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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_574/2024  
 
 
Sentenza del 2 dicembre 2024  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Ryter, Kradolfer, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
E.________, 
patrocinato dall'avv. Costantino Delogu, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
permesso per frontalieri UE/AELS, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 14 ottobre 2024 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2023.316). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. E.________, cittadino italiano nato nel 1970, è residente a V.________, in provincia di Varese (I), e il 1° settembre 2021 ha ottenuto un permesso per frontalieri UE/AELS per lavorare quale direttore commerciale (80%) presso la B.________ Sagl, W.________ (TI).  
 
A.b. Secondo l'estratto del registro di commercio, la B.________ Sagl è stata iscritta il... con sede in via yyy a W.________ ed è attiva nel ramo degli impianti elettrici.  
 
B.  
 
B.a. Preso atto degli accertamenti svolti dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, riassunti nel rapporto del 12 agosto 2021, e dei contenuti della documentazione acquisita, con decisione del 30 giugno 2022, la Sezione della popolazione ha revocato il permesso per frontalieri UE/AELS rilasciato a E.________, siccome non risultava che la B.________ Sagl esercitasse un'attività reale ed effettiva in Svizzera, indipendente da quella della società italiana C.________ SRL. Su ricorso, la liceità di questo provvedimento è stata confermata sia dal Consiglio di Stato (2 agosto 2023) che dal Tribunale cantonale amministrativo, espressosi con sentenza del 14 ottobre 2024.  
 
B.b. Con lo stesso giudizio, e per gli stessi motivi (assenza dell'esercizio di un'attività reale ed effettiva in Svizzera da parte della datrice di lavoro), la Corte cantonale ha nel contempo confermato la liceità della revoca del permesso per frontalieri UE/AELS di A.________ e D.________, pure dipendenti della B.________ Sagl, che si erano rivolti ai Giudici cantonali insieme a E.________, dopo che il Consiglio di Stato aveva trattato i loro casi congiuntamente.  
 
C.  
 
C.a. Con ricorso in materia di diritto pubblico del 15 novembre 2024, E.________ ha impugnato la sentenza della Corte cantonale davanti al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento e che in sua riforma gli sia confermato il permesso per frontalieri UE/AELS. Domanda inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Con il medesimo ricorso e con le medesime richieste si sono rivolti al Tribunale federale anche A.________ e D.________.  
 
C.b. Constatato che non vi erano motivi qualificati per trattare congiuntamente le cause dei tre ricorrenti, il Tribunale federale ha aperto tre incarti distinti (riguardo ad A.________ e D.________, cfr. gli incarti 2C_572/2024 e 2C_573/2024).  
 
C.c. Preso atto dei contenuti del ricorso e del giudizio impugnato, il Tribunale federale non ha ordinato nessun atto istruttorio.  
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Siccome l'insorgente è di nazionalità italiana e può di principio richiamarsi all'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), la causa sfugge però alla clausola citata (sentenza 2C_366/2023 del 16 gennaio 2024 consid. 1.1).  
 
1.2. L'impugnativa è stata presentata nei termini di legge (art. 100 cpv. 1 LTF), contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2; art. 90 LTF) e da persona con un interesse legittimo e attuale ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF), di modo che va esaminata quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).  
 
2.  
 
2.1. Di principio, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, considera di regola solo gli argomenti proposti (DTF 142 III 364 consid. 2.4). Esigenze più severe valgono in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali, che dev'essere formulata in maniera precisa (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).  
 
2.2. Sul piano dei fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può rettificarli o completarli se sono manifestamente inesatti o risultano da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). In questo ambito, manifestamente inesatto significa arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2). Chi critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata non può limitarsi a completarla ma deve sollevare una censura specifica (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 264 consid. 2.3). L'eliminazione del vizio denunciato deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).  
 
3.  
 
