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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_628/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 2 dicembre 2014  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Klett, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
B.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Daniel Ponti, 
opponente. 
 
Oggetto 
azione di disconoscimento del debito, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 ottobre 2014 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che nel febbraio 2012 A.________ ha fatto spiccare, per l'incasso di fr. 1'000'000.--, dall'Ufficio di esecuzione di Bern-Mittelland un precetto esecutivo nei confronti della B.________ SA; 
che il 31 luglio 2014 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud ha accolto l'azione di disconoscimento del debito inoltrata dalla predetta società nei confronti di A.________; 
che con sentenza 7 ottobre 2014 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria del convenuto e, nella misura in cui era ammissibile, anche il suo appello; 
che la Corte cantonale ha in particolare spiegato all'appellante l'impossibilità di dedurre dall'art. 1 Cost. (" Il popolo svizzero e i Cantoni ... costituiscono la Confederazione svizzera" ) la sua qualità di parte a un contratto stipulato dall'Ufficio federale della migrazione con l'attrice per la sorveglianza di un centro di accoglienza di richiedenti d'asilo e di conseguenza l'inesistenza di una responsabilità contrattuale nei suoi confronti; 
che con ricorso 31 ottobre 2014 A.________ chiede al Tribunale federale "di giudicare ricevibile" il suo appello e di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria presentata sia a livello cantonale sia a quello federale; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF il ricorrente deve spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto; 
che tale requisito non è soddisfatto nella fattispecie; 
che il ricorrente si limita infatti a riproporre gli argomenti già confutati dalla Corte cantonale, segnatamente con riferimento all'asserita esistenza di un rapporto contrattuale con l'opponente su cui il ricorrente basa la sua pretesa; 
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dall'eventuale indigenza del ricorrente; 
che pertanto le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 2 dicembre 2014 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Klett 
 
Il Cancelliere: Piatti