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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
I 459/03 
 
Sentenza del 2 novembre 2004 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Frésard, Gianella, supplente; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
S.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. Marco Probst, via Motta 12, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente 
 
Istanza precedente 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
(Giudizio del 5 maggio 2003) 
 
Fatti: 
A. 
S.________, frontaliere italiano nato nel 1975, dall'agosto 1993 al servizio della P.________ SA in qualità di apprendista costruttore stradale, in data 20 ottobre 1995 ha presentato una richiesta di prestazioni AI a dipendenza di una inabilità di natura infortunistica addebitabile a lussazioni recidivanti alla spalla destra. Con decisione del 30 aprile 1997 l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha assunto le spese per un accertamento della capacità professionale dell'interessato presso la Scuola X.________ SA dal 3 marzo al 31 agosto 1997. La prova essendosi conclusa con successo, per provvedimento del 4 settembre 1997 il medesimo Ufficio ha disposto - dal 1° settembre 1997 al 31 agosto 2000 - provvedimenti professionali per una prima formazione nella professione di impiegato di vendita presso la menzionata scuola, riconoscendo nel contempo il diritto a indennità giornaliere. Dopo aver dovuto cambiare il tipo di tirocinio (da impiegato di vendita a venditore), l'assicurato, nel mese di giugno 2000, ha conseguito l'attestato federale di capacità in qualità di venditore. 
 
Preso atto del fatto che l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), presso il quale l'interessato era assicurato d'obbligo e al quale si era parallelamente rivolto per l'ottenimento delle specifiche prestazioni, gli aveva riconosciuto una incapacità di guadagno del 35%, con assegnazione di una rendita di pari percentuale a partire dal 1° settembre 2000, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, mediante atto del 16 luglio 2002, constatata l'avvenuta reintegrazione dal profilo professionale, ha negato il diritto a una rendita per carenza d'invalidità pensionabile. 
B. 
Contro questo provvedimento S.________, rappresentato dall'avv. Marco Probst, è insorto alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero, chiedendo l'annullamento della decisione amministrativa, la concessione di provvedimenti professionali completivi e il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita d'invalidità. 
 
Per giudizio del 5 maggio 2003 l'autorità commissionale ha respinto il gravame sia in merito al riconoscimento di ulteriori provvedimenti professionali sia in relazione all'attribuzione di una mezza rendita d'invalidità, l'incapacità di guadagno di S.________ essendo stata valutata al 21.16%, tasso insufficiente per ottenere una simile prestazione. 
C. 
Sempre patrocinato dall'avv. Probst, S.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale, protestate spese e ripetibili, oltre all'assegnazione di provvedimenti volti a un'ulteriore riformazione professionale chiede il riconoscimento di almeno un quarto di rendita AI. 
 
L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero come pure l'Ufficio AI del Cantone Ticino propongono di respingere l'impugnativa, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
La legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, ha modificato numerose disposizioni legali in materia di assicurazione per l'invalidità (LAI e OAI). Ciononostante, il caso di specie è disciplinato dalle specifiche disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, avuto riguardo al principio secondo cui le regole applicabili sono quelle in vigore nel momento in cui si sono verificati i fatti giuridicamente determinanti (DTF 129 V 4 consid. 1.2) e al fatto che la decisione amministrativa querelata è anteriore al 1° gennaio 2003. 
2. 
2.1 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, al quale si rinvia, i giudici commissionali hanno già diffusamente esposto le norme legali (art. 4, 8, 17, 28, 29 LAI) e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che secondo il diritto svizzero - per principio applicabile nel caso di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), l'Accordo avendo lasciato immutata la competenza degli stati contraenti di definire i propri sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC in relazione con l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC e la sua Sezione A) - devono essere adempiuti per conferire a una persona assicurata il diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità oppure a (ulteriori) provvedimenti d'integrazione professionale, il cui esame deve essere effettuato in via prioritaria (DTF 126 V 243 consid. 5, 121 V 190, 108 V 212 seg.). 
2.2 A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia ribadire che giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI - nella formulazione applicabile in concreto (consid. 1) - l'assicurato ha in particolare diritto a una mezza rendita se è invalido almeno al 50% o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40%, l'entrata in vigore dell'ALC avendo infatti reso possibile, per motivi di parità di trattamento, l'erogazione di rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, anche ad assicurati che ricadono nel campo applicativo personale del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità - cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC -, anche se non sono domiciliati o non dimorano in Svizzera, bensì lo sono in uno Stato membro dell'Unione europea (cfr. DTF 130 V 256 consid. 2.3). È quindi utile rammentare che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). A tal proposito sono determinanti i dati economici. Qualora essi difettassero per l'inattività dell'interessato ci si fonda sui fatti di natura medica, purché questi permettano di valutare l'incapacità lavorativa dell'interessato nell'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
3. 
3.1 I primi giudici, preso atto che l'interessato in sede di riformazione professionale, dopo aver dovuto cambiare tipo di tirocinio per difficoltà scolastiche, aveva ottenuto il diploma federale di venditore, non hanno ritenuto opportuno riconoscergli l'assunzione dei costi per un'ulteriore formazione. Per quanto riguarda invece il diritto a una mezza rendita d'invalidità, gli stessi giudici, dopo aver proceduto ad un calcolo comparativo dei redditi - fissando in fr. 64'050.- (fr. 4'650.- per 13 mensilità, oltre alle indennità per pasto di fr. 3'600.-) il salario annuo che l'assicurato avrebbe percepito senza il danno alla salute e in fr. 50'498.- il reddito annuo da invalido - hanno concluso per una incapacità di guadagno del 21.16%, escludente l'erogazione di una rendita AI. 
3.2 Il ricorrente, nel suo gravame, solleva numerose censure nei confronti del pronunciato commissionale. 
3.2.1 Per quanto riguarda la riformazione professionale, l'interessato, oltre a reputare offensive e lesive del proprio onore le osservazioni espresse dalla Commissione in merito ad una sua presunta incapacità d'apprendimento, ritiene tra l'altro che, contrariamente a quanto valutato dalle precedenti istanze, in assenza di specifiche conoscenze merceologiche nei singoli rami, l'attestato di capacità conseguito non gli permetterebbe di svolgere l'attività di venditore in qualsiasi settore commerciale e giustificherebbe pertanto l'assunzione da parte dell'AI dei costi per un'ulteriore formazione, quale ad esempio quella di coordinatore del suono, sound check e maestro di conservatorio, dove potrebbe mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua, sia in Ticino che in Italia. L'insorgente ravvisa inoltre nel rifiuto di assegnargli un'ulteriore riformazione professionale una manifesta violazione del principio di equivalenza in quanto quella ottenuta non offrirebbe sbocchi pratici, lo obbligherebbe a svolgere l'attività di venditore di CD, DVD e video cassette in un grande magazzino e non gli consentirebbe di conseguire un reddito analogo a quello che avrebbe potuto ottenere svolgendo l'attività di costruttore stradale. 
3.2.2 In merito alla determinazione del grado d'invalidità, S.________, dopo aver contestato i dati salariali statistici e le considerazioni, a suo dire, oltremodo superficiali della Commissione, situa il tasso d'incapacità di guadagno tra il 40.86% e il 41.48%, ciò che gli aprirebbe il diritto ad (almeno) un quarto di rendita AI. 
3.3 Per parte sua, l'Ufficio AI del Cantone Ticino, facendo notare che con l'attuale formazione professionale il ricorrente può accedere all'impiego di venditore in vari rami, il perfezionamento nel singolo settore di vendita avvenendo per contro con la pratica lavorativa, rileva che l'assicurato ha beneficiato di una riformazione adeguata alle sue caratteristiche e alle possibilità offerte dal mercato del lavoro, che ne avrebbe migliorato in modo significativo la capacità di guadagno. Quanto al grado d'invalidità, l'amministrazione rimanda alla valutazione operata dall'INSAI. 
4. 
Sulla riformazione professionale. 
4.1 Nel caso di specie, va ricordato che S.________ - non potendo continuare la formazione di costruttore stradale per via dei disturbi fisici che gli impedivano di svolgere lavori pesanti - ha usufruito di un provvedimento d'integrazione professionale che gli ha permesso di conseguire nel 2000 il diploma federale di venditore. Questo, dopo avere dovuto in precedenza interrompere il tirocinio quale impiegato di vendita. Il percorso formativo dell'assicurato, dopo la scolarità obbligatoria (5 anni di scuola elementare e 3 di media in Italia), mostra inoltre l'acquisizione di un attestato di qualificazione professionale come installatore e manutentore di impianti elettrici presso il Centro L.________ ottenuto al termine di un corso di durata biennale (dal 1990 al 1992). 
4.2 Dolendosi delle osservazioni asseritamente offensive pronunciate dall'autorità commissionale, il ricorrente omette di confrontarsi con la documentazione agli atti, dalla quale risulta la sua inidoneità a proseguire la formazione più qualificata di impiegato di vendita. Così, dall'inserto si evince che l'interessato, oltre ad avere avuto oggettive e marcate difficoltà in alcune materie, che gli hanno tra l'altro impedito la promozione, ha pure messo in atto un atteggiamento inaccettabile, caratterizzato da mancanza d'impegno e da assenze ingiustificate, che gli hanno fruttato un 3 in condotta. 
 
Dai dati sopra esposti si deve concludere che la riformazione professionale è stata adeguata alle peculiarità e alle attitudini del richiedente, ritenuto che l'obiettivo superiore volto al conseguimento dell'attestato federale di impiegato di vendita non è stato raggiunto per carenze formative e incapacità imputabili all'interessato stesso. Detto altrimenti, S.________ è riuscito a mettere a profitto, dopo alterne vicende, le sue capacità conoscitive, conseguendo il massimo possibile con l'attestato federale di venditore. 
4.3 Quanto alla pretesa insufficienza della formazione assegnatagli, che non lo metterebbe in condizione di svolgere l'attività di venditore in un settore diverso da quello musicale in cui è stato formato, S.________, oltre ad ignorare che, secondo un principio generale delle assicurazioni sociali, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (peraltro riconducibili in concreto a limitazioni nell'uso della sola spalla destra, nel senso che l'interessato non può eseguire lavori pesanti; cfr. DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3) mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione e se del caso lavorando anche presso grandi magazzini, sembra non volere comprendere che la formazione ricevuta gli permette di accedere all'impiego anche in altri settori commerciali. Con un minimo di buona volontà da parte sua, infatti, egli può facilmente apprendere le necessarie conoscenze merceologiche per operare in qualsiasi settore ritenuto che, come giustamente precisato dai giudici commissionali e dall'Ufficio AI del Cantone Ticino, il perfezionamento avviene con la pratica presso il datore di lavoro. Il ricorrente, che ha già beneficiato di una riformazione adeguata alle sue caratteristiche e alle sue capacità scolastiche, è quindi in grado di svolgere, se solo lo volesse, un'attività lavorativa adeguata al suo stato valetudinario in qualsiasi ambito per il quale ha ottenuto la riformazione professionale ex art. 17 LAI
 
A ciò si aggiunge di transenna che i settori in cui vorrebbe specializzarsi l'assicurato (coordinatore del suono, sound check, maestro di conservatorio, ecc.), oltre ad esigere livelli formativi elevati, offrono limitate possibilità d'impiego trattandosi di attività particolari. 
4.4 L'insorgente invoca pure una manifesta violazione del principio di equivalenza per il fatto che la riformazione professionale ricevuta non gli consentirebbe sbocchi professionali e gli impedirebbe di conseguire il reddito determinato dall'amministrazione. 
4.4.1 Secondo giurisprudenza, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se solo con tali provvedimenti completivi possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige per contro che venga raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto a provvedimenti riformativi (STFA 1967 pag. 108; RCC 1978 pag. 527; VSI 2000 pag. 31 seg. consid. 2 e 3b). Nell'ambito della riformazione professionale (art. 17 LAI) vi è quindi soltanto diritto ai provvedimenti necessari adatti allo scopo dell'integrazione, ma non alle migliori misure possibili a seconda delle circostanze; di fatto lo scopo della legge è di garantire l'integrazione soltanto nella misura in cui questa sia all'incirca equivalente a quella, precedente, senza pregiudizio valetudinario. Al riguardo la nozione di equivalenza approssimativa non si riferisce in primo luogo al livello di formazione come tale, bensì alle possibilità di guadagno presumibili a integrazione ultimata (VSI 2002 pag. 108). 
4.4.2 Nel caso di specie, il conseguimento dell'attestato di capacità federale come venditore soddisfa il presupposto dell'equivalenza approssimativa, le conoscenze acquisite consentendo infatti a S.________ di esercitare la sua attività non solo nel settore della vendita di strumenti musicali ma anche nella vendita in genere, aprendogli di conseguenza la possibilità di conseguire un guadagno all'incirca equivalente a quello che avrebbe potuto percepire senza l'intervento dell'invalidità nell'attività precedente (per un paragone si confrontino ad es. i dati statistici riportati nell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica, Tabella TA1, colonna 3 [attività con conoscenze specifiche e professionali], settore 3 [servizi]). 
 
Quanto poi all'opzione per una maggiore specializzazione, è appena il caso di rilevare come il ricorrente abbia incontrato troppe difficoltà già nella riformazione quale impiegato di vendita. 
4.5 Ne consegue che non vi è spazio alcuno per una riformazione professionale completiva. 
5. 
Sulla rendita d'invalidità. 
5.1 Il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di affermare a più riprese che la nozione di invalidità nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità coincide di massima con quella ritenuta in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. In ambedue i campi costituisce la limitazione, addebitabile ad un danno alla salute assicurato, della capacità di guadagno permanente o di lunga durata sul mercato del lavoro equilibrato entrante in linea di conto per l'assicurato. L'uniformità della nozione d'invalidità conduce di principio a fissare, per un medesimo pregiudizio alla salute, un uguale tasso d'invalidità (DTF 126 V 288, 119 V 470 consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b con riferimenti). Ai sensi della giurisprudenza, gli organi dell'assicurazione per l'invalidità non sono comunque vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (VSI 1998 pag. 174 consid. 4a). 
5.2 Questa Corte ha pure rilevato che di principio il reddito da invalido va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti ivi citati). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Decisiva per il raffronto dei redditi ipotetici è la situazione esistente al momento dell'inizio del diritto alla rendita. Tale determinazione deve avvenire sulla medesima base temporale e deve tenere conto di eventuali modifiche rilevanti ai fini del diritto alla rendita subentrate prima dell'emanazione della decisione (DTF 128 V 174 consid. 4a; cfr. pure sentenza del 15 aprile 2003 in re M., I 1/03, consid. 5.3). 
 
Nell'ambito della stessa giurisprudenza è stato inoltre precisato che per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità, tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, è possibile operare una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). Tuttavia, tale deduzione non è automatica, bensì viene concessa solo quando nel singolo caso vi sono concreti elementi che impongono una siffatta correzione. 
5.3 Alla luce della suesposta giurisprudenza, i salari entranti in linea di considerazione nel caso di specie devono essere quelli riferiti all'anno 2000 dal momento che fino a tale anno il ricorrente ha beneficiato di indennità giornaliere che hanno differito la nascita del diritto alla rendita a norma dell'art. 29 cpv. 3 LAI (sempre nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2002). 
5.4 Per atto del 23 maggio 2001, cresciuto in giudicato, l'INSAI ha riconosciuto a S.________ un'incapacità lucrativa del 35% con effetto dal 1° settembre 2000 riferendosi ad un salario realizzabile senza le conseguenze degli infortuni di fr. 60'000.- all'anno e ad un guadagno annuo da invalido (quale venditore di dischi) di fr. 39'000.-. 
5.5 Stando ai dati all'inserto, ai quali si richiamano le stesse parti e dai quali non sussiste alcun motivo per scostarsi, si osserva che in realtà il salario che S.________ avrebbe potuto percepire, senza invalidità, in qualità di costruttore stradale per l'anno 2000 può essere stabilito in fr. 60'450.- (fr. 4'650.- x 13 mensilità), ai quali vanno aggiunte, come riconosciuto dall'autorità commissionale, le indennità per pasti pari a fr. 3'600.-, per un importo complessivo di fr. 64'050.-. 
 
In tali condizioni, pur volendo, nell'ipotesi maggiormente favorevole per l'interessato e da lui postulata, partire da un reddito (base) da invalido di fr. 39'000.- annui, corrispondenti a quanto il ricorrente avrebbe potuto percepire nel 2000 per un'attività a tempo pieno presso la S.________ SA e a quanto ritenuto dall'INSAI ai fini della propria decisione, il grado di invalidità si attesterebbe, dopo arrotondamento (cfr. DTF 130 V 121), al 39%. Tasso insufficiente per ottenere un quarto di rendita AI. 
 
Come giustamente rilevato dai primi giudici, nessuna deduzione - e tanto meno nella misura del 25% auspicata dall'insorgente - potrebbe per contro essere applicata al guadagno da invalido così ottenuto, siffatta deduzione non essendo automatica, ma venendo concessa solo quando nella specifica situazione sono ravvisabili concreti elementi che ne impongono una correzione. Tale non è però l'evenienza nel caso di specie, ritenuto che le patologie di cui soffre il ricorrente - periartropatia omero-scapolare funzionale dopo lussazioni recidivanti della spalla destra - gli consentono di svolgere pienamente attività leggere e/o semisedentarie e che la sua giovane età lo favorisce nella messa a frutto di tutte le sue risorse e capacità lavorative. Senza dimenticare che egli, oltre ad abitare vicino al confine italo-svizzero (più precisamente a L.________), e a potere così fare agevolmente capo al mercato del lavoro non solo ticinese ma anche italiano, ha in passato pure conseguito l'attestato professionale di installatore e manutentore di impianti elettrici. 
6. 
In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso risulta infondato mentre meritano conferma il giudizio impugnato e la decisione amministrativa. 
7. 
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 2 novembre 2004 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: