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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1245/2024  
 
 
Sentenza del 2 dicembre 2024  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Abrecht, Presidente, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 17 ottobre 2024 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2024.157). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 16 marzo 2024, A.________ ha sporto denuncia penale contro la società B.________ SA (locatrice dello stabile in cui avrebbe risieduto a X.________) e un ignoto agente della polizia comunale di X.________ per titolo di coazione, violazione di domicilio, abuso di autorità, sottrazione di una cosa mobile, abbandono, lesioni gravi, subordinatamente lesioni semplici, lesioni colpose e vie di fatto. Con scritto del 10 aprile 2024, ha inoltre ipotizzato nei confronti dei denunciati anche i reati di furto, rapina, estorsione, usura e minaccia. 
 
B.  
Con decisione del 21 maggio 2024, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla suddetta denuncia. A.________ ha impugnato tale decisione con reclamo del 3 giugno 2024 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello, che con sentenza del 17 ottobre 2024 lo ha dichiarato irricevibile. Nella medesima sentenza, la Corte cantonale ha respinto l'istanza di A.________ volta all'ammissione al gratuito patrocinio e ha posto la tassa di giustizia e le spese a suo carico. 
 
C.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare la causa alla Corte cantonale per l'emanazione di una nuova decisione, postulando altresì l'annullamento del decreto di non luogo a procedere, l'ammissione della sua domanda intesa a ottenere il gratuito patrocinio e il rinvio dell'incarto al Ministero pubblico per l'apertura di un procedimento penale. A.________ chiede inoltre di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 97 consid. 1, 9 consid. 2). 
 
 
1.1.  
 
1.1.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza inferiore o è stato privato della possibilità di farlo è abilitato ad adire il Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. In virtù dell'art. 42 cpv. 1 LTF, spetta al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti. La giurisprudenza al riguardo è restrittiva. Il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (DTF 141 IV 1 consid. 1.1). Non costituiscono pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF quelle fondate sul diritto pubblico (DTF 146 IV 76 consid. 3.1; 125 IV 161 consid. 2b).  
 
1.1.2. In concreto, la ricorrente non sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze poste dall'art. 42 cpv. 1 LTF quali sarebbero le sue pretese civili in relazione con i fatti oggetto della denuncia. Nella misura in cui eventuali pretese di risarcimento fossero dirette contro un agente della polizia comunale di X.________, tali pretese sarebbero disciplinate dal diritto pubblico cantonale, segnatamente dalla legge ticinese sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (LResp/TI; RL 166.100). Rientrando nel campo di applicazione della LResp/TI, simili richieste di risarcimento non costituiscono pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. Per quanto concerne la società B.________ SA, la ricorrente omette di indicare nel suo ricorso i motivi per i quali e in che misura la sentenza impugnata potrebbe influire sul giudizio di una sua concreta pretesa civile nei confronti della predetta società. Per questi motivi, la legittimazione ricorsuale nel merito ex art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF deve essere negata.  
 
1.2.  
 
1.2.1. Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, la ricorrente è abilitata a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale. Questa facoltà di invocare i diritti di parte non le consente tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). Tra le garanzie procedurali rientra anche il diritto al gratuito patrocinio (art. 29 cpv. 3 Cost. e art. 136 CPP; sentenza 7B_1206/2024 del 25 novembre 2024 consid. 1.2.1).  
 
1.2.2. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della decisione impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2).  
Le esigenze di motivazione sono accresciute laddove la parte ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 114 consid. 2.1). 
Quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito ma lo dichiara irricevibile, oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la questione dell'irricevibilità (DTF 144 II 184 consid. 1.1; sentenza 7B_980/2024 del 2 ottobre 2024 consid. 1.1). 
 
1.2.3. Nel suo ricorso, la ricorrente adduce che il suo reclamo avrebbe adempiuto ai requisiti di motivazione ex art. 385 cpv. 1 CPP, essendosi ella confrontata nel suo gravame con i reati oggetto della denuncia e con i loro elementi costitutivi.  
La Corte cantonale ha ritenuto che la ricorrente, nel suo "prolisso reclamo", non si è confrontata "per nulla" con gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati. Il testo del reclamo si dilunga su altri argomenti. La ricorrente si è infatti limitata a sollevare censure attinenti al diritto e alla procedura civile, da sollevare con i rimedi giuridici propri di quella procedura. In particolare, la ricorrente contesta lo sfratto e le modalità di esecuzione, l'operato dell'ignoto agente della polizia comunale di X.________, oltre il fatto che la sentenza del 15 febbraio 2024, con la quale è stato ordinato lo sfratto immediato, non fosse ancora, a suo dire, cresciuta in giudicato il 12 marzo 2024. Ella invoca inoltre, genericamente, la violazione di alcuni principi generali della procedura, i quali non sono direttamente pertinenti con i reati ipotizzati e i loro elementi costitutivi. Secondo la Corte cantonale, la ricorrente non si è confrontata neppure con i presupposti dell'art. 323 CPP, ovvero con le condizioni per la riapertura di un procedimento concluso. 
Nel suo ricorso, la ricorrente non fa valere con un'argomentazione conforme alle esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF la violazione dell'art. 385 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 396 cpv. 1 CPP, che disciplinano i requisiti di forma e di motivazione del reclamo. Ella non dimostra di avere sostanziato nel reclamo i motivi a sostegno di una diversa decisione ai sensi dell'art. 385 cpv. 1 lett. b CPP sia sotto il profilo dei fatti sia sotto quello del diritto (cfr. sentenze 7B_1206/2024 del 25 novembre 2024 consid. 1.2.2; 6B_1480/2020 del 15 febbraio 2022 consid. 4.5.2). 
Nella misura in cui la ricorrente richiama l'art. 385 cpv. 2 CPP, adducendo che la Corte cantonale avrebbe dovuto assegnarle un termine suppletorio per sanare l'eventuale difetto di motivazione del reclamo, e censura la violazione del diritto di essere sentita, siccome la Corte cantonale avrebbe omesso di interpellarla prima di dichiarare irricevibile il reclamo, le censure risultano infondate. Secondo giurisprudenza costante, non si realizza né una violazione del diritto di essere sentito né un eccesso di formalismo se in virtù di una disposizione legale esplicita la validità di un gravame presuppone una motivazione minima (cfr. DTF 134 II 244 consid. 2.4.2). La ricorrente disattende che l'assegnazione di un termine suppletorio è esclusa nei confronti della parte ricorrente che, come nel suo caso, è a conoscenza dei requisiti formali da rispettare per presentare reclamo e ciononostante non li adempie (cfr. sentenze 6B_1273/2019 dell'11 marzo 2020 consid. 2.4.4; 6B_552/2018 del 27 dicembre 2018 consid. 1.5). 
La ricorrente, a giusta ragione, non contesta di non essersi confrontata nel suo reclamo con i presupposti dell'art. 323 CPP, motivo per cui tale questione non deve essere esaminata oltre in questa sede. 
 
1.2.4. Laddove la ricorrente critica la mancata assunzione di prove e la violazione del principio "in dubio pro duriore", ella mira a rimettere in discussione il giudizio di merito. Così facendo, la ricorrente non solleva censure di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito (cfr. consid. 1.2.1 supra). Le relative censure risultano pertanto inammissibili.  
 
1.2.5. La ricorrente censura una violazione della garanzia procedurale della gratuità della procedura e dell'art. 136 cpv. 1 lett. a CPP [recte], limitandosi ad addurre che i giudici cantonali non avrebbero esaminato se l'azione civile non appariva priva di possibilità di successo. La censura è inammissibile, ritenuto che la Corte cantonale si è espressa nella sentenza impugnata sul motivo per cui ha negato il gratuito patrocinio, rilevando che il reclamo appariva fin dall'inizio privo di possibilità di successo. Questa conclusione non necessita di particolari spiegazioni, considerato che la Corte cantonale ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto contro il decreto di non luogo a procedere già per il fatto che non adempiva i requisiti di forma e di motivazione previsti dal CPP (cfr. sentenza 7B_1206/2024 del 25 novembre 2024 consid. 1.2.4).  
 
2.  
Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze di motivazione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, essendo l'impugnativa d'acchito priva di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, comunque ridotte (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e vanno pertanto poste a carico della ricorrente. 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 2 dicembre 2024 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara