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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_473/2007 /PIA /biz 
 
Decreto del 2 novembre 2007 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Raselli, presidente, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________SA, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Franco Gianoni, 
C.________, 
patrocinata dall'avv. Gabriele Ferrari, 
opponenti. 
 
Oggetto 
obbligo d'informazione, divorzio, 
 
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata 
il 23 luglio 2007 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Il presidente 
 
visto: 
che il 31 agosto 2007 la A.________SA ha impugnato al Tribunale federale la sentenza 23 luglio 2007 con cui la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un suo appello presentato contro un decreto di edizione emanato nell'ambito della causa di divorzio pendente fra B.________ e C.________; 
che con decreto 26 settembre 2007 il presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al ricorso; 
che con lettera 25 ottobre 2007 il patrocinatore della ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso; 
considerato: 
che giusta l'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate; 
che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili, gli opponenti non avendo formulato osservazioni alla domanda di effetto sospensivo e non essendo stati invitati a produrre una risposta al ricorso; 
 
decreta: 
1. 
La causa č stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 2 novembre 2007 
Il presidente: Il cancelliere: