato richiesto; questo, nell'accertare se la procedura contumaciale abbia o meno salvaguardato i diritti della difesa, dispone dunque di un ampio potere di apprezzamento, che dipende dalle circostanze del caso concreto. In maniera generale, la persona condannata in contumacia non può tuttavia esigere incondizionatamente il diritto di essere giudicata di nuovo (DTF 129 II 56 consid. 6.2; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 452, 453 e 453-1). 
5.5.3 Il Tribunale federale ha già avuto occasione di stabilire che, qualora l'interessato non partecipi personalmente al processo ma si faccia rappresentare da un avvocato di sua scelta (o d'ufficio), conformemente a quanto previsto anche dall'art. 14 n. 3 lett. d del Patto ONU II, a determinate condizioni, ci si può trovare davanti a due soluzioni: o che egli ha cercato deliberatamente di sottrarsi alla giustizia o che, eventualmente, egli potrà far riassumere il procedimento contumaciale; in siffatte ipotesi, i diritti minimi della difesa non sono lesi (DTF 129 II 56 consid. 6.2). 
5.6 Dalla domanda di estradizione risulta che il ricorrente, condannato in contumacia in prima istanza a dieci anni di reclusione dal Tribunale del Distretto di Y.________, era difeso da un avvocato d'ufficio: avverso la citata sentenza il difensore è insorto dinanzi al Tribunale d'appello di Tirana. Come risulta dal giudizio contumaciale ed esecutivo n. 343 dell'11 luglio 2001 di quest'ultimo Tribunale, il ricorrente, condannato poi a cinque anni, non era presente al dibattimento, ma era difeso dal citato legale. In un'attestazione del 25 marzo 2006, il difensore afferma di aver partecipato in qualità di avvocato, "scelto principalmente dal Tribunale e non dalla parte della famiglia" del condannato, e di aver difeso il ricorrente in ambedue i gradi di giudizio. Aggiunge che il processo si è svolto in contumacia e precisa di non aver mai incontrato e comunicato con il ricorrente e nemmeno di conoscerlo. 
5.7 Nello scritto del 26 aprile 2006 il Ministero della giustizia della Repubblica albanese ha espressamente confermato, con riferimento all'art. 504 cpv. 2 CPP albanese secondo cui esso è competente per decidere in nome dello Stato richiedente sulle condizioni alle quali lo Stato richiesto può subordinare l'estradizione, l'osservanza del diritto del ricorrente, qualora ne siano adempiute le condizioni, di far riassumere il procedimento secondo gli art. 147, 148, 449, 450 e 453 CPP albanese e conformemente ai principi della CEDU. Nel complemento alla domanda di estradizione del 4 giugno 2006 detto Ministero ha espressamente confermato di accordare al ricorrente le garanzie del Patto ONU II, in particolare dell'art. 14, segnatamente del suo n. 3: egli potrà inoltre far capo ai rappresentanti svizzeri, che potranno seguire tutti i dibattimenti. Con nota del 15 giugno 2006 lo stesso Ministero ha poi confermato il diritto del ricorrente di chiedere la riassunzione del procedimento, qualora provi che la sentenza litigiosa non gli fosse stata notificata, entro dieci giorni a partire dalla sua consegna alle autorità albanesi. L'UFG, con scritto del 23 maggio 2006, ha rettamente indicato all'Autorità richiedente che spetta a lei, e non al ricorrente provare l'avvenuta notifica: in caso contrario essa doveva garantire l'effettivo diritto del ricorrente a chiedere un nuovo processo, senza imporgli la prova della non avvenuta notifica. Il Ministero di giustizia, con nota del 30 settembre 2006, ha dimostrato che la convocazione litigiosa è stata notificata al padre del ricorrente e precisato che secondo l'art. 140 cpv. 1 CPP albanese la comunicazione di convocazioni ai parenti è valida. A richiesta dell'UFG, il 28 giugno 2006 l'Autorità estera ha comunicato che dalle informazioni dell'Ufficio dello stato civile di Z.________, documenti di cui sono poi stati trasmessi gli originali, risulterebbe che il ricorrente avrebbe lo stesso domicilio del padre. 
5.8 Nel ricorso di diritto amministrativo il ricorrente sostiene tuttavia di non avere mai vissuto con il padre, bensì con la nonna, come risulterebbe da fotocopie dello stesso Ufficio da lui prodotte. Ora, come si è visto nel quadro della verifica dell'alibi, non spetta al giudice svizzero dell'estradizione verificare compiutamente l'attendibilità dei documenti prodotti, in particolare delle loro copie. Viste le garanzie fornite dallo Stato estero, il ricorrente potrà avvalersi dei suoi diritti di difesa nell'ambito di un'eventuale domanda di riassunzione del procedimento penale. 
5.9 La circostanza che la convocazione sia stata comunicata al padre non dimostra tuttavia che il ricorrente ne abbia effettivamente avuto conoscenza. Le Autorità estere non sostengono infatti che il padre ne avrebbe informato il figlio. D'altra parte, dalle dichiarazioni dell'Ufficio dello Stato civile estero non risulta chiaramente che, al momento della comunicazione, il ricorrente soggiornasse effettivamente presso il padre e non presso la nonna come da lui sostenuto. Del resto, in siffatta ipotesi, mal si comprende perché il difensore d'ufficio del ricorrente non l'abbia contattato o rintracciato a tale domicilio. Né si comprende perché il ricorrente, qualora soggiornasse sempre presso il padre, non avrebbe ricevuto la convocazione al dibattimento di prima istanza e la relativa decisione di condanna. 
Spetterà quindi alle autorità giudiziarie albanesi competenti esaminare compiutamente questa tematica nell'ambito di un'eventuale domanda del ricorrente ai sensi dell'art. 147 cpv. 2 CPP albanese e, se del caso, concedergli il diritto di far riassumere il processo, qualora non fosse dimostrato in maniera univoca, conformemente a quanto imposto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ch'egli ha effettivamente avuto conoscenza della convocazione al dibattimento dinanzi al Tribunale di appello. 
L'autorità richiedente ha garantito il rispetto di dette garanzie. Contrariamente all'accenno ricorsuale, nella fattispecie non si ravvedono motivi per dubitare della presunzione del rispetto della buona fede vigenti tra Stati legati da una Convenzione. In effetti, in una causa concernente l'estradizione all'Albania di un cittadino di quello Stato che sosteneva, senza tuttavia averlo dimostrato, d'essere perseguito soltanto per motivi di ordine politico, il Tribunale federale, preso atto delle garanzie fornite dalla Repubblica di Albania, analoghe a quelle rilasciate nel caso di specie, le ha ritenute sufficienti (sentenza 1A.149/2004 del 20 luglio 2004 consid. 4). Il ricorrente non indica alcun motivo concreto che indurrebbe a scostarsi da questa conclusione. 
6. 
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto ai sensi dei considerandi appena esposti, in particolare del considerando 3.9. 
Vista la situazione economica del ricorrente, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio può essere accolta (art. 152 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto ai sensi dei considerandi. 
2. 
Il ricorrente è posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il patrocinio dell'avv. Ilario Bondolfi. La Cassa del Tribunale federale corrisponderà a quest'ultimo un'indennità di fr. 2'000.--. Non si preleva tassa di giustizia. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale, Sezione estradizioni. 
Losanna, 2 ottobre 2006 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: