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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_465/2021  
 
 
Sentenza del 2 novembre 2021  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Silvio Pestelacci, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Daniel Ponti, 
opponenti. 
 
Oggetto 
ricusa di un perito, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 26 luglio 2021 
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2021.31). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
La C.________ S.R.L. ha chiesto al Pretore del distretto di Lugano, con petizione 24 febbraio 2016, di condannare la A.________ a pagarle fr. 811'600.--. Il 4 febbraio 2020 il Pretore ha disposto il subentro in qualità di parte attrice di B.________, che aveva dichiarato di assumere tutti gli attivi e passivi in successione universale della C.________ S.R.L. Il 28 febbraio 2020 l'ingegnere, nominato quale perito giudiziario, ha consegnato il proprio referto. 
Il 19 gennaio 2021 il Pretore ha respinto una domanda di ricusa del perito inoltrata il 13 marzo 2020 da B.________. 
 
2.  
Con decisione 26 luglio 2012 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha invece, in accoglimento di un reclamo presentato da B.________, disposto la ricusa del perito con conseguente revoca del mandato peritale e l'estromissione dagli atti della perizia. 
 
3.  
Con ricorso 13 settembre 2021 la A.________ è insorta al Tribunale federale contro la decisione della Corte cantonale, chiedendone la riforma nel senso che il reclamo dell'attore sia respinto e che la decisione del Pretore sia confermata. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
4.  
La decisione impugnata non termina il procedimento e non è quindi finale (art. 90 LTF), ma costituisce una decisione incidentale nel senso degli art. 92 segg. LTF. La ricorrente ritiene il suo ricorso ammissibile in virtù dell'art. 92 LTF, perché diretto contro una decisione che ricusa il perito. 
La norma appena menzionata prevede che le decisioni incidentali notificate separatamente e concernenti domande di ricusa vanno impugnate subito e non con la decisione finale. Il ricorso immediato mira ad evitare che un perito, le cui conclusioni non possono essere considerate, venga incaricato dell'allestimento di una perizia. L'art. 92 LTF non è però applicabile se la perizia è già stata allestita e si tratta perciò di determinare la sua utilizzabilità, poiché il motivo (parzialità del perito o altre ragioni) per cui un mezzo di prova non potrebbe essere considerato è irrilevante (sentenze 4A_216/2020 del 27 maggio 2020, 4A_269/2013 del 7 ottobre 2013 consid. 1.1 e 4A_255/2011 del 4 luglio 2011 consid. 1.2). 
In concreto è pacifico che il perito ha già allestito la perizia e che con la revoca del mandato egli non deve nemmeno rispondere alle domande di delucidazione. In virtù della citata giurisprudenza la decisione impugnata non va quindi considerata una decisione sulla ricusa giusta l'art. 92 LTF, ma è da annoverare fra le "altre" decisioni incidentali di cui all'art. 93 LTF
 
5.  
Una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF può essere immediatamente attaccata al Tribunale federale solo se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). Una tale impugnazione per motivi di economia processuale costituisce una deroga al principio secondo cui il Tribunale federale dovrebbe occuparsi di una causa una sola volta (DTF 144 III 475 consid. 1.2; 141 III 80 consid. 1.2; 134 III 188 consid. 2.2). La citata eccezione va quindi applicata in modo restrittivo, ricordato che le parti non perdono alcun diritto, poiché possono impugnare queste decisioni incidentali mediante ricorso contro la decisione finale nella misura in cui influiscono su quest'ultima (art. 93 cpv. 3 LTF; DTF 144 III 475 consid. 1.2; 138 III 94 consid. 2.2). Spetta pertanto al ricorrente spiegare perché sono date le condizioni della norma in discussione, fatti salvi i casi nei quali queste risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (DTF 142 V 26 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2). 
In concreto la ricorrente non spiega né è ravvisabile per quale motivo sarebbero dati i presupposti dell'art. 93 cpv. 1 LTF, che permettono un'impugnazione immediata di una decisione incidentale notificata separatamente dal merito. Ne segue che il ricorso si palesa manifestamente inammissibile. 
 
6.  
Da quanto precede discende che il gravame va deciso dalla presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stato invitato a determinarsi, non è incorso in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 2 novembre 2021 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
Il Cancelliere: Piatti