3.1. Al pari del Consiglio di Stato ticinese, la Corte cantonale ha tutelato l'agire delle autorità migratorie, che avevano revocato al ricorrente il permesso per frontalieri UE/AELS. Esposto il quadro legale di riferimento e fatto rinvio agli atti, anch'essa ha infatti concluso: (a) che la B.________ Sagl non aveva una propria operatività effettiva, ma andava considerata una ramificazione su suolo svizzero della società italiana C.________ SRL, con sede legale a X.________ (I) e sede operativa a V.________ (I); (b) che le condizioni per riconoscere il diritto a un permesso per frontalieri UE/AELS a una persona che indicava la B.________ Sagl quale datrice di lavoro in Svizzera non erano adempiute e il permesso a suo tempo concesso doveva essere revocato (giudizio impugnato, consid. 2-5).  
 
3.2. L'insorgente non concorda con il giudizio del Tribunale amministrativo ticinese perché, a suo avviso, lede "su più aspetti il diritto (art. 95 lett. a/c LTF) ed accerta in modo manifestamente inesatto ed in violazione del diritto fatti assolutamente determinanti per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF) " (ricorso, p.to II 6 pag. 6).  
 
4.  
 
4.1. L'art. 7 cpv. 1 allegato I ALC definisce il lavoratore dipendente frontaliero quale cittadino di una parte contraente che ha la residenza sul territorio di una parte contraente e che esercita un'attività retribuita sul territorio dell'altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno, o almeno una volta alla settimana. Giusta l'art. 7 cpv. 2 allegato I ALC, i lavoratori frontalieri non hanno bisogno del rilascio di una carta di soggiorno. Tuttavia, l'autorità competente dello Stato d'impiego può rilasciare al lavoratore frontaliero dipendente una carta speciale valida per almeno cinque anni o per la durata dell'impiego, se questa è superiore a tre mesi o inferiore a un anno. La carta è rinnovata per almeno cinque anni, purché il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un'attività economica.  
Quando le condizioni per il rilascio non sono (più) adempiute, il permesso per frontalieri UE/AELS rilasciato può essere revocato o non prorogato (art. 23 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP; RS 142.203]; sentenza 2C_897/2022 del 6 settembre 2023 consid. 5.2). 
 
4.2. Secondo le istruzioni della Segreteria di Stato della migrazione relative all'OLCP (istruzioni OLCP-01/2024), alle quali si richiama anche la Corte cantonale, nel caso in cui un cittadino dell'Unione europea presenti una domanda per ottenere un permesso di dimora o un permesso per frontalieri, "si dovrà anche controllare attentamente che il datore di lavoro eserciti veramente in Svizzera un'attività reale, effettiva e duratura. Può infatti accadere che un'impresa proveniente dallo spazio UE/AELS apra una filiale in Svizzera ("ditta bucalettere") al solo scopo di eludere le restrizioni imposte dall'ALC sulle prestazioni di servizi transfrontaliere (al massimo 90 giorni per anno civile). In questo caso, l'autorità cantonale competente deve controllare se l'impresa con sede in Svizzera dispone di un'infrastruttura tale che sia effettivamente l'impresa in questione a svolgere a proprio profitto l'attività notificata ossia, per esempio, un team direttivo che impartisce direttive e istruzioni al proprio personale e che dispone del potere decisionale necessario all'esecuzione dei lavori, un'amministrazione, un segretariato, degli uffici, dei macchinari, dei materiali o altri elementi probanti (...). In assenza di siffatti elementi, ai lavoratori interessati non potrà essere rilasciato alcun permesso per un'assunzione d'impiego in Svizzera. Il cittadino UE/AELS dovrà in tal caso essere rinviato alla procedura applicabile ai prestatori di servizi distaccati" (menzionate istruzioni, punto 4.2.1, pag. 37-38).  
Analogamente alle ordinanze amministrative, che hanno lo scopo di garantire un'interpretazione uniforme e rispettosa della parità di trattamento delle leggi e delle ordinanze da parte dell'amministrazione, tali istruzioni si rivolgono innanzitutto alle autorità amministrative (DTF 146 I 105 consid. 4.1). Nella misura in cui riflettono il senso reale del testo legale e propongono un'interpretazione corretta e adeguata al caso specifico, le istanze di ricorso ne tengono tuttavia conto e non vi si scostano senza validi motivi, ciò che fa anche il Tribunale federale (DTF 146 I 105 consid. 4.1; sentenze 2C_496/2023 del 5 ottobre 2023 consid. 4.2; 2C_231/2023 dell'11 luglio 2023 consid. 5.3). 
 
4.3. I lavoratori dipendenti al beneficio di permessi per frontalieri devono essere distinti dai lavoratori distaccati da prestatori di servizi stranieri. In virtù dell'art. 5 cpv. 1 ALC in relazione con gli art. 17 segg. allegato I ALC, un prestatore di servizi con sede sul territorio dell'Unione europea beneficia del diritto di fornire sul territorio svizzero un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile. Quale prestatrice di servizi, una società con sede sul territorio di una parte contraente può di principio impiegare come lavoratori distaccati i propri lavoratori dipendenti per una prestazione di servizi transfrontaliera sul territorio di un'altra parte contraente (art. 17 seg. allegato I ALC; sentenze 2C_897/2022 del 6 settembre 2023 consid. 4.4; 2C_185/2023 del 28 agosto 2023 consid. 4.3).  
Sulla base della riserva di cui all'art. 22 cpv. 2 allegato I ALC, che mira ad ovviare ai rischi di dumping salariale e sociale che possono essere causati dal distacco di lavoratori in Svizzera da parte di prestatori di servizi europei, il legislatore svizzero ha adottato, a titolo di misure di accompagnamento, la legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (legge sui lavoratori distaccati, LDist; RS 823.20; DTF 147 II 375 consid. 3; 143 II 102 consid. 2.1 e 2.2; 140 II 447 consid. 4.3 e 4.6; sentenze 2C_264/2020 del 10 agosto 2021 consid. 4.2; 2C_912/2018 del 9 gennaio 2020 consid. 2.1). Essa disciplina le condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori che un datore di lavoro con domicilio o sede all'estero distacca in Svizzera, affinché, per un periodo limitato, forniscano una prestazione lavorativa per conto o sotto la sua direzione nell'ambito di un rapporto contrattuale concluso con il destinatario della prestazione rispettivamente lavorino in una succursale o in un'azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore di lavoro (art. 1 cpv. 1 lett. a e b LDist). 
 
5.  
 
5.1. Nel merito, l'insorgente sostiene che la Corte cantonale abbia applicato le istruzioni della Segreteria di Stato della migrazione "in modo contrario al diritto, violando in particolare il principio della parità di trattamento e, non da ultimo, il principio costituzionale della libertà di commercio" (ricorso, p.to II 9 pag. 8). Tale affermazione non è però accompagnata da nessuna argomentazione specifica, atta a dimostrare l'effettiva violazione dei citati diritti fondamentali, ragione per cui non va approfondita (art. 106 cpv. 2 LTF; precedente consid. 2.1; sentenza 2C_497/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 5.1).  
Da una lettura del gravame risulta del resto che esso non contesta l'impostazione giuridica data al caso, che è corretta ed è stata confermata anche in procedure recenti (sentenze 2C_496/2023 del 5 ottobre 2023 consid. 5.1; 2C_897/2022 del 6 settembre 2023 consid. 4), ma solleva piuttosto critiche all'apprezzamento delle prove - che sarebbe stato svolto valutando "in modo lacunoso le emergenze istruttorie" (ricorso, p.to II 10 pag. 13) - e pone quindi questioni di fatto, che il Tribunale federale rivede nell'ottica del divieto d'arbitrio (sentenze 2C_497/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 5.1; 2C_496/2023 del 5 ottobre 2023 consid. 5.1; 2C_185/2023 del 28 agosto 2023 consid. 7.2). 
 
5.2. Nell'impugnativa presentata davanti al Tribunale federale, una violazione dell'art. 9 Cost. non è però dimostrata, perché il ricorrente si limita a fornire una propria lettura della fattispecie e a contrapporla a quella contenuta nella sentenza impugnata, ciò che non basta.  
In effetti, l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e/o nell'apprezzamento delle prove è dato solo se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, oppure se ha tratto delle deduzioni insostenibili (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 141 III 564 consid. 4.1). Di conseguenza, chi ricorre per lamentarsene non può limitarsi ad affermare l'arbitrio - come fa anche l'insorgente, che lo definisce "evidente" - ma deve argomentare, per ogni accertamento criticato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, perché l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata sarebbe suscettibile d'avere influenza sull'esito del litigio nel suo complesso (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; sentenza 2C_496/2023 del 5 ottobre 2023 consid. 5.2). 
 
5.3. D'altro canto, alla luce degli accertamenti svolti dalla Corte cantonale, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), nemmeno si può ravvisare una lesione dell'art. 7 allegato I ALC nell'avere revocato all'insorgente il permesso per frontalieri UE/AELS, dopo aver constatato l'assenza di un'attività, reale, effettiva e duratura in Svizzera da parte della B.________ Sagl, che possa essere considerata indipendente da quella della della C.________ SRL, con sede legale a X.________ (I) e sede operativa a V.________ (I).  
Da questi accertamenti e dall'estratto del registro di commercio - apprezzati nel loro complesso, e non solo singolarmente, come fatto nel ricorso - emerge infatti (giudizio impugnato, consid. B, 4.1 e 4.2) : 
(a) che la B.________ Sagl, fondata nel... con sede a W.________, e la C.________ SRL, con sede legale a X.________ (I) e sede operativa a V.________ (Varese-I), operano in sostanza nello stesso settore, occupandosi di lavorazioni meccaniche di precisione per conto terzi, attraverso l'impiego di tecnici esperti; 
(b) che le quote della B.________ Sagl sono detenute da A.________ (fr. 4'000.--, col ruolo di gerente) e da E.________ (fr. 16'000.--, col ruolo di presidente della gerenza), ovvero da una persona che è dipendente di entrambe le società (A.________) e da una persona che lavora all'80 % quale direttore commerciale della B.________ Sagl, con un totale di quattro dipendenti, ma che è pure proprietaria e amministratore unico della C.________ SRL, con un totale di 25 dipendenti (E.________); 
(c) che sia A.________ sia E.________ sia D.________, oggetto delle procedure di revoca sfociate nel giudizio impugnato, vivono a V.________, in provincia di Varese (I), dove si trova la sede operativa della C.________ SRL; 
(d) che, contrariamente alla C.________ SRL, la quale dispone in Italia di uffici propri e di un capannone, la B.________ Sagl non possiede su territorio ticinese nessuna infrastruttura specifica (ufficio proprio, magazzino o veicoli che le siano intestati) e nemmeno un recapito telefonico diretto, perché la società è raggiungibile attraverso la F.________ SA, presso la quale ha sede; 
(e) che la B.________ Sagl ha un solo cliente, cioè la G.________ Sagl, con sede a Z.________ (TI), già cliente della C.________ SRL, che la serviva in precedenza attraverso dei dipendenti distaccati; 
(f) che, contrariamente alla C.________ SRL, la B.________ Sagl non fa capo a internet, al fine di pubblicizzare la propria attività societaria e acquisire nuova clientela; 
(g) che il "ruolo funzionale" della B.________ Sagl nei confronti della C.________ SRL, è stato in sostanza confermato anche da E.________, presidente della gerenza della prima e amministratore unico della seconda, il quale ha dichiarato pendente causa che l'apertura della B.________ Sagl è stata decisa per incrementare l'attività della C.________ SRL, attiva fino a quel momento su suolo svizzero attraverso del personale distaccato; 
(h) che - in presenza di un unico cliente - ciò significa in concreto che per potere svolgere a lungo termine l'attività richiesta dalla G.________ Sagl i 90 giorni concessi ai prestatori di servizi non bastavano più ed era quindi necessario trovare un'altra soluzione (nel senso indicato, cfr. infine anche le sentenze del Tribunale federale 2C_497/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 5; 2C_897/2022 del 6 settembre 2023 consid. 6.3; 2C_185/2023 del 28 agosto 2023 consid. 7.3; 2C_154/2023 dell'8 agosto 2023 consid. 5; 2C_231/2023 dell'11 luglio 2023 consid. 6.1, in cui questa Corte federale ha confermato sentenze del Tribunale amministrativo ticinese in casi e circostanze analoghi). 
 
6.  
 
6.1. Per quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
6.2. Con l'emanazione del presente giudizio, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso diventa senza oggetto.  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 2 dicembre 2024 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli