Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_713/2025  
 
 
Sentenza del 2 ottobre 2025  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Bovey, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione sede di Mendrisio, 
via Pollini 29, 6850 Mendrisio. 
 
Oggetto 
pignoramento di salario, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 19 agosto 2025 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2025.80). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Lo Stato del Cantone Ticino ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 28'496.20 e fr. 85'508.70 a titolo di contributi alimentari per i figli. A fronte di un minimo esistenziale dell'escusso di fr. 2'262.75 e di redditi da lui percepiti dalla B.________ Sagl (quale gerente) pari a fr. 3'560.-- e dalla C.________ SA (quale autista) pari a fr. 1'294.--, con decisione 13 giugno 2025 l'Ufficio di esecuzione (UE) sede di Mendrisio ha pignorato fr. 1'298.-- mensili presso la B.________ Sagl e fr. 1'294.-- mensili presso la C.________ SA. 
 
2.  
Con sentenza 19 agosto 2025 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso introdotto il 14 giugno 2025 da A.________ contro il calcolo dei redditi effettuato dall'UE. Con riferimento all'ammontare del reddito presso la B.________ Sagl, l'autorità di vigilanza ha osservato che l'escusso aveva allegato al suo ricorso solamente cinque buste paga di ignoto autore, prive di timbri o firme e di dubbia fedefacenza, peraltro in contrasto con la documentazione bancaria agli atti (attestante l'accredito di fr. 3'560.-- nei mesi di marzo, aprile e maggio 2025). Con riferimento invece all'ammontare del reddito presso la C.________ SA, secondo l'autorità di vigilanza la nuova busta paga per il mese di maggio 2025 allegata al ricorso avrebbe in realtà avuto per effetto di far aumentare la quota pignorabile, per cui al riguardo il ricorso doveva essere ritenuto inammissibile per mancanza di un interesse degno di protezione. 
 
3.  
Mediante ricorso 1° settembre 2025 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare il provvedimento dell'UE " per manifesti errori di calcolo " dei suoi redditi. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
4.  
Il rimedio all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a e art. 74 cpv. 2 lett. c LTF). 
 
 
4.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 148 IV 409 consid. 2.2) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF
Dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF). Spetta alla parte ricorrente dimostrare l'adempimento di tale eccezione (DTF 148 V 174 consid. 2.2; 139 III 120 consid. 3.1.2). 
 
4.2. Nel rimedio all'esame, il ricorrente sostiene che la B.________ Sagl gli verserebbe soltanto fr. 1'613.75 mensili netti " come da contratto di lavoro a tempo parziale " già agli atti, che le cinque buste paga da lui prodotte con il suo ricorso cantonale sarebbero state redatte dalla D.________ SA (" società esperta nell'emissione di buste paga " come risulterebbe dall'estratto del registro di commercio, doc. B) e che i tre importi di fr. 3'560.-- accreditati sul suo conto bancario corrisponderebbero a sei salari di fr. 1'780.-- mensili lordi " dovuti a partire dal 1.11.2024 sino al 31.05.2025 per un totale complessivo di CHF. 10'680.- " (la differenza di fr. 997.50 accreditata per errore sarebbe stata restituita alla B.________ Sagl nel corso del mese di giugno 2025, conformemente al doc. G).  
 
4.3. Il ricorrente, in altre parole, si oppone all'accertamento dei fatti operato dall'autorità di vigilanza. Egli tuttavia nemmeno pretende che i presupposti che permettono al Tribunale federale di scostarsi dalla fattispecie accertata dall'autorità precedente sarebbero in concreto soddisfatti (v. art. 97 cpv. 1 LTF) e fonda inoltre il suo ragionamento in larga misura su circostanze e mezzi di prova che non risultano dalla sentenza qui impugnata (v. art. 99 cpv. 1 LTF).  
La sua argomentazione non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF e ancor meno quelle accresciute dell'art. 106 cpv. 2 LTF
 
5.  
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
Considerate le circostanze del caso concreto, si può eccezionalmente prescindere dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili. 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 2 ottobre 2025 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Bovey 
 
La Cancelliera: Antonini