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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_696/2022  
 
 
Sentenza del 2 novembre 2022  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Marazzi, Schöbi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
rapporti di vicinato, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 17 luglio 2022 
dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2022.4). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
In accoglimento di un'istanza 8 ottobre 2021 di B.________ (proprietario della particella xxx RFD di X.________), con decisione 1° dicembre 2021 il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest ha ordinato a A.________ (proprietaria della vicina particella yyy) - sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa di fr. 100.-- per ogni giorno di inadempimento - di allontanare entro trenta giorni tutte le piante d'alto fusto presenti sul suo fondo, cresciute o piantate entro la distanza di 8 metri dal giardino del fondo di B.________. In caso di inottemperanza, ha autorizzato B.________ a estirpare le piante a spese di A.________. 
 
B.  
Mediante sentenza 17 luglio 2022 la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________ avverso la predetta decisione. 
 
C.  
Con " ricorso in materia di diritto civile " 14 settembre 2022 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento. 
 
Non sono state chieste determinazioni, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Contrariamente a quanto pretende la ricorrente, la sentenza impugnata è stata pronunciata in una causa di carattere pecuniario, il cui valore di lite (fr. 2'000.-- secondo la decisione di prima istanza) non raggiunge la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. La controversia non concerne inoltre una questione di diritto di importanza fondamentale ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF.  
In tali condizioni, la via del ricorso in materia civile non è data, ma è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). 
 
1.2. Con il ricorso in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale esamina la lesione di questi diritti soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 combinato con l'art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che essa deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che misura sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).  
Per giurisprudenza invalsa l'arbitrio (art. 9 Cost.) è ravvisabile soltanto quando la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione deve essere inoltre arbitraria anche nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 144 I 113 consid. 7.1; 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3). 
 
1.3. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti stabiliti dall'autorità inferiore, che può rettificare o completare d'ufficio soltanto se il loro accertamento è avvenuto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 116 LTF (art. 118 cpv. 1 e 2 LTF).  
L'accertamento dei fatti, rispettivamente l'apprezzamento delle prove, viola il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) qualora il tribunale abbia manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia senza una ragione oggettiva trascurato di considerare un mezzo di prova rilevante e importante per l'esito della causa o abbia tratto dai fatti accertati delle conclusioni insostenibili. La mera divergenza con il punto di vista del ricorrente non attesta arbitrio (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 con rinvii). 
 
1.4. Il ricorso deve contenere, fra l'altro, le conclusioni (art. 42 cpv. 1 LTF). Il ricorso al Tribunale federale è di natura riformatoria (v. art. 117 LTF combinato con l'art. 107 cpv. 2 LTF). Di conseguenza, la parte ricorrente non può, in linea di principio, limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata, ma deve formulare una conclusione nel merito. Le conclusioni devono comunque essere interpretate alla luce della motivazione del gravame (DTF 137 II 313 consid. 1.3 con rinvii).  
 
Nella fattispecie concreta la ricorrente formula una conclusione puramente cassatoria. Dalla motivazione del rimedio emerge tuttavia che ella mira a ottenere la reiezione dell'istanza dell'opponente. 
 
2.  
 
2.1. Conformemente all'art. 688 CC, il diritto cantonale può prescrivere determinate distanze dal fondo del vicino per le piantagioni, secondo la natura dei fondi e delle piante.  
Giusta l'art. 155 della legge ticinese del 18 aprile 1911 di applicazione e complemento del Codice civile svizzero [LAC; RL 211.100], non è permesso di piantare o lasciar crescere alberi di alto fusto non fruttiferi e neppure roveri, castagni e noci, se non alla distanza di 8 metri dalle abitazioni, orti, giardini e vigne, e di 6 metri dagli altri fabbricati e fondi coltivi. 
Secondo l'art. 160 LAC, qualora siano state piantate o lasciate crescere senza diritto delle piante a una distanza minore di quella prevista dai precedenti articoli, ma il vicino danneggiato non vi abbia fatto opposizione entro il termine di 10 anni, egli sarà obbligato a tollerare senza indennità. Quando l'albero fosse tolto, rinasce il diritto del vicino. 
 
2.2. I Giudici cantonali hanno osservato che la ricorrente non contesta che le robinie, cresciute spontaneamente sul suo fondo, si trovino a una distanza inferiore a 8 metri rispetto al giardino dell'opponente, ma ritiene che il vicino non vi abbia fatto opposizione entro il termine di 10 anni. Dato che l'opponente ha chiesto la rimozione delle piante almeno dal 20 novembre 2017, secondo il Tribunale d'appello la ricorrente avrebbe quindi dovuto dimostrare che le robinie erano attecchite spontaneamente prima del 20 novembre 2007, ciò che però - limitandosi ad affermare che esse erano già presenti al momento dell'acquisto della sua particella in data 28 gennaio 2009 - non è avvenuto.  
 
2.3. La ricorrente lamenta la violazione del divieto dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti. Ribadisce che le piante erano già presenti quando ha acquistato il fondo nel 2009 e considera che la Corte cantonale doveva tenere conto del fatto che l'opponente ha aspettato fino al 2017 per lamentarsene. A suo dire, i Giudici cantonali avrebbero inoltre trascurato il fatto che il suo terreno confina con i binari delle FFS e che le piante vengono pertanto regolarmente potate da tale compagnia, nonché il fatto che sulle robinie sono presenti numerose specie animali che nidificano in diversi periodi dell'anno " per cui la potatura deve essere estremamente limitata nei periodi corretti, ovvero quando il servizio per la manutenzione delle FFS viene attivato ".  
 
2.4. Tali argomenti - che in parte nemmeno risultano essere stati sottoposti all'ultima istanza cantonale (v. art. 113 LTF) e si fondano inammissibilmente su fatti nuovi (v. art. 117 LTF combinato con l'art. 99 cpv. 1 LTF) - sono del tutto inadatti a comprovare che la Corte cantonale sarebbe incorsa nell'arbitrio per aver ritenuto che la ricorrente non abbia saputo dimostrare la scadenza del termine decennale dell'art. 160 LAC. Il rimedio non soddisfa le severe esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF (v. supra consid. 1.2 e 1.3).  
 
3.  
Da quanto precede discende che il ricorso, trattato quale ricorso in materia costituzionale, va dichiarato inammissibile. 
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 2 novembre 2022 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini